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9.6.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 129/5 |
Ricorso presentato il 15 marzo 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Polonia
(Causa C-149/07)
(2007/C 129/07)
Lingua processuale: il polacco
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: J. Hottiaux e K. Herrmann, agenti)
Convenuta: Repubblica di Polonia
Conclusioni della ricorrente
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dichiarare che la Repubblica di Polonia, avendo omesso di fissare un contesto normativo speciale per il rilascio di autorizzazioni ad importazioni parallele in Polonia di prodotti fitosanitari, è venuta meno agli obblighi incombentile ai sensi dell'art. 28 CE; |
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condannare la Repubblica di Polonia alle spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
L'art. 28 CE vieta fra gli Stati membri le restrizioni quantitative all'importazione e qualsiasi misura di effetto equivalente. La Commissione considera che, non avendo fissato un contesto normativo speciale in materia di rilascio di autorizzazioni alla commercializzazione di prodotti fitosanitari, identici (ai sensi della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee) a quelli già commercializzati in Polonia, ed importati da altri Stati membri in cui tali prodotti hanno già ottenuto l'autorizzazione alla commercializzazione, la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi incombentile ai sensi dell'art. 28 CE.
Conformemente alla giurisprudenza della Corte, in assenza di armonizzazione: «qualsiasi normativa commerciale adottata da uno Stato membro idonea ad ostacolare direttamente o indirettamente, attualmente o potenzialmente, gli scambi commerciali intracomunitari va considerata quale misura di effetto equivalente a restrizioni quantitative». La Corte ha anche dichiarato che una normativa o una prassi amministrativa nazionale che conduca a canalizzare le importazioni talché solo taluni operatori possono farvi ricorso mentre gli altri sono privati di tale possibilità, costituisce una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa. Un procedimento in base al quale vengono richieste autorizzazioni preliminari per commercializzare prodotti importati va istituito mediante disposizioni di applicazione generale nonché manifestamente vincolanti per le autorità nazionali. Un procedimento siffatto dev'essere facilmente accessibile nonché espletabile entro un termine ragionevole. L'esistenza di siffatte regole generali nel diritto nazionale è necessaria affinché i soggetti interessati possano fruire dei diritti loro riconosciuti dal diritto comunitario.
Malgrado il fatto che il nuovo progetto di emendamento possa essere accettato dalla Commissione, tuttavia esso non è entrato in vigore alla scadenza del termine di due mesi indicato nel parere motivato della Commissione che intimava la cessazione dell'infrazione. Conformemente alla costante giurisprudenza, per constatare se uno Stato membro abbia violato il diritto comunitario, la Corte esamina la situazione legale in vigore in tale Stato al momento in cui è scaduto il termine indicato dalla Commissione nel parere motivato. I successivi cambiamenti del diritto nazionale non possono essere presi in considerazione dalla Corte.