7.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 297/144


PROCESSO VERBALE

(2006/C 297 E/03)

SVOLGIMENTO DELLA SEDUTA

PRESIDENZA: Josep BORRELL FONTELLES

Presidente

1.   Apertura della seduta

La seduta è aperta alle 09.05.

2.   Comunicazione della Presidenza

In occasione della Giornata mondiale contro l'omofobia, il Presidente segnala che la commissione LIBE organizza questa sera un seminario dal titolo «Per dire basta all'odio »e incoraggia i deputati a partecipare numerosi.

*

* *

Intervengono Agnes Schierhuber, che denuncia le molestie di cui, a suo dire, è vittima ad opera di una troupe televisiva anonima che accompagna, a suo avviso, Hans-Peter Martin (il Presidente le risponde che provvederà a informarne i servizi di sicurezza del Parlamento affinché adottino i provvedimenti del caso), Reinhard Rack su tale intervento, Hans-Peter Martin, per un per fatto personale in seguito alle dichiarazioni di Agnes Schierhubere Agnes Schierhuber in relazione a quest'ultimo intervento.

Interviene Javier Moreno Sánchez che denuncia talune dichiarazioni rilasciate contro un ministro del governo spagnolo durante gli interventi di un minuto di lunedì.

3.   Accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria — Conclusione dell'accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (discussione)

Relazione sull'accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria [2004/2099(ACI)] — Commissione per i bilanci

Relatore: Reimer Böge (A6-0150/2006).

Relazione sulla conclusione dell'accordo interistituzionale (AII) sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria [2006/2028(ACI)] — Commissione per gli affari costituzionali

Relatore: Sérgio Sousa Pinto (A6-0144/2006).

Reimer Böge illustra la sua relazione (A6-0150/2006).

Sérgio Sousa Pinto illustra la sua relazione (A6-0144/2006).

Intervengono Karl-Heinz Grasser (Presidente in carica del Consiglio) e Dalia Grybauskaitė (membro della Commissione).

Intervengono Glenys Kinnock (relatore per parere della commissione DEVE), Karl von Wogau (relatore per parere della commissione AFET), Jan Mulder (relatore per parere della commissione CONT), Constanze Angela Krehl (relatore per parere della commissione REGI), Bernadette Bourzai (relatore per parere della commissione AGRI), Rosa Miguélez Ramos (relatore per parere della commissione PECH), Ruth Hieronymi (relatore per parere della commissione CULT), Gérard Deprez (relatore per parere della commissione LIBE), Jean-Luc Dehaene, a nome del gruppo PPE-DE, Ralf Walter, a nome del gruppo PSE, e Anne E. Jensen, a nome del gruppo ALDE.

PRESIDENZA: Ingo FRIEDRICH

Vicepresidente

Intervengono Helga Trüpel, a nome del gruppo Verts/ALE, Esko Seppänen, a nome del gruppo GUE/NGL, Wojciech Roszkowski, a nome del gruppo UEN, Jana Bobošíková, non iscritto, Janusz Lewandowski, Bárbara Dührkop Dührkop, Kyösti Virrankoski, Johannes Voggenhuber, Pedro Guerreiro, Witold Tomczak, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Hans-Peter Martin, Salvador Garriga Polledo, Richard Corbett, Margarita Starkevičiūtė, Alyn Smith, Kyriacos Triantaphyllides, Jeffrey Titford, Sergej Kozlík, Ville Itälä, Szabolcs Fazakas, Jean Marie Beaupuy, Jens-Peter Bonde, Philip Claeys, Alain Lamassoure, Jo Leinen, Nathalie Griesbeck, Valdis Dombrovskis, Herbert Bösch, Markus Ferber, Neena Gill, Françoise Grossetête, Genowefa Grabowska, Mario Mauro, Yannick Vaugrenard, Othmar Karas, Marilisa Xenogiannakopoulou, Antonis Samaras, Giovanni Pittella, Wiesław Stefan Kuc, Karl-Heinz Grasser e Dalia Grybauskaitė.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 4.5 del PV del 17.05.2006 e punto 4.4 del PV del 17.05.2006.

(La seduta, sospesa alle 11.25 in attesa del turno di votazioni, è ripresa alle 11.35)

PRESIDENZA: Josep BORRELL FONTELLES

Presidente

4.   Turno di votazioni

I risultati dettagliati delle votazioni (emendamenti, votazioni distinte, votazioni per parti separate, ecc.) figurano nell'allegato «Risultati delle votazioni», unito al processo verbale.

4.1.   Nomina di un membro del comitato direttivo della Banca centrale europea (articolo 131 del regolamento) (votazione)

Relazione sulla raccomandazione del Consiglio relativa alla nomina di un membro del comitato direttivo della Banca centrale europea [C6-0071/2006 — 2006/0801(CNS)] — Commissione per i problemi economici e monetari

Relatore: Pervenche Berès (A6-0136/2006).

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Votazione a scrutinio segreto: articolo 162, paragrafo 1, del regolamento)

(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 1)

PROPOSTA DI DECISIONE

Approvazione con votazione unica (P6_TA(2006)0207)

4.2.   Adesione all'Atto di Ginevra relativo alla registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali * (articolo 131 del regolamento) (votazione)

Relazione sulla proposta di decisione del Consiglio recante approvazione dell'adesione della Comunità europea all'Atto di Ginevra dell'accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, adottato a Ginevra il 2 luglio 1999 [COM(2005)0687 — C6-0061/2006 — 2005/0273(CNS)] — Commissione giuridica

Relatore: Michel Rocard (A6-0166/2006).

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 2)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione con votazione unica (P6_TA(2006)0208)

4.3.   Misure in vista dell'adesione all'Atto di Ginevra concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali * (articolo 131 del regolamento) (votazione)

Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica dei regolamenti (CE) n. 6/2002 e (CE) n. 40/94 in vista dell'adesione della Comunità europea all'Atto di Ginevra dell'accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali [COM(2005)0689 — C6-0058/2006 — 2005/0274(CNS)] — Commissione giuridica

Relatore: Michel Rocard (A6-0167/2006).

