23.6.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 140/8 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Germania) il 20 marzo 2007 — Communication Services TELE2 GmbH/Repubblica federale di Germania
(Causa C-153/07)
(2007/C 140/13)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesverwaltungsgericht
Parti nella causa principale
Ricorrente: Communication Services TELE2 GmbH
Resistente: Repubblica federale di Germania
Litisconsorte: Deutsche Telekom AG
Questioni pregiudiziali
Se la direttiva della Commissione 28 giugno 1990, 90/388/CEE (1), relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni — direttiva sulla concorrenza — e la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 30 giugno 1997, 97/33/CE, sull'interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP) — direttiva sull'interconnessione (2) — debbano essere intese nel senso che ostano all'obbligo imposto dall'autorità nazionale di regolamentazione all'operatore di una rete di collegamento interconnessa con una pubblica rete locale di telecomunicazioni di versare per il 2003, a favore all'operatore della rete locale in posizione dominante, un contributo per ripianare le perdite causate a quest'ultimo dalla messa a disposizione di tale rete.
In caso di risposta affermativa alla prima questione:
Se il giudice nazionale debba prendere in considerazione la mancata conformità con il diritto comunitario di una tale obbligazione, derivante da una disposizione del diritto nazionale, nel procedimento relativo all'autorizzazione a imporre un contributo a carico dell'operatore della rete di collegamento.
(1) GU L 192, pag. 10.
(2) GU L 199, pag. 32.