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30.12.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 326/71 |
Ricorso presentato il 27 novembre 2006 — Moreira da Fonseca/UAMI — General Óptica (GENERAL OPTICA)
(Causa T-320/06)
(2006/C 326/147)
Lingua di deposito del ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: Alberto Jorge Moreira da Fonseca L. da (Santo Tirso, Portogallo) (Rappresentante: M. Oehen Mendes, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: General Óptica SA (Barcellona, Spagna)
Conclusioni del ricorrente
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annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI dell'8 agosto 2006, notificata al ricorrente il 27 settembre 2006, nel ricorso di annullamento n. 829C (procedimento n. R 946/2005-1) e dichiarare conseguentemente nullo il marchio comunitario n. 2 436 723«GENERAL OPTICA», depositato il 5 novembre 2001 e registrato il 31 gennaio 2003 o, in subordine, dichiararlo decaduto; |
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condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario registrato che ha costituito oggetto di una domanda di nullità: il marchio figurativo «GENERAL OPTICA» per servizi della classe 42 (servizi di ottici) — Marchio comunitario n. 2 436 723
Titolare del marchio comunitario: General Óptica SA
Parte che richiede la nullità del marchio comunitario: il ricorrente
Diritto di marchio di colui che richiede la nullità: il marchio denominativo nazionale anteriore «Generalóptica» per importazione e vendita al dettaglio di strumenti ottici, di precisione e fotografici
Decisione della divisione di annullamento: rigetto della domanda di dichiarazione di nullità
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: violazione, tra gli altri, dell'art. 8, nn. 1 e 4, del regolamento del Consiglio n. 40/94, in quanto vi sarebbe rischio di confusione tra i due segni ed al segno del ricorrente sarebbe garantita la tutela nazionale.
Violazione della regola 22 del regolamento della Commissione n. 2868/95, in quanto l'UAMI avrebbe omesso di adempiere l'obbligo di chiedere al ricorrente di fornire le prove dell'utilizzo precedente del marchio fatto valere.