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 3)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione con votazione unica (P6_TA(2006)0209)

4.4.   Conclusione dell'accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (votazione)

Relazione sulla conclusione dell'accordo interistituzionale (AII) sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria [2006/2028(ACI)] — Commissione per gli affari costituzionali

Relatore: Sérgio Sousa Pinto (A6-0144/2006).

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 4)

PROPOSTA DI DECISIONE

Approvazione (P6_TA(2006)0210)

4.5.   Accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (votazione)

Relazione sull'accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria [2004/2099(ACI)] — Commissione per i bilanci

Relatore: Reimer Böge (A6-0150/2006).

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 5)

PROPOSTA DI DECISIONE

Approvazione (P6_TA(2006)0210)

*

* *

Intervengono Wolfgang Schüssel (Presidente in carica del Consiglio) e Josep Borrell Fontelles (Presidente del Parlamento europeo) per rilasciare brevi dichiarazioni.

Il Presidente del Parlamento, Josep Borrell Fontelles, il Presidente di turno del Consiglio, Wolfgang Schüssel, eil Commissario Dalia Grybauskaitė — cui si aggiungono il presidente della commissione BUDG, Janusz Lewandowski, il presidente della commissione AFCO, Jo Leinen, e i negoziatori Reimer Böge e Sérgio Sousa Pinto (relatori) — procedono a firmare l'accordo interistituzionale.

5.   Seduta solenne — Grecia

Dalle 12.00 alle 12.35, il Parlamento si riunisce in seduta solenne in occasione della visita di Karolos Papoulias, Presidente della Repubblica ellenica.

PRESIDENZA: Alejo VIDAL-QUADRAS

Vicepresidente

6.   Turno di votazioni (seguito)

6.1.   Miglioramento delle prestazioni ambientali del sistema di trasporto merci («Marco Polo II») ***I (votazione)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il secondo programma «Marco Polo »relativo alla concessione di contributi finanziari comunitari per migliorare le prestazione ambientali del sistema di trasporto merci («Marco Polo II») [COM(2004)0478 — C6-0088/2004 — 2004/0157(COD)] — Commissione per i trasporti e il turismo

Relatore: Reinhard Rack (A6-0408/2005).

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 6)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Approvazione con emendamenti (P6_TA(2006)0211)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione (P6_TA(2006)0211)

6.2.   Disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili ***I (votazione)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 999/2001 recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili [COM(2004)0775 — C6-0223/2004 — 2004/0270B(COD)] — Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

Relatore: Dagmar Roth-Behrendt (A6-0161/2006).

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 7)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Approvazione con emendamenti (P6_TA(2006)0212)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione (P6_TA(2006)0212)

6.3.   Finanziamento della normazione europea ***I (votazione)

Relazione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al finanziamento della normazione europea [COM(2005)0377 — C6-0252/2005 — 2005/0157(COD)] — Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

Relatore: Zita Pleštinská (A6-0107/2006).

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 8)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Approvazione con emendamenti (P6_TA(2006)0213)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione (P6_TA(2006)0213)

6.4.   Finanze pubbliche nell'Unione economica e monetaria (votazione)

Relazione sulle finanze pubbliche nell'Unione economica e monetaria (UEM) [2005/2166(INI)] — Commissione per i problemi economici e monetari

Relatore: Dariusz Rosati (A6-0162/2006).

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 9)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P6_TA(2006)0214)

Interventi sulla votazione:

Dariusz Rosati (relatore) ha presentato un emendamento orale all'emendamento 10, che è accolto (l'emendamento 10 è stato successivamente respinto).

7.   Dichiarazioni di voto

Dichiarazioni di voto scritte:

Le dichiarazioni di voto scritte, ai sensi dell'articolo 163, paragrafo 3, del regolamento, figurano nel resoconto integrale delle discussioni della presente seduta.

Dichiarazioni di voto orali:

Relazione Reimer Böge — A6-0150/2006

Hubert Pirker

Relazione Reinhard Rack — A6-0408/2005

Andreas Mölzer

8.   Correzioni e intenzioni di voto

Correzioni di voto:

Le correzioni di voto figurano sul sito «Séance en direct», «Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (Roll-call votes) »e nella versione stampata dell'allegato II «Risultati delle votazioni per appello nominale».

La versione elettronica su Europarl sarà aggiornata regolarmente per un periodo massimo di due settimane a decorrere dal giorno della votazione.

Dopo detto termine, l'elenco delle correzioni di voto sarà chiuso per la successiva traduzione e pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Intenzioni di voto:

Sono state comunicate le seguenti intenzioni di voto (relative a voti non espressi):

Relazione Sérgio Sousa Pinto — A6-0144/2006

emendamento 1

contrari: Richard Corbett, Lívia Járóka

votazione finale

favorevoli: Martin Schulz

Relazione Reimer Böge — A6-0150/2006

paragrafo 5

favorevoli: Emilio Menéndez del Valle

contrari: Holger Krahmer, Brigitte Douay

emendamento 2

contrari: Holger Krahmer, Emilio Menéndez del Valle

emendamento 3

astensione: Holger Krahmer

paragrafo 10

astensione: Holger Krahmer

emendamento 11

favorevoli: Holger Krahmer

decisione (insieme del testo)

astensione: Holger Krahmer

Relazione Zita Pleštinská — A6-0107/2006

risoluzione legislativa

favorevoli: Othmar Karas

Hannu Takkula ha comunicato di non aver potuto votare l'emendamento 1 alla relazione Sousa Pinto, in quanto la sua postazione di voto non era funzionante.

(La seduta, sospesa alle 12.50, è ripresa alle 15.00)

PRESIDENZA: Luigi COCILOVO

Vicepresidente

9.   Approvazione del processo verbale della seduta precedente

Jules Maaten, Jean-Louis Bourlanges e Den Dover hanno comunicato che, pur essendo stati presenti, il loro nome non figura sull'elenco dei presenti.

Il processo verbale della seduta precedente è approvato.

