28.4.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 95/59


Ricorso presentato il 16 marzo 2007 — Paul Lafili/Commissione

(Causa F-22/07)

(2007/C 95/118)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Paul Lafili (Genk, Belgio) (Rappresentanti: avv.ti G. Vandersanden e L. Levi)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

annullare la decisione di inquadrare il ricorrente nel grado AD 13, quinto scatto, contenuta in una nota della DG ADMIN dell'11 maggio 2006, nella busta paga del giugno 2006 e nelle successive buste paga;

ricollocare, con effetto al 1o maggio 2006, il ricorrente nel grado e nello scatto AD 13, secondo scatto, conservando il fattore di moltiplicazione 1,1172071;

ricostituire integralmente la carriera del ricorrente con effetto retroattivo al 1o maggio 2006 alla data del suo inquadramento nel grado e nello scatto così rettificato (ivi compresi la valorizzazione della sua esperienza nell'inquadramento così rettificato, i suoi diritti alla progressione di carriera e i suoi diritti pensionistici), compreso il pagamento di interessi di mora sulla base del tasso fissato dalla Banca centrale europea per le principali operazioni di finanziamento, applicabile nel periodo interessato, maggiorato di due punti, su tutte le somme corrispondenti alla differenza tra il trattamento relativo al suo inquadramento di cui alla decisione di inquadramento e l'inquadramento a cui avrebbe avuto diritto fino alla data dell'emananda decisione di inquadramento regolare;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente, dipendente della Commissione, era inquadrato nel grado A4, settimo scatto, prima dell'entrata in vigore del nuovo Statuto. Il 1o maggio 2004 tale inquadramento è stato convertito nel grado A*12, settimo scatto, con fattore di moltiplicazione 0,9442490 (in applicazione dell'art. 2, n. 2, dell'allegato XIII dello Statuto). Il 1o luglio 2004 il ricorrente è passato al grado A*12, ottavo scatto, con lo stesso fattore di moltiplicazione. Il 22 luglio 2005 il ricorrente è stato promosso, con effetto retroattivo al 1o maggio 2004, al grado A*13, primo scatto, con fattore di moltiplicazione 1,1172071 (in applicazione dell'art. 7, n. 6, dell'allegato XIII dello Statuto). Con effetto 1o maggio 2006 è stato inquadrato nel grado AD 13, quinto scatto, con fattore di moltiplicazione 1, in virtù di una decisione della DG ADMIN dell'11 maggio 2006.

Nel ricorso, il ricorrente sostiene che tale inquadramento: i) viola in particolare gli artt. 44 e 46 dello Statuto e l'art. 7 dell'allegato XIII dello Statuto; ii) è viziato da incompetenza; iii) viola il principio di tutela del legittimo affidamento. In particolare, secondo il ricorrente, la Commissione non interpreta in modo corretto l'art. 7, n. 7, dell'allegato XIII dello Statuto, là dove considera che, quando un fattore di moltiplicazione è superiore a 1, la parte eccedente dovrebbe essere trasformata in anzianità di scatto.