30.12.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 331/28 |
Sentenza del Tribunale di primo grado del 12 dicembre 2006 — Organisation des Modjahedines du peuple d'Iran/Consiglio
(Causa T-228/02) (1)
(«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nei confronti di talune persone e entità nell'ambito della lotta contro il terrorismo - Congelamento dei fondi - Ricorso d'annullamento - Diritti della difesa - Motivazione - Diritto ad un'effettiva tutela giurisdizionale - Ricorso per risarcimento»)
(2006/C 331/63)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Organisation des Modjahedines du peuple d'Iran (Auvers-sur-Oise, Francia) (rappresentanti: avv.ti J.-P. Spitzer, D. Vaughan, QC, e É. De Boissieu)
Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M. Vitsentzatos e M. Bishop, agenti)
Interveniente a sostegno del convenuto: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: inizialement J.E. Collins, successivamente R. Caudwell e C. Gibbs, agenti, assistiti da S. Moore, barrister)
Oggetto della causa
Da un lato, una domanda di annullamento della posizione comune del Consiglio 2 maggio 2002, che aggiorna la posizione comune 2001/931/PESC relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo (GU L 116, pag. 75), della posizione comune del Consiglio 17 giugno 2002, che aggiorna la posizione comune 2001/931/PESC relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo e che abroga la posizione comune 2002/340/PESC (GU L 160, pag. 32), nonché della decisione del Consiglio 17 giugno 2002, 2002/460/CE, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga la decisione 2002/334/CE (GU L 160, pag. 26), in quanto la ricorrente compare nell'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità ai quali si applicano tali disposizioni, e dall'altro una domanda di risarcimento
Dispositivo della sentenza
1) |
Il ricorso è in parte irricevibile e in parte infondato, in quanto diretto all'annullamento della posizione comune del Consiglio 21 dicembre 2005, 2005/936/PESC, che aggiorna la posizione comune 2001/931 e che abroga la posizione comune 2005/847/PESC. |
2) |
La decisione del Consiglio 21 dicembre 2005, 2005/930/CE [che attua l'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2580/2001], e che abroga la decisione 2005/848/CE è annullata per la parte in cui riguarda la ricorrente. |
3) |
La domanda di risarcimento è irricevibile. |
4) |
Il Consiglio è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, i quattro quinti delle spese della ricorrente. |
5) |
Il Regno Unito sopporterà le proprie spese. |