28.4.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 95/34 |
Ricorso presentato il 14 marzo 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica d'Ungheria
(Causa C-148/07)
(2007/C 95/67)
Lingua processuale: l'ungherese
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: V. Bottka e K Mojzesowicz, agenti)
Convenuta: Repubblica d'Ungheria
Conclusioni della ricorrente
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Dichiarare che la Repubblica d'Ungheria è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi dell'art. 2 n. 3, della direttiva della Commissione 16 settembre 2002, 2002/77/CE, alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica (1), non avendo abolito le restrizioni alla prestazione di servizi di televisione via cavo imposte dall'art. 115, n. 4, della Legge I del 1996, in materia di radio e televisione; |
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condannare la Repubblica d'Ungheria alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Il termine per il recepimento della direttiva è scaduto il 30 aprile 2004.
Secondo la Commissione, la Repubblica d'Ungheria è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi dell'art. 2 n. 3, della direttiva 2002/77/CE, avendo introdotto restrizioni, nella legge in materia di radio e televisione, al diritto dei prestatori di servizi via cavo a diffondere programmi in modo che nel territorio ungherese ne èscluso oltre un terzo della popolazione.
(1) GU L 249, pag. 21.