26.5.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 117/17


Ricorso presentato il 15 marzo 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica portoghese

(Causa C-150/07)

(2007/C 117/27)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: G. Wilms e M. Afonso, agenti)

Convenuta: Repubblica portoghese

Conclusioni della ricorrente

dichiarare che, rifiutandosi di pagare alla Commissione interessi di mora dovuti per il ritardato versamento di risorse proprie nell'ambito del regime ATA e non modificando la sua prassi nazionale in materia di iscrizione nella contabilità delle risorse proprie nell'ambito del detto regime, la Repubblica portoghese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 2, 6, n. 2, 9, 10 e 11 del regolamento (CEE) n. 1552/89 (1).

condannare la Repubblica portoghese alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il 21 febbraio 1992, giorno in cui sono stati accertati d'ufficio gli importi delle obbligazioni doganali di cui trattasi, tali importi non erano stati formalmente contestati né dai debitori né dall'ente garante, e il pagamento di tali obbligazioni era garantito ai sensi dell'art. 6, n. 1, della Convenzione ATA. Ricorrevano quindi le condizioni per l'iscrizione nella contabilità A dei diritti accertati.

Gli importi in questione dovevano essere riportati nella contabilità A e messi a disposizione del bilancio comunitario entro i termini previsti dal regolamento n. 1552/89, Poiché le autorità portoghesi hanno iscritto in ritardo tali importi sul conto di cui all'art. 9, n. 1, del regolamento 1552/89, sono dovuti interessi di mora calcolati ai sensi dell'art. 11 di tale regolamento e, a partire dal 31 maggio 2000, dell'art. 11 del regolamento n. 1150/2000 (2). Inoltre, le autorità portoghesi avrebbero dovuto adeguare la propria prassi nazionale alla normativa comunitaria nel trattare tutti i casi analoghi verificatisi nell'ambito della Convenzione ATA.


(1)  Regolamento (CEE, Euratom) del Consiglio 29 maggio 1989, n. 1552, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU L 155, pag. 1).

(2)  Regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 22 maggio 2000, n. 1150, recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità (GU L 130, pag. 1).