10.   Diritti umani nel mondo 2005, politica dell'Unione europea (discussione)

Relazione sulla relazione annuale sui diritti umani nel mondo 2005 e sulla politica dell'UE in materia [2005/2203(INI)] — Commissione per gli affari esteri

Relatore: Richard Howitt (A6-0158/2006).

Richard Howitt illustra la sua relazione.

Intervengono Hans Winkler (Presidente in carica del Consiglio) e Benita Ferrero-Waldner (membro della Commissione).

Intervengono: Raül Romeva i Rueda (relatore per parere della commissione FEMM), Simon Coveney, a nome del gruppo PPE-DE, Elena Valenciano Martínez-Orozco, a nome del gruppo PSE, Johan Van Hecke, a nome del gruppo ALDE, Hélène Flautre, a nome del gruppo Verts/ALE, Vittorio Agnoletto, a nome del gruppo GUE/NGL, Georgios Karatzaferis, a nome del gruppo IND/DEM, Inese Vaidere, a nome del gruppo UEN, Luca Romagnoli, non iscritto, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Józef Pinior, Elizabeth Lynne, Feleknas Uca, James Hugh Allister, Laima Liucija Andrikienė, Aloyzas Sakalas, Sajjad Karim, Marek Aleksander Czarnecki, Maria da Assunção Esteves, John Attard-Montalto e Anneli Jäätteenmäki.

PRESIDENZA: Janusz ONYSZKIEWICZ

Vicepresidente

Intervengono Bogusław Sonik, Zita Gurmai, Benita Ferrero-Waldner e Hans Winkler.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 5.6 del PV del 18.05.2006.

11.   Strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo e della cooperazione economica ***I — Strumento europeo di vicinato e partenariato ***I — Strumento di stabilità ***I — Strumento di assistenza di preadesione (IPA) * (discussione)

Seconda relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo e della cooperazione economica [COM(2004)0629 — C6-0128/2004 — 2004/0220(COD)] — Commissione per lo sviluppo

Relatore: Gay Mitchell (A6-0109/2006).

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e partenariato [COM(2004)0628 — C6-0129/2004 — 2004/0219(COD)] — Commissione per gli affari esteri

Relatore: Konrad Szymański (A6-0164/2006).

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento per la stabilità [COM(2004)0630 — C6-0251/2004 — 2004/0223(COD)] — Commissione per gli affari esteri

Relatore: Angelika Beer (A6-0157/2006).

Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce uno strumento di assistenza di preadesione (IPA) [COM(2004)0627 — C6-0047/2005 — 2004/0222(CNS)] — Commissione per gli affari esteri

Relatore: István Szent-Iványi (A6-0155/2006).

Intervengono Benita Ferrero-Waldner (membro della Commissione) e Hans Winkler (Presidente in carica del Consiglio).

Gay Mitchell illustra la sua relazione (A6-0109/2006).

Konrad Szymański illustra la sua relazione (A6-0164/2006).

Angelika Beer illustra la sua relazione (A6-0157/2006).

Paavo Väyrynen (relatore supplente) illustra la sua relazione. (A6-0155/2006)

Intervengono Irena Belohorská (relatore per parere della commissione AFET) (A6-0109/2006), Mauro Zani (relatore per parere della commissione DEVE) (A6-0164/2006), Ignasi Guardans Cambó (relatore per parere della commissione CULT) (A6-0164/2006), Elisabeth Schroedter (relatore per parere della commissione EMPL) (A6-0164/2006), László Surján (relatore per parere della commissione BUDG) (A6-0164/2006), Andres Tarand (relatore per parere della commissione ITRE) (A6-0164/2006), Barbara Kudrycka (relatore per parere della commissione LIBE) (A6-0164/2006), Tokia Saïfi (relatore per parere della commissione INTA) (A6-0164/2006), Lambert van Nistelrooij (relatore per parere della commissione REGI) (A6-0164/2006), Zbigniew Zaleski (relatore per parere della commissione INTA) (A6-0155/2006), Gábor Harangozó (relatore per parere della commissione REGI) (A6-0155/2006), Pierre Schapira (relatore per parere della commissione DEVE) (A6-0157/2006), Antonis Samaras (relatore per parere della commissione BUDG) (A6-0157/2006), David Martin (relatore per parere della commissione INTA) ((A6-0109/2006) (A6-0157/2006)), Charles Tannock, a nome del gruppo PPE-DE, Miguel Angel Martínez Martínez, a nome del gruppo PSE, Frithjof Schmidt, a nome del gruppo Verts/ALE, Luisa Morgantini, a nome del gruppo GUE/NGL, e Paul Marie Coûteaux, a nome del gruppo IND/DEM.

PRESIDENZA: Sylvia-Yvonne KAUFMANN

Vicepresidente

Intervengono Eoin Ryan, a nome del gruppo UEN, Tunne Kelam, Margrietus van den Berg, Marie Anne Isler Béguin, Tobias Pflüger, Derek Roland Clark, Mieczysław Edmund Janowski, Giorgos Dimitrakopoulos, Ana Maria Gomes, Gisela Kallenbach, Nirj Deva, Marianne Mikko, Elmar Brok, Justas Vincas Paleckis, Hubert Pirker, Alexandra Dobolyi, Panagiotis Beglitis, Libor Rouček, Riitta Myller, Hans Winkler e Benita Ferrero-Waldner.

La discussione è chiusa.

Votazione: A6-0109/2006: Punto 5.3 del PV del 18.05.2006; A6-0164/2006, A6-0157/2006 e A6-0155/2006: tornata di giugno.

12.   Tempo delle interrogazioni (interrogazioni al Consiglio)

Il Parlamento esamina una serie di interrogazioni al Consiglio (B6-0207/2006).

Prima parte

Interrogazione 1 (Bernd Posselt): Adesione della Croazia.

Hans Winkler (Presidente in carica del Consiglio) risponde all'interrogazione e alle domande complementari di Bernd Posselt, Richard Corbett e Reinhard Rack.

Interrogazione 2 (Paulo Casaca): Espulsione di famiglie europee dal Canada.

