|
14.4.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 82/19 |
Ricorso presentato il 2 febbraio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica
(Causa C-45/07)
(2007/C 82/35)
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: K. Simonsson, M. Konstantinidis e F. Hoffmeister)
Convenuta: Repubblica ellenica
Conclusioni della ricorrente
|
— |
dichiarare che la Repubblica ellenica, avendo sottoposto il 18 marzo 2005 all'Organizzazione Marittima Internazionale (OMI) una proposta in merito al «Controllo di conformità delle navi e degli impianti portuali ai requisiti di cui al capitolo XI-2 della Convenzione SOLAS e al codice ISPS», è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 10, 71 e 80, n. 2, del Trattato che istituisce la Comunità europea. |
|
— |
condannare la Repubblica ellenica alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A parere della Commissione, il fatto che la Repubblica ellenica abbia presentato all'Organizzazione Marittima Internazionale una proposta in merito a una questione rientrante nell'ambito del regolamento n. 725/2004 (1) relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali, senza esserne stata autorizzata dalla Comunità, costituisce violazione degli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 10, 71 e 80, n. 2, del Trattato che istituisce la Comunità europea.
La Commissione sostiene che, con l'adozione del regolamento n. 725/2004, la Comunità è divenuta competente in via esclusiva a sottoscrivere obblighi internazionali nel settore della sicurezza marittima. Di conseguenza, gli Stati membri non sono più competenti a manifestare posizioni nazionali dinanzi all'Organizzazione Marittima Internazionale in merito a questioni rientranti nella competenza esclusiva della Comunità, salvo che sino stati all'uopo autorizzati dalla Comunità.
(1) GU L 129, pag. 6.