14.4.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 82/2


Sentenza della Corte (Grande Sezione) 30 gennaio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Danimarca

(Causa C-150/04) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Libera circolazione dei lavoratori - Libera prestazione dei servizi - Libera circolazione dei capitali - Libertà di stabilimento - Imposta sui redditi - Previdenza - Vecchiaia - Sottoscrizione presso un'altra compagnia stabilita in un altro Stato membro - Normativa fiscale - Limitazione della detraibilità dal reddito imponibile dei contributi versati nell'ambito di un regime pensionistico - Motivi imperativi di interesse generale - Efficacia dei controlli fiscali - Coerenza del sistema fiscale - Simmetria del sistema fiscale - Convenzione tributaria preventiva contro le doppie imposizioni)

(2007/C 82/03)

Lingua processuale: il danese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: R. Lyal, S. Tams e H. Støvlbæk, agenti)

Convenuto: Regno di Danimarca (rappresentante: J. Molde, agente)

Interveniente a sostegno del convenuto: Regno di Svezia (rappresentante: A. Kruse, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 39, 43, 49 e 56 CE — Legislazione fiscale che limita la detraibilità del reddito imponibile dei contributi previdenziali di vecchiaia alle assicurazioni stipulate con un'impresa stabilita nello Stato membro

Dispositivo

1)

Avendo adottato e mantenuto in vigore un regime di assicurazioni sulla vita ed un regime pensionistico per effetto dei quali la possibilità di portare in detrazione e di escludere i contributi viene concessa solamente per i contributi versati sulla base di regimi pensionistici stipulati con enti pensionistici stabiliti in Danimarca, laddove nessuna analoga agevolazione fiscale è riconosciuta per i contributi versati sulla base di regimi pensionistici sottoscritti con enti pensionistici stabiliti in altri Stati membri, il Regno di Danimarca è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza degli artt. 39 CE, 43 CE e 49 CE.

2)

Il Regno di Danimarca è condannato alle spese.

3)

Il Regno di Svezia sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 190 del 24.7.2004.