Hans Winkler risponde all'interrogazione e a una domanda complementare di Paulo Casaca.

Interrogazione 3 (Elena Valenciano Martínez-Orozco): Detenzione di donne e bambini in Iran.

Hans Winkler risponde all'interrogazione e alle domande complementari di Elena Valenciano Martínez-Orozco, Philip Bushill-Matthews e Hubert Pirker.

Interrogazione 4 (Laima Liucija Andrikienė): Necessità di una politica energetica comune effettivamente coordinata.

Hans Winkler risponde all'interrogazione e alle domande complementari di Paul Rübig e Richard Seeber.

Seconda parte

Interrogazione 5 (Mairead McGuinness): Imposizione diretta.

Alfred Finz (Presidente in carica del Consiglio) risponde all'interrogazione e alle domande complementari di Gay Mitchell (sostituto dell'autore) e Andreas Mölzer.

Interrogazione 6 (Katerina Batzeli): Proseguimento dell'armonizzazione dei regimi fiscali.

Interrogazione 10 (Othmar Karas): Base imponibile unitaria dell'IRPEG.

Alfred Finz (Presidente in carica del Consiglio) risponde alle interrogazioni e alle domande complementari di Stavros Arnaoutakis (sostituto dell'autore) e Othmar Karas.

Interrogazione 7 (Eoin Ryan): Armonizzazione fiscale.

Alfred Finz risponde all'interrogazione e alle domande complementari di Eoin Ryan e Eugenijus Gentvilas.

Interrogazione 8 (Robert Evans): Paradisi fiscali.

Alfred Finz risponde all'interrogazione e alle domande complementari di Robert Evans e Hubert Pirker.

Interrogazione 9 (Gay Mitchell): Quadro economico e fiscale.

Alfred Finz risponde all'interrogazione e alle domande complementari di Gay Mitchell e Andreas Mölzer.

Le interrogazioni che, per mancanza di tempo, non hanno ricevuto risposta, la riceveranno per iscritto (vedasi allegato al resoconto integrale delle discussioni).

Il tempo delle interrogazioni riservato al Consiglio è chiuso.

(La seduta, sospesa alle 19.30, è ripresa alle 21.00)

PRESIDENZA: Alejo VIDAL-QUADRAS

Vicepresidente

13.   Conclusione da parte della Comunità europea del trattato che istituisce la Comunità dell'energia *** — Trattato che istituisce la Comunità dell'energia per l'Europa sudorientale (discussione)

Raccomandazione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione da parte della Comunità europea del trattato che istituisce la Comunità dell'energia [13886/1/2005 — C6-0435/2005 — 2005/0178(AVC)] — Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

Relatore: Giles Chichester (A6-0134/2006).

Interrogazione orale (O-0024/2006) presentata da Giles Chichester, a nome della commissione ITRE, al Consiglio: Trattato che istituisce la Comunità dell'energia per l'Europa sudorientale (B6-0020/2006)

Interrogazione orale (O-0025/2006) presentata da Giles Chichester, a nome della commissione ITRE, alla Commissione: Trattato che istituisce la Comunità dell'energia per l'Europa sudorientale (B6-0206/2006)

Giles Chichester presenta la raccomandazione e svolge le interrogazioni orali.

Hans Winkler (Presidente in carica del Consiglio) e Andris Piebalgs (membro della Commissione) rispondono alle interrogazioni orales.

Intervengono Jerzy Buzek, a nome del gruppo PPE-DE, Reino Paasilinna, a nome del gruppo PSE, Fiona Hall, a nome del gruppo ALDE, Rebecca Harms, a nome del gruppo Verts/ALE, Vladimír Remek, a nome del gruppo GUE/NGL, Nils Lundgren, a nome del gruppo IND/DEM, András Gyürk, Britta Thomsen, Derek Roland Clark, Paul Rübig, Hans Winkler e Andris Piebalgs.

Proposta di risoluzione presentata a norma dell'articolo 108, paragrafo 5, del regolamento, al termine della discussione.

Giles Chichester, a nome della commissione ITRE, sulla conclusione, da parte della Comunità europea, del trattato che istituisce la Comunità dell'energia (B6-0279/2006)

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 5.5 del PV del 18.05.2006 e punto 5.11 del PV del 18.05.2006.

14.   Strategia politica annuale della Commissione (Bilancio 2007) (discussione)

Relazione sul bilancio 2007: relazione della Commissione sulla strategia politica annuale (SPA) [2006/2020(BUD)] — Commissione per i bilanci

Relatore: James Elles (A6-0154/2006).

James Elles illustra la sua relazione.

Interviene Dalia Grybauskaitė (membro della Commissione).

Intervengono Jürgen Schröder (relatore per parere della commissione DEVE), David Martin (relatore per parere della commissione INTA), Janusz Lewandowski, a nome del gruppo PPE-DE, Catherine Guy-Quint, a nome del gruppo PSE, Kyösti Virrankoski, a nome del gruppo ALDE, Gérard Onesta, a nome del gruppo Verts/ALE, Esko Seppänen, a nome del gruppo GUE/NGL, Nils Lundgren, a nome del gruppo IND/DEM, Sergej Kozlík, non iscritto, Salvador Garriga Polledo, Neena Gill, Anne E. Jensen, Ingeborg Gräßle, Paulo Casaca, Gérard Deprez, László Surján, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Agnes Schierhuber, Brigitte Douay, Antonis Samaras e Albert Jan Maat.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 5.7 del PV del 18.05.2006.

15.   Politica di coesione a sostegno della crescita e dell'occupazione: orientamenti della strategia comunitaria 2007-2013 (discussione)

Relazione sulla preparazione della procedura di parere conforme relativa agli orientamenti della strategia comunitaria 2007-2013 (una politica di coesione a sostegno della crescita e dell'occupazione) [2006/2086(INI)] — Commissione per lo sviluppo regionale

Relatore: Constanze Angela Krehl (A6-0175/2006).

Constanze Angela Krehl illustra la sua relazione.

