7.7.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 155/10 |
Ricorso proposto il 16 aprile 2007 dalla Repubblica ellenica avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (prima Sezione) 17 gennaio 2007, causa T-231/04, Repubblica ellenica/Commissione delle Comunità europee
(Causa C-203/07)
(2007/C 155/19)
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Repubblica ellenica (rappresentanti: P. Milonopoulos e St. Trekli)
Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni della ricorrente
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Dichiarare ricevibile la presente domanda di annullamento |
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annullare la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella parte impugnata |
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accogliere il ricorso in conformità alle sue conclusioni |
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condannare la Commissione alle spese |
Motivi e principali argomenti
La Repubblica ellenica sostiene che il Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha interpretato erroneamente gli artt. 12, 13 e 15 del memorandum d'intesa iniziale, l'art. 14 del memorandum aggiuntivo e i principi di buona fede e di tutela del legittimo affidamento in quanto ha dichiarato che gli obblighi degli Stati membri nei progetti Abuja I e II sono determinati dal comportamento di ciascuno Stato membro e non che avevano natura puramente contrattuale e sono determinati dalle disposizioni dei due memorandum menzionati, mentre, per giunta, se avesse interpretato correttamente le soprammenzionate disposizioni delle dette convenzioni il Tribunale avrebbe dovuto chiarire che per la Repubblica ellenica non erano insorti obblighi finanziari in quanto quest'ultima aveva solo sottoscritto e non ratificato il memorandum aggiuntivo, di conseguenza non lo aveva approvato e non erano state soddisfatte per essa tutte le condizioni particolari previste per l'insorgere degli obblighi economici.
La Repubblica ellenica sostiene che il Tribunale ha interpretato erroneamente l'art. 15 del memorandum d'intesa iniziale avendo dichiarato che prima della firma del memorandum aggiuntivo, il 24 febbraio 1997 tra i partecipanti è stato implicitamente stipulato un accordo per la realizzazione del progetto e in tal modo è stato sostanzialmente abrogato o modificato il detto art. 15, n. 1.