14.4.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 82/52


Ricorso presentato il 23 febbraio 2007 — Paesi Bassi/Commissione

(Causa T-55/07)

(2007/C 82/108)

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrenti: Regno dei Paesi Bassi (rappresentato dai sigg.: H.G. Sevenster e D.J.M. de Grave, agenti)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

Annullamento parziale della decisione della Commissione 14 dicembre 2006, recante esclusione dal finanziamento comunitario di alcune spese effettuate dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG), sezione garanzia, nella misura in cui la decisione riguarda i Paesi Bassi e più in particolare in riferimento alla rettifica finanziaria applicata relativamente al pagamento richiesto per spese non ammissibili al finanziamento nell'ambito del FEAOG, sezione garanzia, per l'anno 2002 per l'ammontare di EUR 5,67 milioni; e

condanna della Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, il Regno dei Paesi Bassi fa valere innanzi tutto una violazione dell'art. 4 del regolamento n. 2603/999 (1), per il fatto che è stata data una non corretta interpretazione e applicazione della nozione di «spese pluriennali »ai sensi di tale articolo.

In secondo luogo il ricorrente fa valere una violazione dell'art. 44, n. 2, del regolamento n. 1257/1999 (2) nonché del principio dell'affidamento a seguito dell'imposizione di una rettifica finanziaria nella misura dell'intera somma controversa, come conseguenza della procedura seguita dalle autorità olandesi, mentre la Commissione ha dato in precedenza la sua approvazione alla dichiarazione sotto la sezione «Garanzia »secondo la procedura seguita nell'ambito dell'approvazione del documento di programmazione olandese per lo sviluppo rurale 2000-2006.

In subordine, il ricorrente fa valere una violazione dell'art. 7, n. 4, del regolamento n. 1258/1999 (3) e dell'art. 5, n. 2, lett. c), del regolamento n. 729/70 (4), per il fatto che nella decisione contestata è stata operata una non corretta applicazione di tali articoli, dato che non è sorto alcun danno finanziario per la Comunità in conseguenza della procedura seguita dalle autorità olandesi.

In ulteriore subordine, il ricorrente invoca una violazione del principio di proporzionalità, in quanto è stata imposta una rettifica nella misura dell'intera somma controversa, mentre tali risorse del FEAOG, come risulta pacificamente, sono state spese correttamente dalle autorità olandesi nel senso che non è sorto alcun danno finanziario per la Comunità in conseguenza della procedura seguita dalle autorità olandesi.

Infine, il ricorrente fa valere una violazione del principio della motivazione, in quanto senza alcuna motivazione e difformemente dagli accertamenti dell'organismo di intervento è stata imposta una rettifica nella misura dell'intera somma controversa, mentre tali risorse del FEAOG, come risulta pacificamente, sono state spese correttamente dalle autorità olandesi nel senso che non è sorto alcun danno finanziario per la Comunità in conseguenza della procedura seguita dalle autorità olandesi.


(1)  Regolamento (CE) della Commissione 9 dicembre 1999, n. 2603, recante norme transitorie per il sistema di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio (GU L 316, pag. 26).

(2)  Regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1257, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti (GU L 160, pag. 80).

(3)  Regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1258, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 160, pag. 103).

(4)  Regolamento (CEE) del Consiglio 21 aprile 1970, n. 729, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 94, pag. 13).