|
10.3.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 56/22 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerictshof (Germania) il 22 gennaio 2007 — Ingenieurbüro Michael Weiss und Partner GbR/Industrie und Handelskammer Berlin; interveniente: Nicholas Grimshaw & Partners Ltd
(Causa C-14/07)
(2007/C 56/41)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesgerictshof
Parte/i nella causa principale
Ricorrente: Ingenieurbüro Michael Weiss und Partner GbR
Resistente: Industrie und Handelskammer Berlin
Interveniente: Nicholas Grimshaw & Partners Ltd
Questioni pregiudiziali
|
1. |
Se l'art. 8, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 29 maggio 2000, n. 1348 (1), relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale, debba essere interpretato nel senso che, in sua applicazione, il destinatario non può rifiutare di ricevere l'atto oggetto di una notificazione se i relativi allegati, solo quelli, sono redatti in una lingua diversa dalla lingua ufficiale dello Stato membro richiesto ovvero da una delle lingue dello Stato membro mittente compresa dal destinatario. |
|
2. |
In caso di soluzione negativa alla questione sub 1), Se l'art. 8, n. 1, lett. b), del detto regolamento debba essere interpretato nel senso che il destinatario «comprende» la lingua dello Stato membro mittente come richiesto dal regolamento già perché ha convenuto e stipulato con l'istante, nell'esercizio della sua attività commerciale, che la corrispondenza sia scambiata in quella lingua. |
|
3. |
In caso di soluzione negativa alla questione sub 2), Se l'art. 8, n. 1, del regolamento debba essere interpretato nel senso che, in ogni caso, esso non legittima il destinatario a rifiutare di ricevere allegati all'atto oggetto della notificazione redatti in una lingua diversa dalla lingua ufficiale dello Stato membro richiesto, ovvero da una delle lingue dello Stato membro mittente da lui compresa, se nell'esercizio della sua attività commerciale egli ha convenuto e stipulato che la corrispondenza sia scambiata nella lingua dello Stato mittente e gli allegati notificati rientrino in questo scambio di corrispondenza e siano redatti nella detta lingua |
(1) GU L 160, pag. 37.