30.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 326/15


Sentenza della Corte (Prima Sezione) 26 ottobre 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Sigmaringen — Germania) — Alois Kibler jun./Land Baden-Württemberg

(Causa C-275/05) (1)

(Latte e latticini - Art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 - Prelievo supplementare nel settore del latte e dei latticini - Regolamenti (CEE) nn. 857/84, 590/85 e 1546/88 - Trasferimento del quantitativo di riferimento in seguito alla restituzione di una parte di azienda - Locatore che non ha la qualifica di produttore di latte o di latticini - Affitto agricolo sciolto volontariamente)

(2006/C 326/30)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Sigmaringen

Parti nella causa principale

Ricorrente: Alois Kibler jun.

Convenuto: Land Baden-Württemberg

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Verwaltungsgericht Sigmaringen — Interpretazione dell'art. 7, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, che fissa le norme generali per l' applicazione del prelievo di cui all' articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 90, pag. 13), come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 26 febbraio 1985, n. 590 (GU L 68, pag. 1), nonché dell'art. 7, punti 2, 3 e 4, del regolamento (CEE) della Commissione 3 giugno 1988, n. 1546, che fissa le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui all' articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 (GU L 139, pag. 12) — Riacquisto di parte di un'azienda lattiera, già affittata, da parte di un proprietario che non è lui stesso produttore — Trasferimento del quantitativo di riferimento ad essa collegato

Dispositivo

1)

Gli artt. 7, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, come modificato dal regolamento del Consiglio 26 febbraio 1985, n. 590, e 7, primo comma, punti 2, 3 e 4, del regolamento (CEE) della Commissione 3 giugno 1988, n. 1546, che fissa le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68, devono essere interpretati nel senso che, in caso di restituzione di una parte affittata di un'azienda, il quantitativo di riferimento ad essa relativo non può passare al locatore qualora quest'ultimo non sia un produttore di latte, non abbia intenzione di avviare la produzione lattiera e non intenda riaffittare l'azienda di cui trattasi ad un produttore di latte.

2)

Gli artt. 7, n. 1, del regolamento n. 857/84, come modificato dal regolamento n. 590/85, e 7, primo comma, punto 4, del regolamento n. 1546/88 ostano a che il quantitativo di riferimento resti nella sfera dell'affittuario alla cessazione dell'affitto agricolo qualora quest'ultimo sia stato sciolto volontariamente.


(1)  GU C 229 del 17.9.2005.