28.4.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 95/21


Ricorso presentato il 15 febbraio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica

(Causa C-84/07)

(2007/C 95/37)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: G. Zavvos e H. Støvlbæk)

Convenuta: Repubblica ellenica

Conclusioni della ricorrente

dichiarare che la Repubblica ellenica con gli atti qui di seguito specificati ha violato gli obblighi che le incombono in forza degli artt. 3, 4, n. 1, lett. b), e 12 della direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE (1);

condannare la Repubblica ellenica alle spese.

Motivi e principali argomenti

Secondo la Commissione, la Repubblica ellenica rifiuta di esaminare e di riconoscere taluni diplomi di ottico che sono stati rilasciati da un istituto di istruzione italiano in base ad un accordo di franchising concluso con un istituto di istruzione ellenico.

La Commissione afferma che l'elemento fondamentale che le autorità elleniche possono accertare è se il diploma dia o meno accesso alla professione di cui trattasi e che la circostanza che il detto diploma sia stato o meno rilasciato in base ad un accordo di franchising non è rilevante per il suo riconoscimento da parte delle autorità elleniche. La direttiva 92/51 non contiene alcuna distinzione a tale proposito. Inoltre, la Commissione afferma che la presente controversia non riguarda gli artt. 149 e 150 del Trattato CE e neppure l'art. 16 della Costituzione ellenica, in quanto i diplomi sono stati legalmente rilasciati da istituti di istruzione italiani e non dagli istituti ellenici con cui hanno concluso gli accordi di concessione di titoli di studio.

Per tali motivi anche il rifiuto delle autorità elleniche di esaminare e di riconoscere i detti diplomi italiani viola gli artt. 3 e 12 della direttiva 92/51. Inoltre, a parere della Commissione, e come risulta da denunce circostanziate, le autorità elleniche imponevano ai denunzianti che chiedevano il riconoscimento del diploma di ottico conseguito in Italia il compimento di un tirocinio di adattamento. La Commissione sostiene che tale tirocinio viola l'art. 4, n. 1, lett. b), della direttiva 92/51, ai sensi del quale le autorità elleniche devono lasciare ai richiedenti stranieri la scelta tra il tirocinio di adattamento e la prova attitudinale.


(1)  GU L 209 del 24.7.1992, pagg. 25-45.