30.12.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 326/68 |
Ricorso presentato il 17 novembre 2006 — Ercros/UAMI — Degusta (TAI CROS)
(Causa T-315/06)
(2006/C 326/142)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Ercros, SA (Barcellona, Spagna) (Rappresentante: R. Thierie, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Degussa AG (Düsseldorf, Germania)
Conclusioni della ricorrente
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«modificare sic et simpliciter» la decisione impugnata (decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI del 20 settembre 2006 nel procedimento di ricorso R 29/2006-1); |
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accogliere l'opposizione e respingere la domanda del marchio figurativo n. 2 768 851«TAICROS»; |
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condannare l'UAMI alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: Degussa AG.
Marchio comunitario interessato: il marchio figurativo «TAI CROS» per beni della classe 1 (domanda n. 2 768 851).
Titolare del marchio o del segno fatto valere nel procedimento di opposizione: la ricorrente.
Marchio o segno fatto valere: i marchi denominativi spagnoli «CROS», il marchio denominativo spagnolo «SOCIEDAD ANONIMA CROS», i marchi figurativi spagnoli «CROS», nonché il marchio denominativo spagnolo «ERCROS» per beni della classe 1.
Decisione della divisione di opposizione: rigetto dell'opposizione.
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.
Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 (1), in quanto sussisterebbe rischio di confusione tra i marchi in conflitto.
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).