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9.6.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 129/4 |
Ricorso proposto il 23 febbraio 2007 dalla Ferrero Deutschland GmbH avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Terza Sezione), 15 dicembre 2006 causa T-310/04, Ferrero Deutschland GmbH/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
(Causa C-108/07 P)
(2007/C 129/05)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Ferrero Deutschland GmbH (rappresentante: M. Schaeffer, Rechtsanwalt)
Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli), Cornu SA Fontain
Conclusioni della ricorrente
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annullare la sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) 15 dicembre 2006, nella causa T-310/04, Ferrero Deutschland/UAMI — Cornu SA Fontain; |
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condannare l'UAMI e l'interveniente alle spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del suo ricorso contro la sentenza del Tribunale, la ricorrente deduce un unico motivo, avente ad oggetto la violazione del diritto comunitario da parte del Tribunale e, più specificamente, l'interpretazione scorretta che quest'ultimo avrebbe dato dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, relativo al marchio (1) comunitario. A tale riguardo fa valere i cinque argomenti seguenti.
In primo luogo, il Tribunale non avrebbe tenuto conto del fatto che i prodotti dolci e salati in causa sono prodotti e commercializzati in misura rilevante dalle stesse imprese, tra cui l'interveniente medesima. In secondo luogo, il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto nello stabilire che i prodotti in oggetto presentano solo una debole somiglianza, mentre nel caso di specie avrebbe dovuto perlomeno riconoscere un grado di somiglianza medio. In terzo luogo, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto nell'attribuire ai marchi «Ferrero »e «Ferro »solamente «un certo grado di somiglianza», mentre gli argomenti da esso stesso sostenuti nella sua decisione avrebbero dovuto portare alla conclusione che tali marchi presentano un grado di somiglianza medio, se non elevato. In quarto luogo, il Tribunale non avrebbe tenuto sufficientemente conto dei documenti prodotti dalla ricorrente allo scopo di mettere in rilievo il carattere distintivo elevato del marchio «Ferrero». Infine, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto, avendo omesso di prendere in considerazione, nella valutazione di un eventuale rischio di confusione, i diversi fattori previsti al settimo «considerando »del regolamento (CE) n. 40/94.