28.4.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 95/9


Sentenza della Corte (Grande Sezione) 13 marzo 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Högsta domstolen — Svezia) — Unibet (London) Ltd, Unibet (International) Ltd/Justitiekanslern

(Causa C-432/05) (1)

(Principio di tutela giurisdizionale - Legislazione nazionale che non prevede un ricorso autonomo per contestare la conformità di una disposizione nazionale con il diritto comunitario - Autonomia procedurale - Principi di equivalenza e di effettività - Tutela provvisoria)

(2007/C 95/15)

Lingua processuale: lo svedese

Giudice del rinvio

Högsta domstolen

Parti nella causa principale

Ricorrenti: Unibet (London) Ltd, Unibet (International) Ltd

Convenuta: Justitiekanslern

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Högsta domstolen — Interpretazione dell'art. 49 CE — Legislazione nazionale che non prevede la possibilità di un ricorso diretto a far constatare la mancata conformità di una disposizione legislativa a norme superiori — Diritto dei singoli ad una tutela giurisdizionale effettiva dei diritti ad essi conferiti dall'ordinamento giuridico comunitario

Dispositivo

1)

Il principio di tutela giurisdizionale effettiva dei diritti conferiti ai singoli dal diritto comunitario deve essere interpretato nel senso che esso non richiede, nell'ordinamento giuridico di uno Stato membro, l'esistenza di un ricorso autonomo diretto, in via principale, ad esaminare la conformità di disposizioni nazionali con l'art. 49 CE, qualora altri mezzi di gravame effettivi, non meno favorevoli di quelli che disciplinano azioni nazionali simili, consentano di valutare in via incidentale una tale conformità, ciò che spetta al giudice nazionale verificare.

2)

Il principio di tutela giurisdizionale effettiva dei diritti conferiti ai singoli dal diritto comunitario deve essere interpretato nel senso che esso richiede, nell'ordinamento giuridico di uno Stato membro, che provvedimenti provvisori possano essere concessi fino a quando il giudice competente si sia pronunciato sulla conformità di disposizioni nazionali con il diritto comunitario, quando la concessione di tali provvedimenti è necessaria per garantire la piena efficacia della successiva pronuncia giurisdizionale sull'esistenza di tali diritti.

3)

Il principio di tutela giurisdizionale effettiva dei diritti conferiti ai singoli dal diritto comunitario deve essere interpretato nel senso che, in caso di dubbio sulla conformità di disposizioni nazionali con il diritto comunitario, la concessione eventuale di provvedimenti provvisori per sospendere l'applicazione di dette disposizioni fino a quando il giudice competente si sia pronunciato sulla loro conformità con il diritto comunitario è disciplinata dai criteri fissati dal diritto nazionale applicabile dinanzi a detto giudice, purché tali criteri non siano meno favorevoli di quelli concernenti domande simili di natura interna e non rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile la tutela giurisdizionale provvisoria di tali diritti.


(1)  GU C 36 del 11.2.2006.