30.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 331/16


Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 14 dicembre 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica

(Causa C-390/05) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Regolamento (CE) n. 2037/2000 - Sostanze che riducono lo strato di ozono)

(2006/C 331/27)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: U. Wölker e M. Konstantinidis, agenti)

Convenuta: Repubblica ellenica (rappresentante: N. Dafniou, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 16, nn. 5 e 6 e 17, n. 1, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 29 giugno 2000, n. 2037, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (GU L 244, pag. 1) — Recupero, riciclaggio, rigenerazione e distruzione delle sostanze controllate — Mancata definizione dei requisiti professionali minimi del personale responsabile — Mancata comunicazione alla Commissione dei programmi relativi al livello dei requisiti professionali richiesti.

Dispositivo

1)

Non avendo adottato i provvedimenti necessari per definire i requisiti professionali minimi del personale incaricato di assicurare il recupero, il riciclaggio, la rigenerazione e la distruzione delle sostanze che riducono lo strato di ozono, non avendo comunicato alla Commissione, entro il 31 dicembre 2001, un rapporto contenente le informazioni sulle istallazioni disponibili e sulle quantità di sostante controllate utilizzate che siano state recuperate, riciclate, rigenerate o distrutte e non avendo adottato tutti le misure precauzionali necessarie affinché le apparecchiature fisse contenenti liquido refrigerante superiore a 3 kg siano controllate annualmente onde verificare la presenza o meno di fughe, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza degli artt. 16, nn. 5 e 6, e 17, n. 1, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 29 giugno 2000, n. 2037, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono.

2)

La Repubblica ellenica è condannata alle spese.


(1)  GU C 330 del 24.12.2005.