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24.2.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 42/7 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 11 gennaio 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het bedrijfsleven — Paesi Bassi) — Vonk Dairy Products BV/Productschap Zuivel
(Causa C-279/05) (1)
(Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Formaggio - Artt. 16-18 del regolamento (CEE) n. 3665/87 - Restituzioni all'esportazione differenziate - Riesportazione quasi immediata dal paese d'importazione - Prova di una pratica illecita - Ripetizione dell'indebito - Art. 3, n. 1, secondo comma, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 - Irregolarità permanente o ripetuta)
(2007/C 42/11)
Lingua processuale: l'olandese
Giudice del rinvio
College van Beroep voor het bedrijfsleven
Parti nella causa principale
Ricorrente: Vonk Dairy Products BV
Convenuto: Productschap Zuivel
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — College van Beroep voor het bedrijfsleven — Interpretazione degli artt. 16-18 del regolamento (CEE) della Commissione 27 novembre 1987, n. 3665, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (GU L 351, pag. 1), nella sua versione vigente all'epoca dei fatti — Interpretazione dell'art. 3, n. 1, secondo comma, del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 18 dicembre 1995, n. 2988, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU L 312, pag. 1) — Restituzioni differenziate indebite in caso di riesportazione abusiva da parte dell'esportatore — Determinazione dei criteri che consentano di concludere in tal senso — Irregolarità continua o reiterata
Dispositivo
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1) |
Nell'ambito di un procedimento di revoca e recupero di restituzioni differenziate versate definitivamente in base al regolamento (CEE) della Commissione 27 novembre 1987, n. 3665, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli, la constatazione della natura indebita delle dette restituzioni dev'essere dimostrata mediante la prova di una pratica illecita dell'esportatore, fornita secondo le norme del diritto nazionale. |
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2) |
Ai sensi dell'art. 3, n. 1, secondo comma, del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 18 dicembre 1995, n. 2988, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità, un'irregolarità è permanente o ripetuta quando è commessa da un operatore comunitario che ricava vantaggi economici da un insieme di operazioni simili che violano la stessa disposizione del diritto comunitario. Il fatto che l'irregolarità si riferisca ad una parte relativamente esigua di tutte le operazioni effettuate in un dato periodo e che le operazioni in ordine alle quali è stata accertata l'irregolarità riguardino sempre partite differenti è inconferente al riguardo. |