26.5.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 117/11 |
Ricorso proposto il 6 marzo 2007 dalla Raiffeisen Zentralbank Österreich AG avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione) 14 dicembre 2006, cause riunite da T-259/02 a T-264/02 e T-271/02, Raiffeisen Zentralbank Österreich AG e a./Commissione delle Comunità europee, con riferimento alla causa T-259/02
(Causa C-133/07 P)
(2007/C 117/18)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Raiffeisen Zentralbank Österreich AG (rappresentanti: S. Völcker e G. Terhorst, avvocati)
Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni della ricorrente
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annullare la sentenza del Tribunale di primo grado 14 dicembre 2006, cause riunite da T-259/02 a T-264/02 e T-271/02 (1), nei limiti in cui con essa viene respinto il ricorso della Raiffeisen Zentralbank; |
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annullare l'art. 3 della decisione della Commissione 11 giugno 2002 C(2002) 2091 def., nella parte riguardante la Raiffeisen Zentralbank; |
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in subordine, ridurre le ammende inflitte alla Raiffeisen Zentralbank nell'art. 3 della decisione impugnata secondo il prudente apprezzamento della Corte; |
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condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Il Tribunale, ammettendo che la Commissione fosse legittimata a considerare la semplice estensione degli accordi interbancari al territorio di uno Stato membro idonea a produrre un pregiudizio per il commercio tra Stati, avrebbe violato l'articolo 81 CE.
Il Tribunale avrebbe commesso un errore in diritto qualificando gli accordi interbancari come «violazione particolarmente grave», ai sensi degli orientamenti per il calcolo delle ammende. Esso avrebbe falsamente applicato i criteri menzionati in tali orientamenti con riferimento alla gravità della violazione (natura della violazione, effetti concreti sul mercato, ampiezza del mercato geografico rilevante), non avrebbe considerato la selettività delle misure repressive della Commissione, e non avrebbe da ultimo effettuato la valutazione complessiva di tutti i punti di vista da esso stesso richiesta.
Il Tribunale avrebbe erroneamente ascritto alla Raiffeisen Zentralbank le quote di mercato dell'intero settore delle casse Raiffeisen. Esso avrebbe illegittimamente limitato il suo criterio di valutazione soltanto alle «evidenti »disparità di trattamento con altre banche. Per una completa imputazione sarebbero mancate le necessarie basi giuridiche.
Il Tribunale avrebbe errato in diritto nel valutare la cooperazione della Raiffeisen Zentralbank. Esso avrebbe applicato il criterio del «valore aggiunto rilevante »violando il divieto di retroattività, avrebbe misconosciuto la volontarietà dei diversi contributi della Raiffeisen Zentralbank forniti a titolo di cooperazione, avrebbe illegittimamente proceduto ad un'inversione dell'onere della prova quanto al valore della cooperazione, avrebbe respinto in modo inammissibile l'Esposizione congiunta delle circostanze in fatto come forma di cooperazione inidonea, e non avrebbe riconosciuto, erroneamente, come contributo a fini di cooperazione l'ammissione, da parte della Raffeisen Zentralbank, della finalità anticoncorrenziale degli accordi.
(1) GU C 331, pag. 29.