10.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 56/29


Ricorso presentato l'8 dicembre 2006 — Rath/HABM — Sanorell Pharma (Immunocell)

(Causa T-368/06)

(2007/C 56/58)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Matthias Rath (Città del Capo, Sudafrica) (Rappresentanti: avv.ti S. Ziegler, C. Kleiner e F. Dehn)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Altra parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso: Sanorell Pharma GmbH & Co.

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 3 ottobre 2006;

porre le spese del procedimento a carico dell'HABM.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: il ricorrente

Marchio comunitario interessato: marchio denominativo «Immunocell» per merci e prodotti delle classi 5, 16 e 41 (domanda di registrazione n. 1 065 903).

Titolare del marchio o del segno fatto valere nel procedimento di opposizione: Sanorell Pharma GmbH & Co.

Marchio o segno fatto valere: marchio denominativo «IMMUNORELL» per merci della classe 5 (marchio comunitario n. 808 014) nella parte in cui l'opposizione è stata proposta soltanto avverso la registrazione della classe 5.

Decisione della divisione di opposizione: accoglimento del ricorso, rigetto parziale della domanda di registrazione.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: l'impugnata decisione viola l'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 (1), dal momento che tra i marchi confligenti non vi è alcun rischio di confusione.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94 sul marchio comunitario (GU 1994 L 11, pag. 1).