24.2.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 42/3


Sentenza della Corte (Grande Sezione) 9 gennaio 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Länsrätten i Stockholms län — Migrationsdomstolen — Svezia) — Yunying Jia/Migrationsverket

(Causa C-1/05) (1)

(Libertà di stabilimento - Art. 43 CE - Direttiva 73/148/CEE - Cittadino di uno Stato membro residente in un altro Stato membro - Diritto di soggiorno del genitore del coniuge, entrambi cittadini di un paese terzo - Obbligo per tale genitore di soggiornare legalmente in uno Stato membro nel momento in cui si ricongiunge alla sua famiglia nello Stato membro di stabilimento - Prove da fornire per essere considerato come genitore a carico)

(2007/C 42/04)

Lingua processuale: lo svedese

Giudice del rinvio

Länsrätten i Stockholms län — Migrationsdomstolen

Parti nella causa principale

Ricorrente: Yunying Jia

Convenuto: Migrationsverket

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Utlänningsnämnden (Commissione di ricorso per gli stranieri) (Svezia) — Interpretazione dell'art. 43 CE, dell'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (GU L 257, pag. 2) e degli artt. 1, lett. d) e 6, lett. b), della direttiva del Consiglio 21 maggio 1973, 73/148/CEE, relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei cittadini degli Stati Membri all'interno della Comunità in materia di stabilimento e di prestazione di servizi (GU L 172, pag. 14) — Diritto di soggiorno dell'ascendente del coniuge (entrambi cittadini di uno Stato terzo) di un cittadino di uno Stato membro stabilito in un altro Stato membro e il quale è a carico di quest'ultimo — Obbligo di tale ascendente di soggiornare legalmente in uno Stato membro al momento del ricongiungimento con la sua famiglia — Prove da fornire per essere considerato un ascendente a carico

Dispositivo

1)

Il diritto comunitario, tenuto conto della sentenza 23 settembre 2003, causa C-109/01, Akrich, non impone agli Stati membri di subordinare la concessione di un permesso di soggiorno ad un cittadino di uno Stato terzo, membro della famiglia di un cittadino comunitario che si è avvalso della sua libertà di circolazione, alla condizione che tale membro della famiglia, in precedenza, abbia soggiornato legalmente in un altro Stato membro.

2)

L'art. 1, n. 1, lett. d), della direttiva del Consiglio 21 maggio 1973, 73/148/CEE, relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei cittadini degli Stati membri all'interno della Comunità in materia di stabilimento e di prestazione di servizi, deve essere interpretato intendendo per «[essere]a [loro] carico», il fatto che il famigliare di un cittadino comunitario stabilito in un altro Stato membro ai sensi dell'art. 43 CE, abbia bisogno del sostegno materiale di tale cittadino o del coniuge per sopperire ai suoi bisogni essenziali nello Stato d'origine o di provenienza di tale famigliare al momento in cui chiede di ricongiungersi a tale cittadino. L'art. 6, lett. b), della stessa direttiva deve essere interpretato nel senso che la prova della necessità di un sostegno materiale può essere fornita con qualsiasi mezzo appropriato, mentre il mero impegno di assumersi a carico lo stesso famigliare, proveniente dal cittadino comunitario o dal suo coniuge, può non essere considerato come comprovante l'esistenza di una situazione di dipendenza reale da parte di quest'ultimo.


(1)  GU C 57 del 5.3.2005.