28.4.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 95/12


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 8 marzo 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht des Landes Brandenburg — Germania) — Campina GmbH & Co., già TUFFI Campina emzett GmbH/Hauptzollamt Frankfurt (Oder)

(Causa C-45/06) (1)

(Latte e latticini - Prelievo supplementare - Superamento minimo del termine per la comunicazione della distinta dei conteggi - Sanzione pecuniaria - Regolamento (CEE) n. 536/93, come modificato dal regolamento (CE) n. 1001/98 - Art. 3, n. 2, secondo comma - Regolamento (CE) n. 1392/2001 - Art. 5, n. 3 - Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 - Art. 2, n. 2, seconda frase - Principio dell'applicazione retroattiva della sanzione più lieve)

(2007/C 95/19)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht des Landes Brandenburg

Parti nella causa principale

Ricorrente: Campina GmbH & Co., già TUFFI Campina emzett GmbH

Convenuto: Hauptzollamt Frankfurt (Oder)

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Finanzgericht des Landes Brandenburg — Validità dell'art. 3, n. 2, secondo comma, del regolamento (CEE) della Commissione 9 marzo 1993, n. 536, che stabilisce le modalità di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 57, pag. 12), come modificato dal regolamento n. 1001/98 (GU L 142, pag. 22) — Penalità per il mancato rispetto del termine per la comunicazione annuale dei conteggi dei produttori individuali — Superamento minimo del termine — Principio di proporzionalità

Dispositivo

Il principio dell'applicazione retroattiva della sanzione più lieve deve essere applicato dal giudice nazionale quando questi debba sanzionare un comportamento non conforme alle disposizioni dettate dalla normativa comunitaria.

Nel caso di un superamento minimo del termine fissato, come nella causa principale, il sistema delle sanzioni pecuniarie previsto dall'art. 5, n. 3, del regolamento (CE) della Commissione 9 luglio 2001, n. 1392, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, è meno rigoroso di quello previsto dall'art. 3, n. 2, secondo comma, primo trattino, del regolamento (CEE) della Commissione 9 marzo 1993, n. 536, che stabilisce le modalità di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 13 maggio 1998, n. 1001.


(1)  GU C 154 dell'1.7.2006.