14.4.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 82/20


Ricorso proposto il 2 febbraio 2007 dalla Masdar (UK) Ltd avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quinta Sezione) 16 novembre 2006, causa T-333/03, Masdar (UK)/Commissione delle Comunità europee

(Causa C-47/07 P)

(2007/C 82/37)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Masdar (UK) Ltd (rappresentanti: sigg. A. Bentley e P. Green, Barristers)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare interamente la sentenza del Tribunale di primo grado 16 novembre 2006, causa T-333/03, MASDAR (U.K) Ltd/Commissione delle Comunità europee.

condannare la Commissione a pagare alla ricorrente:

(i)

la somma di EUR 448,947.78 chiesta dalla ricorrente nella causa T-333/03 o, in subordine, la somma di EUR 249,314.35, ovvero ogni altra somma che la Corte ritenga appropriata; oltre

(ii)

interessi sull'importo di cui al punto (i);

condannare la Commissione a pagare le spese del presente procedimento, nonché quelle del procedimento dinanzi al Tribunale di primo grado.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente sostiene che la sentenza del Tribunale di primo grado («TPG») dev'essere annullata per i seguenti motivi:

1.

Il TPG è incorso in un errore di diritto laddove ha ritenuto che la ricorrente avesse agito meramente sulla base dei suoi obblighi contrattuali nei confronti della Helmico, cosicché il TPG ha respinto le domande della ricorrente fondate sull'arricchimento senza causa e sulla gestione di affari. In tal modo, il TPG non ha tenuto conto del diritto della ricorrente a rescindere il subappalto alla data del 2 ottobre 1998.

2.

Indipendentemente dal fatto se la ricorrente ha agito o meno sulla base di un obbligo contrattuale nei confronti della Helmico, il TPG è incorso in errore di diritto omettendo di prendere in considerazione (i) il fatto che la Commissione non era nella posizione di un contraente ordinario, ma aveva poteri di riscossione che poteva esercitare sulla base del regolamento finanziario 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (1) e (ii) le modalità con cui tali poteri sono stati esercitati dalla Commissione.

3.

Il TPG è incorso in errore di diritto ritenendo che (i) la ricorrente non avesse agito in buona fede, (ii) la Commissione fosse in grado di gestire da sé il progetto e (iii) sussiste un presupposto per cui per il soggetto che invoca il principio della gestione di affari debba necessariamente agire all'insaputa dell'interessato.

4.

Le valutazioni del TPG sui motivi relativi all'arricchimento senza causa e alla gestione di affari, da un lato, e al legittimo affidamento, dall'altro, sono contraddittorie.

5.

Nel respingere la domanda della ricorrente fondata sulla negligenza ovvero sulla responsabilità per colpa, il TPG è incorso in errore nel considerare che la ricorrente non avesse addotto sufficienti argomenti, atteso che la questione parla da sé sui fatti di tale causa laddove la Commissione esercita poteri di riscossione sulla base del regolamento finanziario.

6.

Il TPG è incorso in errore ritenendo (i) che esso non disponeva di elementi idonei che provano che le assicurazioni su cui aveva fatto affidamento la ricorrente fossero state fornite alla riunione del 2 ottobre 1998 e (ii) che fosse altamente inverosimile che tali assicurazioni fossero state fornite.

7.

Il TPG è incorso in errore di diritto ritenendo che la mancata redazione da parte della Commissione di un verbale della riunione del 2 ottobre 1998 dimostrasse l'informalità di detta riunione e, da tale errore, non ha erroneamente tenuto conto della possibilità che la Commissione avesse fornito tali assicurazioni in un modo o nell'altro. Inoltre, il TPG ha ingiustamente preso in considerazione il modo attraverso cui le assicurazioni sono state trasmesse ed ha erroneamente omesso di prendere in considerazione il particolare contesto, cioè vale a dire un contesto nel quale la Commissione si era impegnata a non fare altro che pagare per il lavoro effettuato sulla base di una specificazione contrattuale regolarmente costituita, e per il quale la Commissione aveva già le risorse finanziarie.


(1)  GU L 356, pag. 1.