28.4.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 96/15


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 22 marzo 2007 — Regione Siciliana/Commissione delle Comunità europee

(Causa C-15/06 P) (1)

(Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) - Chiusura di un contributo finanziario - Ricorso di annullamento - Ricevibilità - Ente regionale o locale - Atti che riguardano direttamente e individualmente tale ente - Interesse diretto)

(2007/C 96/24)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Regione Siciliana (rappresentante: avv. G. Aiello)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: E. de March e L. Flynn, agenti, avv. G. Faedo)

Oggetto

Ricorso proposto contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione ampliata) 18 ottobre 2005, causa T-60/03, Regione Siciliana/Commissione, con cui il Tribunale ha dichiarato infondato un ricorso diretto all'annullamento della decisione C(2002) 4905 della Commissione 11 dicembre 2002 che sopprime l'aiuto inizialmente concesso dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) per un importo pari o superiore a ECU 15 milioni per un progetto di infrastruttura diretto alla costruzione di una diga in Sicilia, nonché il recupero di un importo anticipato dalla Commissione

Dispositivo

1)

La sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 18 ottobre 2005, causa T-60/03, Regione Siciliana/Commissione, è annullata.

2)

Il ricorso della Regione Siciliana diretto all'annullamento della decisione della Commissione 11 dicembre 2002, C(2002) 4905, relativa alla soppressione del contributo concesso alla Repubblica italiana con decisione della Commissione 17 dicembre 1987, C(87) 2090 026, concernente la concessione del contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale in favore di un investimento per infrastrutture, di importo uguale o superiore a 15 milioni di [euro] in Italia (regione: Sicilia), e al recupero dell'anticipo versato dalla Commissione a titolo di tale contributo, è dichiarato irricevibile.

3)

Non vi è luogo a statuire sull'impugnazione presentata dalla Regione Siciliana avverso la sentenza menzionata al punto 1 del presente dispositivo.

4)

La Regione Siciliana è condannata alle spese del presente grado di giudizio e alle spese connesse al procedimento di primo grado.


(1)  GU C 74 del 25.3.2006.