28.4.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 96/12


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 26 aprile 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Symvoulio tis Epikrateias — Grecia) — Georgios Alevizos e Ypourgos Oikonomikon

(Causa C-392/05) (1)

(Libera circolazione dei lavoratori - Direttiva 83/183/CEE - Art. 6 - Importazione definitiva in uno Stato membro di un veicolo ad uso privato proveniente da un altro Stato membro - Membro delle forze armate di uno Stato membro temporaneamente assegnato ad un altro Stato membro per ragioni di servizio - Nozione di «residenza normale»)

(2007/C 96/19)

Lingua processuale: il greco

Giudice del rinvio

Symvoulio tis Epikrateias

Parti nella causa principale

Ricorrente: Georgios Alevizos

Convenuta: Ypourgos Oikonomikon

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Symvoulio tis Epikrateias — Interpretazione dell'art. 6 della direttiva del Consiglio 28 marzo 1983, 83/183/CEE, relativa alle franchigie fiscali applicabili alle importazioni definitive di beni personali di privati provenienti da uno Stato membro — Portata della nozione di «residenza normale »— Dipendenti statali e ufficiali militari assegnati all'estero per ragioni di servizio

Dispositivo

Accise quali quelle di cui alla causa principale rientrano nell'ambito di applicazione della franchigia fiscale prevista dall'art. 1, n. 1, della direttiva del Consiglio 28 marzo 1983, 83/183/CEE, relativa alle franchigie fiscali applicabili alle importazioni definitive di beni personali di privati provenienti da uno Stato membro, come modificata dalla direttiva del Consiglio 23 novembre 1989, 89/604/CEE, qualora risulti che sono normalmente esigibili all'atto dell'importazione definitiva, da parte di un privato, di un veicolo ad uso privato proveniente da un altro Stato membro, il che andrà accertato dal giudice del rinvio. Detto art. 1, n. 1, è parimenti applicabile ad una tassa speciale aggiuntiva unica d'immatricolazione quale quella di cui alla causa principale, qualora risulti che essa è connessa all'operazione d'importazione stessa del veicolo, il che dovrà essere verificato dal giudice del rinvio.

L'art. 6, n. 1, della direttiva 83/183 va interpretato nel senso che un membro del personale della pubblica amministrazione, delle forze armate, delle forze dell'ordine o della polizia portuale di uno Stato membro che dimori almeno 185 giorni all'anno in un altro Stato membro con i suoi familiari al fine di svolgervi una missione di servizio di una durata determinata ha, per la durata di tale missione, la sua residenza normale, ai sensi di detto art. 6, n. 1, in tale altro Stato membro.

Qualora, al termine degli accertamenti operati dal giudice del rinvio, risulti che i tributi di cui alla causa principale non rientrano nell'ambito di applicazione della franchigia fiscale prevista dall'art. 1, n. 1, della direttiva 83/183, spetterà a tale giudice, sulla base dei requisiti sanciti dall'art. 39 CE, verificare se l'applicazione della normativa nazionale che disciplina tali tributi sia tale da garantire che, in relazione agli stessi, la persona che procede, nell'ambito di un trasferimento di residenza, all'importazione di un veicolo nello Stato membro d'origine non sia posta in una situazione meno favorevole di quella in cui si trovano le persone che hanno risieduto permanentemente in tale Stato membro e, eventualmente, se una tale disparità di trattamento sia giustificata da considerazioni oggettive, indipendenti dalla residenza delle persone interessate e proporzionate allo scopo legittimamente perseguito dalla normativa nazionale.


(1)  GU C 10 del 14.1.2006.