23.6.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 140/42 |
Ricorso presentato il 4 maggio 2007 — Euro-Information/UAMI (CYBERBOURSE)
(Causa T-155/07)
(2007/C 140/68)
Lingua di deposito del ricorso: il francese
Parti
Ricorrente: Européenne de traitement de l'Information (Euro-Information) (Strasburgo, Francia) (Rappresentanti: avv.ti P. Greffe e J. Schouman)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)
Conclusioni della ricorrente
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Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 28 febbraio 2007, notificata l'8 marzo 2007, caso R 1046/2006-1, in quanto ha respinto la domanda di registrazione di marchio comunitario CYBERBOURSE n. 4 114 682 per la parte dei prodotti e servizi rivendicati nelle classi 9, 36 e 38; |
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registrare la domanda di marchio comunitario CYBERBOURSE n. 4 114 682 per tutti i prodotti e i servizi rivendicati. |
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario interessato: marchio denominativo «CYBERBOURSE» per prodotti e servizi delle classi 9, 36 e 38 (domanda n. 4 114 682).
Decisione dell'esaminatore: diniego della registrazione.
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.
Motivi dedotti: la ricorrente afferma che, contrariamente a quanto constatato dalla commissione di ricorso dell'UAMI nella decisione impugnata, il suo marchio sarebbe arbitrario e avrebbe il carattere sufficientemente distintivo richiesto dal regolamento del Consiglio n. 40/94 (1) relativamente ai prodotti e servizi rivendicati.
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94 sul marchio comunitario (GU L 11, pag. 1).