Interviene Andris Piebalgs (membro della Commissione)

Intervengono Zsolt László Becsey (relatore per parere della commissione TRAN), Jan Olbrycht, a nome del gruppo PPE-DE, Riitta Myller, a nome del gruppo PSE, Jean Marie Beaupuy, a nome del gruppo ALDE, Elisabeth Schroedter, a nome del gruppo Verts/ALE, Bairbre de Brún, a nome del gruppo GUE/NGL, Rolf Berend, Ewa Hedkvist Petersen, Jan Březina, Inés Ayala Sender, Ambroise Guellec, Gábor Harangozó, Sérgio Marques e Andris Piebalgs.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 5.2 del PV del 18.05.2006.

16.   Ordine del giorno della prossima seduta

L'ordine del giorno della seduta di domani è fissato (documento «Ordine del giorno »PE 373.210/OJJE).

17.   Chiusura della seduta

La seduta è tolta alle 23.55.

Julian Priestley

Segretario generale

Miroslav Ouzký

Vicepresidente


ELENCO DEI PRESENTI

Hanno firmato:

Adamou, Agnoletto, Albertini, Allister, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Ayala Sender, Aylward, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Baco, Badia I Cutchet, Barsi-Pataky, Batten, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berlinguer, Berman, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Costa, Cottigny, Coûteaux, Coveney, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jill Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gabriele, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gebhardt, Gentvilas, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein Mintz, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Ibrisagic, Ilves, in't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karatzaferis, Karim, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Kozlík, Krahmer, Krarup, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kristensen, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, Lauk, Lavarra, Lax, Lechner, Le Foll, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, López-Istúriz White, Losco, Lucas, Lulling, Lundgren, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Malmström, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Mohácsi, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Mussolini, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Achille Occhetto, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Patriciello, Patrie, Pęk, Alojz Peterle, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Poignant, Polfer, Poli Bortone, Pomés Ruiz, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Salvini, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sifunakis, Silva Peneda, Sinnott, Siwiec, Sjöstedt, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Sterckx, Stevenson, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Valenciano Martínez-Orozco, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vidal-Quadras, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Piotr Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka

Osservatori:

Ali Nedzhmi, Anastase Roberta Alma, Arabadjiev Alexander, Athanasiu Alexandru, Bărbuleţiu Tiberiu, Becşenescu Dumitru, Bliznashki Georgi, Buruiană Aprodu Daniela, Christova Christina Velcheva, Ciornei Silvia, Cioroianu Adrian Mihai, Corlăţean Titus, Coşea Dumitru Gheorghe Mircea, Creţu Corina, Creţu Gabriela, Dimitrov Martin, Dîncu Vasile, Duca Viorel, Dumitrescu Cristian, Ganţ Ovidiu Victor, Hogea Vlad Gabriel, Husmenova Filiz, Iacob Ridzi Monica Maria, Ilchev Stanimir, Ivanova Iglika, Kazak Tchetin, Kelemen Atilla Béla Ladislau, Kirilov Evgeni, Kónya-Hamar Sándor, Marinescu Marian-Jean, Mihăescu Eugen, Morţun Alexandru Ioan, Muscă Monica Octavia, Parvanova Antonyia, Paşcu Ioan Mircea, Petre Maria, Podgorean Radu, Popa Nicolae Vlad, Popeangă Petre, Severin Adrian, Shouleva Lydia, Silaghi Ovidiu Ioan, Sofianski Stefan, Stoyanov Dimitar, Szabó Károly Ferenc, Ţicău Silvia Adriana, Tîrle Radu, Vigenin Kristian, Zgonea Valeriu Ştefan


ALLEGATO I

RISULTATI DELLE VOTAZIONI

Significato delle abbreviazioni e dei simboli utilizzati

+

approvato

-

respinto

decaduto

R

ritirato

AN (…, …, …)

votazione per appello nominale (favorevoli, contrari, astenuti)

VE (…, …, …)

votazione elettronica (favorevoli, contrari, astenuti)

vs

votazioni per parti separate

vd

votazione distinta

em

emendamento

EC

emendamento di compromesso

PC

parte corrispondente

S

emendamento di soppressione

=

emendamenti identici

§

paragrafo

art

articolo

cons

considerando

PR

proposta di risoluzione

PRC

proposta di risoluzione comune

SEC

votazione a scrutinio segreto

1.   Nomina di un membro del comitato direttivo della Banca centrale europea

Relazione: Pervenche BERÈS (A6-0136/2006)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione unica

 

+

359, 110, 35

La votazione si è svolta per scrutinio segreto (articolo 162m paragrafo 1 del regolamento)

2.   Adesione all'Atto di Ginevra relativo alla registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali *

Relazione: Michel ROCARD (A6-0166/2006)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione unica

 

+

 

3.   Misure in vista dell'adesione all'Atto di Ginevra concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali *

Relazione: Michel ROCARD (A6-0167/2006)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione unica

 

+

 

4.   Conclusione dell'accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria

Relazione: Sérgio SOUSA PINTO (A6-0144/2006)

Oggetto

N. em.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

§ 1

1

GUE/NGL

AN

-

122, 451, 14

§

testo originale

AN

+

453, 119, 35

dopo § 1

2

Verts/ALE

 

-

 

3

Verts/ALE

 

-

 

4

Verts/ALE

 

-

 

votazione: decisione (insieme del testo)

AN

+

418, 187, 15

Gli emendamenti 2, 3 e 4 sono stati attribuiti erroneamente alla relazione Böge (A6-0150/2006)

Richieste di votazione per appello nominale

PPE-DE § 1

GUE/NGL em. 1, votazione finale

5.   Accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria

Relazione: Reimer BÖGE (A6-0150/2006)

Oggetto

N. em.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

§ 5

§

testo originale

AN

+

445, 167, 15

§ 6

1

Verts/ALE

 

-

 

§ 7

2

Verts/ALE

AN

-

115, 502, 13

§ 10

3

Verts/ALE

AN

-

158, 458, 13

§

testo originale

AN

+

455, 173, 10

§ 11

§

testo originale

AN

+

478, 142, 15

cons D

§

testo originale

vd

+

 

votazione: decisione (insieme del testo)

