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24.2.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 42/8 |
Ricorso proposto il 27 novembre 2006 dalla British Aggregates Association avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione ampliata) 13 settembre 2006, causa T-210/02, British Aggregates Association/Commissione delle Comunità europee
(Causa C-487/06 P)
(2007/C 42/14)
Lingua processuale:l'inglese
Parti
Ricorrente: British Aggregates Association (rappresentante: C. Pouncey, Solicitor, L. Van den Hende, advocaat)
Altre parti nel procedimento: Commissione delle Comunità europee, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
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annullare la sentenza del Tribunale 13 settembre 2006 nella causa T-210/02; |
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annullare la decisione della Commissione 24 aprile 2002, C (2002) 1478 def., «State Aid N 863/01 — Regno Unito/Aggregates Levy» ; e |
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condannare la Commissione a pagare le spese della ricorrente nel presente procedimento e nel procedimento dinanzi al Tribunale di primo grado nella causa T-210/01 |
Motivi e principali argomenti
La ricorrente sostiene che la sentenza impugnata del Tribunale deve essere annullata per i motivi seguenti:
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Il Tribunale di primo grado ha commesso un errore di diritto affermando l'esistenza di un aiuto di Stato in un modo non obiettivo. |
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Il Tribunale di primo grado ha commesso un errore di diritto distinguendo la situazione dell'AGL dalla situazione in questione nella causa Adria-Wien Pipeline (1) nel valutare la selettività. |
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Il Tribunale di primo grado ha commesso un errore di diritto ammettendo che una tassa ambientale non è selettiva in quanto viene applicata ad un settore specifico, senza richiedere o fornire una chiara definizione di tale settore |
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Il Tribunale di primo grado ha commesso un errore di diritto applicando un «criterio di riesame» scorretto alla decisione della Commissione. |
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Il Tribunale di primo grado ha commesso un errore nel valutare «la natura e lo schema generale» dell'AGL e in relazione alla questione dell'esenzione dell'esportazione. |
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Il Tribunale di primo grado ha commesso un errore di diritto confermando che la Commissione non era tenuta ad avviare il procedimento formale di indagine. |
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Il Tribunale di primo grado ha commesso un errore di diritto affermando che la decisione controversa è sufficientemente motivata. |
(1) Sentenza 8 novembre 2001, causa C-143/99, Racc. pag. I-8365.