30.12.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 326/16 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 26 ottobre 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana
(Causa C-302/05) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2000/35/CE - Art. 4, n. 1 - Riserva di proprietà - Opponibilità)
(2006/C 326/32)
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: B. Schima e D. Recchia, agenti)
Convenuta: Repubblica italiana (rappresentanti: I.M. Braguglia, agente, sig. M. Massella Ducci Teri, avocat)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Violazione dell'art. 4, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 giugno 2000, 2000/35/CE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (GU L 200, pag. 35) — Riserva di proprietà — Normativa nazionale che prevede che, per essere opponibile ai creditori del compratore, la clausola di riserva di proprietà debba essere confermata nelle singole fatture delle successive forniture aventi data anteriore al pignoramento
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese. |