9.6.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 129/11


Ricorso proposto il 12 aprile 2007 dalla Aktieselskabet af 21. november 2001 avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Prima Sezione) 6 febbraio 2007, causa T-477/04, Aktieselskabet af 21. november 2001/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), TDK Kabushiki Kaisha (TDK Corp.)

(Causa C-197/07 P)

(2007/C 129/20)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Aktieselskabet af 21. november 2001 (rappresentante: C. Barret Christiansen, advokat)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (Marchi, disegni e modelli), TDK Kabushiki Kaisha (TDK Corp.)

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare integralmente la sentenza del Tribunale di primo grado 6 febbraio 2007, causa T-477/04 (la sentenza impugnata);

condannare l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (Marchi, disegni e modelli) (UAMI) alle spese del procedimento dinanzi alla Corte di Giustizia;

annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 7 ottobre 2004, pratica R-364/2003-1;

condannare l'UAMI alle spese dei procedimenti dinanzi al Tribunale di primo grado e all' UAMI.

Motivi e principali argomenti

Con la presente impugnazione, la ricorrente sostiene che:

 

constatando la notorietà ai sensi dell'art. 8, n. 5, del regolamento sul marchio comunitario, per i marchi anteriori, il Tribunale di primo grado erroneamente:

1.

non ha effettuato distinzioni tra i 36 marchi anteriori, nella sentenza impugnata;

2.

ha tenuto in considerazione mezzi di prova che non sono conformi alle linee direttrici ufficiali dell'UAMI;

3.

ha tenuto conto di mezzi di prova non aventi alcun tipo di riferimento ai marchi anteriori;

4.

ha tenuto conto di mezzi di prova non datati;

5.

non ha tenuto conto del fatto che la data rilevante per provare la notorietà è la data della notifica della domanda di registrazione di marchio comunitario controversa;

6.

ha constatato la notorietà sulla base di mezzi di prova che non erano vicini nel tempo alla data di notifica della domanda di registrazione di marchio comunitario controversa;

7.

ha considerato quale prova della notorietà un sondaggio di mercato senza alcuna prova concernente:

(a)

la questione se esso fosse stato effettuato da un istituto di ricerca o società indipendente e riconosciuto;

(b)

il numero e la tipologia (sesso, età, professione e formazione) degli intervistati;

(c)

il metodo e le circostanze in cui è stato effettuato il sondaggio e la lista completa di domande incluse nel questionario;

(d)

la questione se la percentuale indicata nel sondaggio corrisponda alla totalità delle persone intervistate o solo a quelle che hanno effettivamente risposto;

8.

non ha considerato il valore probatorio individuale dei mezzi di prova forniti, prima di effettuare una valutazione globale.

 

Nel riscontrare un vantaggio ingiusto dalla notorietà ai sensi dell'art. 8, n. 5, del regolamento sul marchio comunitario, il Tribunale di primo grado erroneamente:

9.

ha fondato la sua decisione in merito al vantaggio ingiusto sulla reputazione — non sulla notorietà — in maniera non conforme all'art. 8, n. 5 del regolamento sul marchio comunitario;

10.

ha constatato che una possibilità che non può essere esclusa è sufficiente a provare prima facie l'esistenza di un rischio futuro, non ipotetico, che la ricorrente trarrà indebito vantaggio dalla notorietà dei marchi anteriori.