24.2.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 42/8


Ricorso proposto il 27 novembre 2006 dalla British Aggregates Association avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione ampliata) 13 settembre 2006, causa T-210/02, British Aggregates Association/Commissione delle Comunità europee

(Causa C-487/06 P)

(2007/C 42/14)

Lingua processuale:l'inglese

Parti

Ricorrente: British Aggregates Association (rappresentante: C. Pouncey, Solicitor, L. Van den Hende, advocaat)

Altre parti nel procedimento: Commissione delle Comunità europee, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale 13 settembre 2006 nella causa T-210/02;

annullare la decisione della Commissione 24 aprile 2002, C (2002) 1478 def., «State Aid N 863/01 — Regno Unito/Aggregates Levy» ; e

condannare la Commissione a pagare le spese della ricorrente nel presente procedimento e nel procedimento dinanzi al Tribunale di primo grado nella causa T-210/01

Motivi e principali argomenti

La ricorrente sostiene che la sentenza impugnata del Tribunale deve essere annullata per i motivi seguenti:

Il Tribunale di primo grado ha commesso un errore di diritto affermando l'esistenza di un aiuto di Stato in un modo non obiettivo.

Il Tribunale di primo grado ha commesso un errore di diritto distinguendo la situazione dell'AGL dalla situazione in questione nella causa Adria-Wien Pipeline (1) nel valutare la selettività.

Il Tribunale di primo grado ha commesso un errore di diritto ammettendo che una tassa ambientale non è selettiva in quanto viene applicata ad un settore specifico, senza richiedere o fornire una chiara definizione di tale settore

Il Tribunale di primo grado ha commesso un errore di diritto applicando un «criterio di riesame» scorretto alla decisione della Commissione.

Il Tribunale di primo grado ha commesso un errore nel valutare «la natura e lo schema generale» dell'AGL e in relazione alla questione dell'esenzione dell'esportazione.

Il Tribunale di primo grado ha commesso un errore di diritto confermando che la Commissione non era tenuta ad avviare il procedimento formale di indagine.

Il Tribunale di primo grado ha commesso un errore di diritto affermando che la decisione controversa è sufficientemente motivata.


(1)  Sentenza 8 novembre 2001, causa C-143/99, Racc. pag. I-8365.