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24.2.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 42/25 |
Ricorso presentato il 13 dicembre 2006 — Rath/UAMI — Grandel (Epican Forte)
(Causa T-373/06)
(2007/C 42/45)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Matthias Rath (Città del Capo, Sudafrica) (Rappresentanti: avv.ti S. Ziegler, C. Kleiner e F. Dehn)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Dr. Grandel GmbH
Conclusioni del ricorrente
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annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 5 ottobre 2006 in quanto non viene ammessa la registrazione della domanda di marchio comunitario per i prodotti della classe 5 «integratori alimentari non per uso medico, composti prevalentemente da vitamine, aminoacidi, minerali e oligoelementi; sostanze dietetiche non per uso medico, ovvero aminoacidi ed oligoelementi; i suddetti articoli non possono essere impiegati con antiepilettici»; |
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condannare l'UAMI alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: il ricorrente
Marchio comunitario interessato: il marchio denominativo «Epican Forte» per prodotti delle classi 5, 30 e 32 (domanda n. 2 525 251)
Titolare del marchio o del segno fatto valere nel procedimento di opposizione: Dr. Grandel GmbH
Marchio o segno fatto valere: il marchio denominativo «EPIGRAN» inizialmente registrato per prodotti delle classi 1, 3 e 5, ora solo per prodotti della classe 3 (marchio comunitario n. 560 292), l'opposizione essendo stata diretta solo contro la registrazione nella classe 5
Decisione della divisione di opposizione: opposizione accolta, domanda di registrazione parzialmente respinta.
Decisione della commissione di ricorso: annullamento parziale della decisione della divisione di opposizione.
Motivi dedotti: la decisione impugnata violerebbe l'art. 8, n. 1, lett. b) del regolamento n. 40/94 (1), poiché non sussiste rischio di confusione tra i marchi in conflitto.
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, N. 40/94 sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).