10.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 56/7


Sentenza della Corte (Prima Sezione) 25 gennaio 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — Finanzamt Dinslaken/Gerold Meindl

(Causa C-329/05) (1)

(Libertà di stabilimento - Art. 52 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 43 CE) - Lavoratore autonomo - Imposta sul reddito - Coniugi non stabilmente separati - Rifiuto di imposizione comune - Residenza separata dei coniugi - Prestazioni compensative della perdita di stipendio a vantaggio del coniuge non residente - Redditi non soggetti ad imposta nello Stato membro di residenza del coniuge)

(2007/C 56/11)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof

Parti nella causa principale

Ricorrente: Finanzamt Dinslaken

Convenuto: Gerold Meindl

Interveniente: Christine Meindl-Berger

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesfinanzhof — Interpretazione dell'art. 43 CE — Disposizioni nazionali sull'imposta sul reddito — Rigetto della tassazione congiunta dei coniugi, in quanto i redditi della moglie nel suo Stato membro di residenza superano una determinata soglia, mentre tali redditi non sono soggetti ad imposta nell'altro Stato membro interessato

Dispositivo

L'art. 52 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 43 CE), osta a che un contribuente residente si veda rifiutare dallo Stato membro in cui risiede un'imposizione congiunta con il coniuge, dal quale non è separato e che risiede in un altro Stato membro, in quanto il coniuge stesso abbia percepito in tale altro Stato membro sia più del 10 % dei redditi del nucleo familiare sia più di DEM 24 000, qualora i redditi percepiti dal detto coniuge in tale altro Stato membro non vi siano soggetti all'imposta sul reddito.


(1)  GU C 27 del 29.10.2005.