10.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 56/8


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 18 gennaio 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de grande instance de Brive-La-Gaillarde — France) — Estager SA/Receveur principal de la Recette des Douanes de Brive

(Causa C-359/05) (1)

(Politica economica e monetaria - Regolamenti (CE) nn. 1103/97 e 974/98 - Introduzione dell'euro - Conversione tra le unità monetarie nazionali e l'unità euro - Normativa di uno Stato membro recante adeguamento del valore in euro di taluni importi espressi in moneta nazionale nei testi legislativi dello Stato medesimo)

(2007/C 56/13)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal de grande instance de Brive-La-Gaillarde

Parti nella causa principale

Ricorrente: Estager SA

Convenuto: Receveur principal de la Recette des Douanes de Brive

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunale di Brive-La-Gaillarde — Interpretazione degli artt. 3 e 5 del regolamento (CE) del Consiglio 17 giugno 1997, n. 1103, relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro (GU L 162, pag. 1), nonché dell'art. 14 del regolamento (CE) del Consiglio 3 maggio 1998, n. 974, relativo all'introduzione dell'euro (GU L 139, pag. 1) — Normativa nazionale che arrotonda l'importo della tassa a beneficio del fondo di previdenza sociale degli agricoltori autonomi (BAPSA) dopo averlo convertito in euro

Dispositivo

I regolamenti (CE) del Consiglio 17 giugno 1997, n. 1103 relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro, e 3 maggio 1998, n. 974, relativo all'introduzione dell'euro, devono essere interpretati nel senso che essi ostano ad una normativa nazionale che, nell'operazione di conversione in euro dell'importo di un'imposta, come quella oggetto della causa principale, ne abbia elevato l'importo rispetto a quello che sarebbe risultato dall'applicazione delle norme di conversione previste dai detti regolamenti, salvo che tale aumento rispetti le esigenze di certezza del diritto e di trasparenza garantite dai regolamenti medesimi, il che implica che i testi normativi di cui trattasi consentano di distinguere chiaramente la decisione delle autorità di uno Stato membro di aumentare il detto importo dall'operazione di conversione dell'importo medesimo in euro. Spetta al giudice del rinvio verificare se, nel giudizio dinanzi ad esso pendente, ciò si sia verificato.


(1)  GU C 315 del 10.12.2005.