7.7.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 155/8 |
Ricorso presentato il 20 marzo 2007 — Parlamento europeo/Consiglio dell'Unione europea
(Causa C-155/07)
(2007/C 155/13)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Parlamento europeo (rappresentanti: R. Passos, A. Baas e D. Gauci, agenti)
Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M. Arpio Santacruz, M. Sims e D. Canga Fano, agenti)
Conclusioni del ricorrente
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annullare la decisione del Consiglio 19 dicembre 2006, 2006/1016/CE (1), che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti e garanzie sui prestiti a favore di progetti realizzati al di fuori della Comunità, a motivo di violazione del Trattato CE; |
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condannare il Consiglio dell'Unione europea alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Il Parlamento europeo deduce un unico motivo a sostegno del proprio ricorso, relativo alla scelta errata della base normativa della decisione controversa. Posto infatti che tale decisione riguarderebbe essenzialmente paesi in via di sviluppo nell'ambito dei paesi ammissibili o potenzialmente ammissibili ad un finanziamento da parte della Banca europea per gli investimenti con la garanzia comunitaria, essa avrebbe dovuto essere adottata sulla base congiunta degli artt. 179 CE e 181 A CE, e non sulla base di quest'ultimo articolo soltanto, il quale escluderebbe dal proprio ambito di applicazione la cooperazione con paesi in via di sviluppo.
(1) GU L 414, pag. 95.