7.7.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 155/17


Ricorso presentato il 24 maggio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica

(Causa C-250/07)

(2007/C 155/34)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. Patakià e D. Kukovec)

Convenuta: Repubblica ellenica

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare che la Repubblica ellenica, avendo omesso di pubblicare previamente un bando di gara e avendo ritardato ingiustificatamente di rispondere alla richiesta di chiarimenti del denunciante quanto ai motivi di rigetto della sua offerta, è venuta meno all'obbligo di pubblicare il bando di gara prima dell'iter procedurale di presentazione delle offerte ad essa incombente in forza dell'art. 20, n. 2, della direttiva 93/38/CEE, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni (1), nonché all'obbligo ad essa incombente in forza dell'art. 41, n. 4, della direttiva 93/38/CEE, come risultanti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee;

condannare la Repubblica ellenica alle spese.

Motivi e principali argomenti

Alla Commissione è pervenuta una denuncia relativa a irregolarità nella gara d'appalto indetta dalla Dimosia Epicheirisi Ilektrismou (Impresa pubblica per l'energia elettrica; in prosieguo: la «DEI») per lo studio, il rifornimento, il trasporto, l'installazione e la messa in funzione di due unità di produzione di energia elettrica per la centrale termoelettrica di Atherinolakko a Creta.

La Commissione ritiene che la DEI abbia omesso di pubblicare il bando di gara in violazione dell'art. 20, n. 2, lett. a), della direttiva 93/38/CEE che prevede eccezioni a tale obbligo purché ricorrano talune condizioni che devono essere interpretate restrittivamente. In particolare, la Commissione ritiene che la DEI abbia effettuato un'interpretazione erronea della condizione relativa alle «offerte non appropriate» nonché della «modifica sostanziale delle condizioni iniziali dell'appalto» al fine di giustificare l'applicazione dell'eccezione prevista dalla disposizione di cui sopra.

La Commissione ritiene altresì che nel caso di specie non sia possibile invocare motivi imperativi e di eccezionale urgenza o avvenimenti imprevedibili ai sensi dell'art. 20, n. 2, lett. d), dal momento che non sono stati provati dalla DEI.

Infine, alla luce della giurisprudenza della Corte, la Commissione ritiene che si sia verificato un notevole ritardo nella motivazione del rigetto dell'offerta del denunciante in violazione dall'art. 41, n. 4, della direttiva 93/38/CEE.

Di conseguenza, la Commissione ritiene che la Repubblica ellenica sia venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 20, n. 2, e 41, n. 4, della direttiva 93/38/CEE.


(1)  GU L 199, del 9.8.1993, pag. 84.