AN

+

440, 190, 14

Gli emendamenti 4, 5 e 6, attribuiti erroneamente alla relazione Böge, riguardano in realtà la relazione Sousa Pinto (A6-0144/2006)

Richieste di votazione per appello nominale

PSE §§ 5, 10, 11 e votazione finale

GUE/NGL votazione finale

IND/DEM votazione finale

Verts/ALE emm 2, 3 e votazione finale

PPE-DE § 10

Richieste di votazione distinta

Verts/ALE considerando D, §§ 5, 11

6.   Miglioramento delle prestazioni ambientali del sistema di trasporto merci («Marco Polo II») ***I

Relazione: Reinhard RACK (A6-0408/2005)

Oggetto

N. em.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

blocco n. 1 —

emendamenti di compromesso

38-61

63-66

68-69

71

74-80

(PPE-DE, PSE, ALDE, Verts/ALE + UEN)

 

+

 

blocco n. 1 —

emendamenti

di compromesso

62

PPE-DE, PSE, ALDE, Verts/ALE + UEN

vd

+

 

67

PPE-DE, PSE, ALDE, Verts/ALE + UEN

vd

+

 

70

PPE-DE, PSE, ALDE, Verts/ALE + UEN

vd

+

 

72

PPE-DE, PSE, ALDE, Verts/ALE + UEN

vd

+

 

blocco n. 2 —

emendamenti della commissione competente — votazione in blocco

1-14

16-24

26-27

29-30

32-33

35-37

commissione

 

 

blocco n. 2 —

emendamenti della commissione competente — votazioni per parti separate

15

commissione

vd

 

25

commissione

vd

 

28

commissione

vd

 

31

commissione

vd

 

34

commissione

vd

 

votazione: proposta modificata

 

+

 

votazione: risoluzione legislativa

 

+

 

L'emendamento 80 annulla e sostituisce l'emendamento 73.

Richieste di votazione distinta

GUE/NGL emm 15, 25, 28, 31, 34, 62, 67, 70, 72

7.   Disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili ***I

Relazione: Dagmar ROTH-BEHRENDT (A6-0161/2006)

Oggetto

N. em.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

blocco n. 1 (compromesso)

1-3

9-11

13

16-19

22-23

26-29

31-33

35

42-47

49

51-56

commissione

PSE, PPE-DE, ALDE, Verts/ALE +

GUE/NGL

 

+

 

41

PSE, PPE-DE, ALDE + Verts/ALE

vd

+

 

48

PSE, PPE-DE, ALDE + Verts/ALE

vd

+

 

blocco n. 2

5

12

14-15

20-21

24

30

34

38-39

commissione

 

 

blocco n. 3

4

6-8

36

37

40

commissione

 

-

 

art 1, dopo punto 5

57

PPE-DE

VE

-

215, 346, 6

50

PSE, PPE-DE, ALDE, Verts/ALE +

GUE/NGL

 

+

 

25

commissione

 

 

votazione: proposta modificata

 

+

 

votazione: risoluzione legislativa

 

+

 

Varie

Gli emendamenti 41 e 48 non sono stati firmati dal gruppo GUE/NGL.

Richieste di votazione distinta

GUE/NGL: emm 41 e 48

8.   Finanziamento della normazione europea ***I

Relazione: Zita PLĚSTINSKÁ (A6-0107/2006)

Oggetto

N. em.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

emendamenti della commissione competente — votazione in blocco

2-3

5-18

20-21

23-26

commissione

 

+

 

art 3, § 2

27

PPE-DE, PSE + ALDE

 

+

 

art 5, § 1

28

PPE-DE, PSE ALDE

 

+

 

19

commissione

 

 

art 5, dopo § 3

29

PPE-DE, PSE + ALDE

 

+

 

cons 5

30

PPE-DE, PSE + ALDE

 

+

 

4

commissione

 

 

dopo cons 7

31

PPE-DE, PSE + ALDE

 

+

 

votazione: proposta modificata

 

+

 

votazione: risoluzione legislativa

AN

+

535, 25, 14

Gli emendamenti 1 e 22 non riguardano tutte le versioni linguistiche e pertanto non sono stati posti in votazione (vedasi articolo 151, paragrafo 1, lettera d) del regolamento)

Richieste di votazione per appello nominale

IND/DEM votazione finale

9.   Finanze pubbliche nell'Unione economica e monetaria

Relazione: Dariusz ROSATI (A6-0162/2006)

Oggetto

N. em.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

§ 3

4

PSE

 

-

 

§ 6

5

PSE

 

+

 

1

Verts/ALE

 

-

 

dopo § 6

6

PSE

 

-

 

§ 7

13

GUE/NGL

 

-

 

§ 8

7

PSE

vs

 

 

1/VE

-

264, 267, 15

2

+

 

dopo § 8

14

GUE/NGL

 

-

 

15

GUE/NGL

vs

 

 

1

-

 

2

 

§ 10

2

Verts/ALE

 

-

 

8

PSE

VE

+

266, 245, 37

16

GUE/NGL

 

-

 

dopo § 10

9

PSE

 

-

 

10

PSE

VE

-

263, 273, 8

§ 11

§

testo originale

vs

 

 

1

+

 

2

+

 

§ 13

3

Verts/ALE

 

-

 

17

GUE/NGL

 

-

 

§ 19

11

PSE

 

+

 

dopo § 22

12

PSE

 

-

 

dopo § 24

18

GUE/NGL

 

-

 

votazione: risoluzione (insieme del testo)

 

+

 

Richieste di votazione per parti separate

Verts/ALE

§ 11

prima parte:«mette in risalto che … è deludente»

seconda parte:«e che gli Stati membri continuano ad avere … della maggiore crescita europea»

em 15

prima parte:«chiede che l'UE … la stabilità dei prezzi»

seconda parte:«l'abrogazione del Patto di stabilità e crescita»

PPE-DE

em 7

prima parte: insieme del testo tranne la seconda (soppressione) [cioè i termini «sia che aderiscano sia che non aderiscano alla zona euro»]

seconda parte: la seconda (soppressione) [v. sopra]


