30.12.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 331/35 |
Sentenza del Tribunale di primo grado 15 dicembre 2006 — Ferrero Deutschland/UAMI — Cornu (FERRO)
(Causa T-310/04) (1)
(Marchio comunitario - Procedimento di opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo FERRO - Marchio nazionale denominativo anteriore FERRERO - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 - Somiglianza dei prodotti)
(2006/C 331/77)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Ferrero Deutschland GmbH (Stadtallendorf, Germania) ammessa a sostituire la Ferrero OHG mbH (Rappresentante: avv. M. Schaeffer)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (Rappresentante: A. Rassat, agente)
Altra parte dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Cornu SA Fontain (Fontain, Francia) (Rappresentante: avv. D. Waelbroeck)
Oggetto della causa
Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI 17 marzo 2004 (procedimento R 540/2002-4), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Ferrero OHG e la Cornu SA Fontain.
Dispositivo della sentenza
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La ricorrente è condannata al pagamento delle proprie spese, di tutte le spese relative all'incidente di procedura riguardante la sua sostituzione alla Ferrero OHG mbH, nonché al pagamento della metà delle spese sostenute dall'interveniente. |
3) |
L'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) è condannato alle proprie spese ed alla metà delle spese sostenute dall'interveniente. |