9.6.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 129/4


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado Contencioso Administrativo n. 22 de Madrid (Spagna) il 12 marzo 2007 — Ecologistas en Acción-Coda/Ayuntamiento de Madrid

(Causa C-142/07)

(2007/C 129/06)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado Contencioso Administrativo n. 22 de Madrid

Parti nella causa principale

Ricorrente: Ecologistas en Acción-Coda

Convenuto: Ayuntamiento de Madrid

Questioni pregiudiziali

1)

Se i requisiti procedurali della valutazione dell'impatto ambientale di cui alla direttiva del Consiglio 85/[337]/CEE (1), come modificata dalla direttiva del Consiglio 3 marzo 1997, 97/11/CE, si applichino a progetti d'intervento su strade urbane, in considerazione della natura e delle dimensioni del progetto, nonché dell'interessamento di zone ad alta densità demografica o di aree paesaggistiche di importanza storica, culturale o archeologica.

2)

Se i requisiti procedurali della valutazione dell'impatto ambientale di cui alla direttiva del Consiglio 85/[337]/CEE, come modificata dalla direttiva del Consiglio 3 marzo 1997 (2), 97/11/CE, si applichino ai progetti discussi nel presente ricorso contenzioso amministrativo, tenuto conto della loro natura, della natura della strada in cui è prevista la loro esecuzione, nonché delle caratteristiche, delle dimensioni, dell'impatto sull'ambiente circostante, della densità demografica, del valore economico e dell'eventuale frazionamento rispetto ad un progetto globale che contempla la realizzazione di interventi analoghi nella stessa strada.

3)

Se i criteri enunciati nella sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee (Terza sezione) 16 marzo 2006, causa C-332/04 (3), in particolare ai suoi punti 69-88, siano d'applicazione ai progetti discussi nel presente procedimento giurisdizionale, in ragione della loro natura, della natura della strada in cui è prevista la loro esecuzione, nonché delle caratteristiche, delle dimensioni, dell'impatto sull'ambiente circostante, del valore economico e dell'eventuale frazionamento rispetto ad un progetto globale che prevede interventi analoghi nella stessa strada e se, per tale motivo, fosse necessario sottoporre i progetti in questione a regolare procedura di valutazione ambientale.

4)

Se, sulla base di quanto risulta dal fascicolo di causa, in particolare dagli studi e dai risultati delle valutazioni ivi contenuti, si possa ritenere che, di fatto, le autorità spagnole abbiano adempiuto gli obblighi relativi alla valutazione ambientale derivanti dalla direttiva del Consiglio 85/[337]/CEE, come modificata dalla direttiva del Consiglio 3 marzo 1997, 97/11/CE, rispetto ai progetti discussi nel presente procedimento, sebbene l'intero progetto non sia stato formalmente sottoposto ad una procedura di valutazione ambientale conformemente alla citata direttiva.


(1)  Direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175, pag. 40).

(2)  Direttiva del Consiglio 3 marzo 1997, 97/11/CE, che modifica la direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 73, pag. 5).

(3)  Racc. pag. I-40.