ALLEGATO II

RISULTATO DELLE VOTAZIONI PER APPELLO NOMINALE

1.   Relazione Berès A6-0136/2006

Voto segreto

ALDE: Andrejevs, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, in't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Kułakowski, Lambsdorff, Lax, Losco, Lynne, Manders, Matsakis, Mohácsi, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pistelli, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Gabriele, Guerreiro, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, Manolakou, Markov, Maštálka, Meijer, Papadimoulis, Portas, Ransdorf, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Wurtz

IND/DEM: Batten, Belder, Bonde, Booth, Clark, Coûteaux, Farage, Goudin, Grabowski, Knapman, Krupa, Lundgren, Nattrass, Piotrowski, Rogalski, Sinnott, Titford, Wise, Wohlin, Zapałowski

NI: Allister, Baco, Belohorská, Bobošíková, Borghezio, Claeys, Dillen, Giertych, Gollnisch, Helmer, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Mölzer, Mote, Mussolini, Rivera, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Callanan, Carollo, Casa, Casini, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Daul, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Dover, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Eurlings, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gewalt, Gklavakis, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hatzidakis, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Jarzembowski, Kaczmarek, Karas, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, Mann Thomas, Marques, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Millán Mon, Mitchell, Nassauer, Nicholson, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Patriciello, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Silva Peneda, Škottová, Šťastný, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Tajani, Tannock, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Veneto, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bourzai, Bozkurt, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Correia, Cottigny, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Golik, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Krehl, Kristensen, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Leichtfried, Liberadzki, Maňka, Martin David, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Occhetto, Öger, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Piecyk, Pinior, Poignant, Prets, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schulz, Segelström, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stockmann, Swoboda, Tarabella, Titley, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Westlund, Wiersma, Willmott, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Aylward, Berlato, Camre, Didžiokas, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kuźmiuk, Libicki, Ó Neachtain, Pirilli, Podkański, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Wojciechowski Janusz

Verts/ALE: Aubert, Beer, Breyer, van Buitenen, Buitenweg, Cramer, Evans Jill, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lichtenberger, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Voggenhuber, Ždanoka

2.   Relazione Sousa Pinto A6-0144/2006

Emendamento 1

Favorevoli: 122

ALDE: Ek, Nicholson of Winterbourne

GUE/NGL: Agnoletto, Brie, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Gabriele, Guerreiro, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Manolakou, Markov, Maštálka, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Wurtz

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Grabowski, Knapman, Nattrass, Piotrowski, Rogalski, Sinnott, Titford, Tomczak, Wise, Zapałowski

NI: Allister, De Michelis, Dillen, Giertych, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Mölzer, Mote, Romagnoli, Schenardi, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini

PSE: Barón Crespo, Berès, Berger, Bösch, Bourzai, Carlotti, Carnero González, Castex, Douay, Ettl, Fruteau, Guy-Quint, Hamon, Hazan, Krehl, Laignel, Lavarra, Le Foll, Leichtfried, Medina Ortega, Morgan, Patrie, Prets, Reynaud, Rocard, Roure, Savary, Schapira, Trautmann, Vaugrenard, Vergnaud, Weber Henri

Verts/ALE: Aubert, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Harms, Hassi, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Ždanoka

Contrari: 451

ALDE: Andrejevs, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Fourtou, Gentvilas, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, in't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Kułakowski, Lambsdorff, Lax, Losco, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mohácsi, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pistelli, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Krupa, Wohlin

NI: Belohorská, Bobošíková, Claeys, Mussolini, Piskorski, Rutowicz

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Carollo, Casa, Casini, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Eurlings, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hannan, Hatzidakis, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sonik, Šťastný, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Batzeli, Beglitis, van den Berg, Berlinguer, Berman, Bozkurt, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Casaca, Cashman, Cercas, Christensen, Correia, Cottigny, Díez González, Dobolyi, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Evans Robert, Falbr, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Ford, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Hänsch, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Kristensen, Kuc, Kuhne, Lambrinidis, Lehtinen, Leinen, Liberadzki, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Occhetto, Öger, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Piecyk, Pinior, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Rasmussen, Riera Madurell, Rosati, Rothe, Rouček, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tarabella, Thomsen, Titley, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vincenzi, Walter, Westlund, Wiersma, Willmott, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Aylward, Berlato, Camre, Didžiokas, Foltyn-Kubicka, Janowski, Krasts, Kristovskis, Kuźmiuk, Libicki, Ó Neachtain, Pirilli, Podkański, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz

Verts/ALE: Evans Jill, Voggenhuber

Astensioni: 14

GUE/NGL: Adamou, Liotard, Meijer

IND/DEM: Coûteaux, Goudin, Lundgren

NI: Baco, Borghezio, Helmer, Kozlík, Rivera

PSE: Hutchinson, Moscovici

Verts/ALE: van Buitenen

Correzioni di voto

Favorevoli

Johannes Voggenhuber

Contrari

Carlos Carnero González, Constanze Angela Krehl

Astensioni

Jonas Sjöstedt, Eva-Britt Svensson

3.   Relazione Sousa Pinto A6-0144/2006

Paragrafo 1

Favorevoli: 453

ALDE: Andrejevs, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cappato, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, in't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Kułakowski, Lambsdorff, Lax, Losco, Lynne, Maaten, Malmström, Matsakis, Mohácsi, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pistelli, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Manolakou, Toussas, Uca

IND/DEM: Grabowski, Karatzaferis, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Tomczak, Wohlin, Zapałowski

NI: Baco, Belohorská, Bobošíková, De Michelis, Kozlík, Piskorski, Rivera, Rutowicz, Speroni

