7.7.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 155/41 |
Ricorso presentato il 28 maggio 2007 — Polonia/Commissione
(Causa T-183/07)
(2007/C 155/75)
Lingua processuale: il polacco
Parti
Ricorrente: Repubblica di Polonia (rappresentante: E. Ośniecka — Tamecka, agente del governo)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni della ricorrente
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annullare in tutto o in parte, sul fondamento dell'art. 230 CE, la decisione della Commissione K (2007) 1295 nella versione definitiva del 26 marzo 2007 concernente il piano nazionale di assegnazione delle quote di emissione di gas a effetto serra, notificato dalla Polonia in conformità della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio; |
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giudicare la causa, sul fondamento dell'art. 35, n. 2, del regolamento del Tribunale, in lingua polacca; |
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condannare la Commissione alle spese processuali sostenute dalla Polonia. |
Motivi e principali argomenti
La ricorrente ha chiesto di annullare la decisione della Commissione delle Comunità europee K (2007) 1295 nella versione definitiva del 26 marzo 2007 concernente il piano nazionale di assegnazione delle quote di emissione di gas a effetto serra, notificato dalla Polonia in conformità della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in cui la Commissione ha deciso che certi aspetti del piano nazionale di assegnazione delle quote di emissione di CO2per gli anni 2008-2012, notificato alla Commissione il 30 giugno 2006, non sono conformi agli artt. 9, n. 1, 9, n. 3, 10, 13, n. 2, nonché ai criteri menzionati nell'allegato III della direttiva 2003/87/CE. La decisione contestata istituisce una media annua di attribuzione di quote di emissione in Polonia per il periodo 2008-2012 ad un livello equivalente a circa 208,5 milioni di tonnellate di biossido di carbonio. Di conseguenza essa riduce il tetto di emissioni di biossido di carbonio per il periodo 2008-2012, proposto dalla Polonia nel piano nazionale di assegnazione di quote notificato alla Commissione, del 26,7 % per un importo pari a 284,6 milioni di tonnellate.
Nella motivazione del ricorso la ricorrente fa valere che la Commissione, a causa dell'adozione della decisione di respingere in tutto o in parte, nei tre mesi successivi alla notificazione, il piano nazionale di assegnazione notificato dalla Polonia, ha violato l'art. 9, n. 3, della direttiva 2003/87/CE. La ricorrente ha quindi addebitato alla Commissione la violazione di requisiti essenziali della procedura nonché di avere oltrepassato le sue attribuzioni.
La ricorrente contesta inoltre alla Commissione che essa, in occasione della valutazione del piano nazionale di assegnazione delle quote per il periodo 2008-2012 presentato dalla Polonia, ha ingiustificatamente disatteso la valutazione dei dati forniti dalla Polonia nel piano nazionale di assegnazione ed ha sostituito l'esame di tali dati con quello dei propri dati, acquisiti in conseguenza dell'applicazione incoerente del modello di analisi economica scelto dalla Commissione, con ciò violando l'art. 9, n. 1, della direttiva 2003/87/CE nonché il criterio 3 menzionato nell'allegato III della direttiva stessa. La ricorrente contesta di conseguenza alla Commissione la violazione di requisiti essenziali della procedura.
La ricorrente addebita inoltre alla Commissione la violazione di requisiti essenziali della procedura asserendo che essa, non avendo tenuto conto, in occasione dell'adozione della decisione contestata, delle disposizioni internazionali vincolanti la Comunità (tra cui specialmente il protocollo di Kyoto), ha violato i criteri 1, 2 nonché 12 menzionati nell'allegato III della direttiva 2003/87/CE.
La ricorrente addebita parimenti alla Commissione di aver limitato ingiustificatamente nella decisione contestata la possibilità di trasferimento delle quote di emissione di CO2 dal primo (anni 2005-2007) al secondo (anni 2008-2012) periodo di calcolo, il che ha costituito una violazione degli artt. 9, n. 3, nonché 13, n. 2, della direttiva 2003/87/CE. Conseguentemente la ricorrente ha avanzato la censura che la Commissione ha oltrepassato le sue attribuzioni.
La ricorrente addebita ugualmente alla Commissione la violazione di requisiti essenziali della procedura in relazione alla circostanza che non disponeva, prima dell'adozione della decisione, delle basi fattuali secondo cui la Commissione si prefiggeva di decidere. Conseguentemente, secondo la ricorrente, non le è stato possibile, tra l'altro, pronunciarsi sulla conformità della decisione impugnata all'art. 175, n. 2, lett. c), CE e 7, n. 1, CE.
In definitiva la ricorrente fa valere che, adottando la decisione senza consultarsi preventivamente con essa e quindi senza prendere in considerazione lo specifico bilancio energetico della Polonia, è possibile che, con la decisione impugnata, la Commissione abbia messo in pericolo la sicurezza energetica della ricorrente oltrepassando con ciò le sue attribuzioni.
(1) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 2003, 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275, pag. 32).