28.4.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 95/31


Ricorso presentato il 28 febbraio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica francese

(Causa C-121/07)

(2007/C 95/59)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: B. Stromsky e C. Zadra, agenti)

Convenuta: Repubblica francese

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare che la Repubblica francese, non avendo adottato tutte le misure previste per l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee 15 luglio 2004, causa C-419/03 (1), relativa al mancato recepimento nel suo ordinamento nazionale delle disposizioni della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 12 marzo 2001, 2001/18/CE, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio (2), che divergono o vanno oltre quelle della direttiva del Consiglio 23 aprile 1990, 90/220/CEE, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati (3), è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'art. 228, n. 1, del Trattato che istituisce la Comunità europea;

ordinare alla Repubblica francese di versare alla Commissione delle Comunità europee, sul conto «risorse proprie della Comunità europea», una penalità di mora pari a EUR 366 744 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della sentenza di cui alla causa C-419/03, dal giorno in cui è stata emanata la sentenza nella presente causa fino al giorno in cui sarà data piena attuazione alla sentenza pronunciata nella causa C-419/03;

ordinare alla Repubblica francese di versare alla Commissione delle Comunità europee, sul conto «risorse proprie della Comunità europea», un importo forfetario di EUR 43 660 per giorno di ritardo nell'esecuzione della sentenza pronunciata nella causa C-419/03, dal giorno di pronuncia della suddetta sentenza fino al giorno:

in cui sarà data piena esecuzione alla sentenza emanata nella causa C-419/03 (se tale dovesse essere la situazione prima che venga pronunciata la sentenza nella presente causa);

in cui sarà pronunciata la sentenza nella presente causa (qualora a quella data non fosse stata data piena esecuzione alla sentenza emanata nella causa C-419/03);

condannare la Repubblica francese alle spese.

Motivi e principali argomenti

Oltre quattro anni dopo la scadenza del termine previsto per il recepimento della direttiva 2001/18 e oltre 28 mesi dopo la sentenza della Corte 15 luglio 2004, causa C-419/03, con cui si è dichiarato l'inadempimento di tale obbligo di recepimento, la Repubblica francese non ha ancora adottato le misure necessarie per l'esecuzione della suddetta sentenza. La Commissione pertanto propone la condanna di tale Stato al pagamento di un'ammenda nonché di una penalità di mora tali da riflettere la gravità di tale infrazione e la sua incidenza sul perseguimento degli obiettivi previsti dal diritto comunitario.


(1)  Sentenza non pubblicata nella Raccolta.

(2)  GU L 106, pag. 1.

(3)  GU L 117, pag. 15.