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30.12.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 326/79 |
Ricorso presentato il 28 novembre 2006 — UniCredito Italiano/UAMI — Union Investment Privatfonds (UniCredit Wealth Management)
(Causa T-337/06)
(2006/C 326/161)
Lingua processuale: italiano
Parti
Ricorrente: UniCredito Italiano SpA (Genova, Italia) (rappresentanti: G. Floridia e R. Floridia, Avvocati)
Convenuta: Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno (UAMI)
Altra parte dinanzi alla commissione di ricorso: Union Investment Privatfonds GmbH
Conclusioni del ricorrente
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annullare la decisione impugnata |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: La ricorrente.
Marchio comunitario interessato: Marchio verbale «UniCredit Wealth Management» (domanda di registrazione n. 2.330.066), per prodotti e servizi nelle classi 16, 35, 36, 41 e 42.
Titolare del marchio o del segno fatto valere nel procedimento di opposizione: Union Investment Privatfonds GmbH.
Marchio o segno fatto valere: Marchi tedeschi verbali «UNIFONDS» (n. 881.995) e «UNIRAK» (n. 991.997) e marchio figurativo «UNIZINS» (n. 2.016.954), per servizi nella classe 36 (collocamento di fondi).
Decisione della divisione di opposizione: Accoglimento parziale dell'opposizione nella misura in cui viene riconosciuto un rischio di confusione per quanto riguarda il collocamento di fondi.
Decisione della commissione di ricorso: Respingere il ricorso.
Motivi dedotti: Erronea applicazione della teoria della tutela ampliata dei marchi c.d. seriali, elaborata dal Tribunale comunitario di primo grado, nella sentenza del 23.02.2006, nella causa T-194/03 Bainbridge.