16.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 310/1


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nederlandse Raad van State (Paesi Bassi) il 18 settembre 2006 — Associazione «Vereniging Nationaal Overlegorgaan Sociale Werkvoorziening»/Ministro degli Affari sociali e dell'occupazione

(Causa C-383/06)

(2006/C 310/03)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Nederlandse Raad van State

Parti nella causa principale

Ricorrente: Associazione «Vereniging Nationaal Overlegorgaan Sociale Werkvoorziening»

Convenuto: Ministro degli Affari sociali e dell'occupazione

Questioni pregiudiziali

1)

a.

Se uno Stato membro o un organo amministrativo di tale Stato possa far discendere un potere direttamente da un regolamento — pertanto senza fondamento nel diritto nazionale.

b.

In caso di soluzione affermativa, se l'art. 23, n. 1, del regolamento (CEE) 19 dicembre 1988, n. 4253 (1), recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dell'altro, come modificato dal regolamento n. 2082/93 (il regolamento di coordinamento) (GU CE 1993 L 193/6), conferisca il potere, avendo riguardo alla fissazione dell'aiuto, di recuperare fondi indebitamente erogati, posto che l'art. 23 del regolamento di coordinamento obbliga gli Stati membri a far ciò, in caso di abuso o di negligenza ai sensi dell'articolo medesimo.

2)

In caso di soluzione negativa, se l'art. 10 del Trattato CE, in combinato disposto con l'art. 249 del Trattato, comporti che una norma nazionale quale l'art. 4.57 dell'Algemene wet bestuursrecht (Legge generale sul diritto amministrativo) — in forza della quale può essere disposto il recupero di fondi e di anticipi indebitamente pagati — debba essere interpretata in modo conforme al regolamento.

3)

In caso di soluzione affermativa, se siffatta interpretazione trovi il suo limite nei principi generali del diritto facenti parte del diritto comunitario, segnatamente i principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento.

4)

a.

In caso di soluzione affermativa della terza questione, relativamente a siffatta limitazione si pone ancora la questione se ai principi giuridici nazionali della certezza del diritto e dell' affidamento debba riconoscersi una portata più ampia di quella attribuita ai principi generali del diritto comunitario, segnatamente quelli della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento, il cui rispetto deve essere garantito ai fini dell'applicazione del regolamento di coordinamento.

b.

Se, in sede di applicazione dei principi di diritto comunitario della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento, sia rilevante che la circostanza che l'inosservanza da parte del beneficiario degli aiuti degli obblighi derivanti dal relativo settore del diritto comunitario sia imputabile allo stesso Stato membro competente a concedere l'aiuto.


(1)  GU L 374, pag. 1.