26.5.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 117/12


Ricorso proposto il 6 marzo 2007 dalla Bank Austria Creditanstalt AG avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione) 14 dicembre 2006, cause riunite da T-259/02 a T-264/02 e T-271/02, Raiffeisen Zentralbank Österreich AG e a./Commissione delle Comunità europee, con riferimento alla causa T-260/02

(Causa C-135/07 P)

(2007/C 117/19)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Bank Austria Creditanstalt AG (rappresentanti: Dres. C. Zschocke e J. Beninca, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

annullare in tutto o in parte la sentenza del Tribunale di primo grado 14 dicembre 2006, cause riunite da T-259/02 a T-264/02 e T-271/02 (1), con riferimento alla causa T-260/02;

annullare la decisione della Commissione 11 giugno 2002, caso COMP/36.571, nella parte riguardante la Bank Austria Creditanstalt;

in subordine, ridurre adeguatamente l'ammenda inflitta dalla Commissione alla Bank Austria Creditanstalt con la decisione controversa;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il suo ricorso la ricorrente chiede l'annullamento della sentenza del Tribunale 14 dicembre 2006. La ricorrente deduce numerosi difetti di motivazione, nonché errori di diritto e vizi procedurali.

La ricorrente contesta che la sentenza impugnata avrebbe confermato in modo non condivisibile la concezione della Commissione secondo cui gli accordi interbancari avrebbero avuto effetti economici negativi. La sentenza impugnata viola, secondo la ricorrente, i principi in materia di assunzione delle prove, in quanto travisa i requisiti che le perizie tecnico-economiche debbono presentare ai fini della prova dell'inesistenza di effetti economici. A suo avviso, alla luce della perizia presentata, non si sarebbero potuti prendere in considerazione effetti economici in sede di fissazione dell'ammenda.

La ricorrente censura la sentenza impugnata per aver disatteso le condizioni che, secondo i giudici comunitari, impongono, ove soddisfatte, una riduzione dell'ammenda sulla base di circostanze attenuanti. Sulla base di tale errore di diritto la sentenza impugnata non avrebbe rettificato l'errore di valutazione della Commissione, consistente nel non aver considerato quale circostanza giustificante una riduzione dell'ammenda la partecipazione di organi pubblici nonché l'ampia e comprovata conoscenza degli accordi interbancari a livello del pubblico.

La ricorrente deduce, con il suo terzo motivo di impugnazione, difetti di motivazione, talune violazioni del principio della parità di trattamento, nonché ulteriori errori di diritto e vizi procedurali della sentenza impugnata in relazione alla valutazione del suo contributo a fini di cooperazione, effettuata dalla Commissione.

La ricorrente avrebbe fin dal principio collaborato con la Commissione nell'elaborazione della definizione delle circostanze in fatto. Essa avrebbe, in particolare, presentato un'ampia esposizione degli accordi interbancari in una fase precoce del procedimento, nonché un'ampia documentazione, che essa non sarebbe stata obbligata a fornire e che, secondo le constatazioni effettuate dal Tribunale, sarebbe stata utilizzata dalla Commissione nella decisione controversa. La ricorrente avrebbe inoltre presentato nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti un'esposizione delle circostanze in fatto che, parimenti, secondo le constatazioni della sentenza impugnata, ha potuto essere impiegata dalla Commissione nella decisione controversa.

La sentenza impugnata — come, del resto, la decisione controversa — non avrebbe concesso alcuna riduzione dell'ammenda per quest'ampia, utile e comprovata cooperazione della ricorrente. Ciò costituirebbe un'erronea applicazione della comunicazione sulla cooperazione, che violerebbe il principio della parità di trattamento e il principio di tutela del legittimo affidamento. Inoltre, la sentenza impugnata avrebbe violato il diritto della ricorrente al contraddittorio, in quanto svilupperebbe proprie considerazioni relative all'ammontare dell'ammenda inflitta alla ricorrente medesima, sulle quali quest'ultima non avrebbe potuto prendere posizione in precedenza.


(1)  GU C 331, pag. 29.