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9.6.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 129/4 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado Contencioso Administrativo n. 22 de Madrid (Spagna) il 12 marzo 2007 — Ecologistas en Acción-Coda/Ayuntamiento de Madrid
(Causa C-142/07)
(2007/C 129/06)
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Juzgado Contencioso Administrativo n. 22 de Madrid
Parti nella causa principale
Ricorrente: Ecologistas en Acción-Coda
Convenuto: Ayuntamiento de Madrid
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se i requisiti procedurali della valutazione dell'impatto ambientale di cui alla direttiva del Consiglio 85/[337]/CEE (1), come modificata dalla direttiva del Consiglio 3 marzo 1997, 97/11/CE, si applichino a progetti d'intervento su strade urbane, in considerazione della natura e delle dimensioni del progetto, nonché dell'interessamento di zone ad alta densità demografica o di aree paesaggistiche di importanza storica, culturale o archeologica. |
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2) |
Se i requisiti procedurali della valutazione dell'impatto ambientale di cui alla direttiva del Consiglio 85/[337]/CEE, come modificata dalla direttiva del Consiglio 3 marzo 1997 (2), 97/11/CE, si applichino ai progetti discussi nel presente ricorso contenzioso amministrativo, tenuto conto della loro natura, della natura della strada in cui è prevista la loro esecuzione, nonché delle caratteristiche, delle dimensioni, dell'impatto sull'ambiente circostante, della densità demografica, del valore economico e dell'eventuale frazionamento rispetto ad un progetto globale che contempla la realizzazione di interventi analoghi nella stessa strada. |
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3) |
Se i criteri enunciati nella sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee (Terza sezione) 16 marzo 2006, causa C-332/04 (3), in particolare ai suoi punti 69-88, siano d'applicazione ai progetti discussi nel presente procedimento giurisdizionale, in ragione della loro natura, della natura della strada in cui è prevista la loro esecuzione, nonché delle caratteristiche, delle dimensioni, dell'impatto sull'ambiente circostante, del valore economico e dell'eventuale frazionamento rispetto ad un progetto globale che prevede interventi analoghi nella stessa strada e se, per tale motivo, fosse necessario sottoporre i progetti in questione a regolare procedura di valutazione ambientale. |
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4) |
Se, sulla base di quanto risulta dal fascicolo di causa, in particolare dagli studi e dai risultati delle valutazioni ivi contenuti, si possa ritenere che, di fatto, le autorità spagnole abbiano adempiuto gli obblighi relativi alla valutazione ambientale derivanti dalla direttiva del Consiglio 85/[337]/CEE, come modificata dalla direttiva del Consiglio 3 marzo 1997, 97/11/CE, rispetto ai progetti discussi nel presente procedimento, sebbene l'intero progetto non sia stato formalmente sottoposto ad una procedura di valutazione ambientale conformemente alla citata direttiva. |
(1) Direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175, pag. 40).
(2) Direttiva del Consiglio 3 marzo 1997, 97/11/CE, che modifica la direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 73, pag. 5).
(3) Racc. pag. I-40.