PPE-DE: Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Berend, Böge, Bonsignore, Braghetto, Brejc, Březina, Brunetta, Busuttil, Cabrnoch, Carollo, Casa, Casini, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chmielewski, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Eurlings, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hatzidakis, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kauppi, Kelam, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Patriciello, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sonik, Šťastný, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, van den Berg, Berlinguer, Berman, Bozkurt, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Evans Robert, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Ford, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Hänsch, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Krehl, Kristensen, Kuc, Kuhne, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leinen, Liberadzki, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Occhetto, Öger, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Piecyk, Pinior, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rosati, Rothe, Rouček, Sacconi, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vincenzi, Walter, Westlund, Wiersma, Willmott, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Aylward, Berlato, Didžiokas, Foltyn-Kubicka, Janowski, Krasts, Kristovskis, Kuźmiuk, Libicki, Ó Neachtain, Pirilli, Podkański, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz

Verts/ALE: Evans Jill, Hammerstein Mintz, Voggenhuber

Contrari: 119

ALDE: Manders

GUE/NGL: Agnoletto, Brie, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Gabriele, Guerreiro, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Markov, Maštálka, Meijer, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Svensson, Triantaphyllides, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Batten, Belder, Bloom, Bonde, Booth, Clark, Coûteaux, Farage, Goudin, Knapman, Nattrass, Sinnott, Titford, Wise

NI: Allister, Claeys, Dillen, Giertych, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Mölzer, Mussolini, Romagnoli, Schenardi, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Iturgaiz Angulo, Quisthoudt-Rowohl

PSE: Berger, Bösch, Bono, Bourzai, Carlotti, Castex, Cottigny, Ettl, Falbr, Fruteau, Guy-Quint, Hamon, Laignel, Leichtfried, Moscovici, Navarro, Patrie, Prets, Reynaud, Rocard, Roure, Sakalas, Savary, Schapira, Trautmann, Vaugrenard, Vergnaud, Weber Henri

Verts/ALE: Aubert, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Harms, Hassi, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Ždanoka

Astensioni: 35

GUE/NGL: Adamou, Liotard

IND/DEM: Lundgren

NI: Borghezio, Helmer, Mote

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Beazley, Bowis, Bradbourn, Brepoels, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Deva, Dover, Elles, Hannan, Kamall, Kirkhope, McMillan-Scott, Nicholson, Parish, Purvis, Stevenson, Sumberg, Tannock, Van Orden, Veneto

PSE: Busquin, Hutchinson, Tarabella

UEN: Camre

Verts/ALE: van Buitenen

Correzioni di voto

Favorevoli

Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Contrari

Johannes Voggenhuber, Feleknas Uca, Diamanto Manolakou, Georgios Toussas, Brigitte Douay

4.   Relazione Sousa Pinto A6-0144/2006

Decisione

Favorevoli: 418

ALDE: Andrejevs, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cappato, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, in't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Kułakowski, Lambsdorff, Lax, Losco, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mohácsi, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pistelli, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson

NI: Baco, Belohorská, Bobošíková, Czarnecki Marek Aleksander, De Michelis, Kozlík, Piskorski, Rivera, Rutowicz

PPE-DE: Albertini, Audy, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Berend, Böge, Bonsignore, Braghetto, Brejc, Březina, Brunetta, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Carollo, Casa, Casini, Caspary, Chmielewski, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Eurlings, Fajmon, Ferber, Florenz, Fontaine, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hatzidakis, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Itälä, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kauppi, Kelam, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, Maat, McGuinness, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mikolášik, Mitchell, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Patriciello, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Poettering, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Šťastný, Strejček, Stubb, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varvitsiotis, Vatanen, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, van den Berg, Berlinguer, Berman, Bozkurt, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Díez González, Dobolyi, Dührkop Dührkop, Estrela, Evans Robert, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Ford, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Gurmai, Hänsch, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Krehl, Kristensen, Kuc, Kuhne, Lambrinidis, Lehtinen, Leinen, Liberadzki, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Piecyk, Pinior, Pleguezuelos Aguilar, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rosati, Rothe, Rouček, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vincenzi, Walter, Westlund, Wiersma, Willmott, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Aylward, Berlato, Didžiokas, Foltyn-Kubicka, Janowski, Krasts, Kristovskis, Kuźmiuk, Libicki, Ó Neachtain, Pirilli, Podkański, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz

Verts/ALE: Evans Jill

Contrari: 187

GUE/NGL: Agnoletto, Brie, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Gabriele, Guerreiro, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Manolakou, Markov, Maštálka, Meyer Pleite, Morgantini, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Batten, Bloom, Bonde, Booth, Clark, Coûteaux, Farage, Goudin, Grabowski, Karatzaferis, Knapman, Krupa, Lundgren, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Titford, Tomczak, Wise, Wohlin, Zapałowski

NI: Allister, Borghezio, Claeys, Dillen, Giertych, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Mölzer, Mote, Mussolini, Romagnoli, Schenardi, Speroni, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Ayuso González, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Deva, Dover, Elles, Fatuzzo, Fernández Martín, Fjellner, Fraga Estévez, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, de Grandes Pascual, Hannan, Herranz García, Herrero-Tejedor, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Kamall, Kirkhope, López-Istúriz White, McMillan-Scott, Mato Adrover, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Millán Mon, Montoro Romero, Nicholson, Parish, Pomés Ruiz, Purvis, Rudi Ubeda, Stevenson, Sturdy, Sumberg, Tannock, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Veneto, Vidal-Quadras Roca

PSE: Arif, Berès, Berger, Bösch, Bono, Bourzai, Carlotti, Castex, Douay, Ettl, Fruteau, Guy-Quint, Hamon, Hazan, Laignel, Lavarra, Leichtfried, Moscovici, Navarro, Patrie, Prets, Reynaud, Rocard, Roure, Savary, Schapira, Scheele, Trautmann, Vaugrenard, Vergnaud, Weber Henri

Verts/ALE: Aubert, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Astensioni: 15

GUE/NGL: Adamou, Liotard, Meijer

IND/DEM: Belder, Blokland, Sinnott

PPE-DE: Brepoels

PSE: Busquin, Cottigny, Hutchinson, Le Foll, Occhetto, Poignant

UEN: Camre

Verts/ALE: van Buitenen

Correzioni di voto

Contrari

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

5.   Relazione Böge A6-0150/2006

Paragrafo 5

Favorevoli: 445

ALDE: Andrejevs, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cappato, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, in't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Kułakowski, Lambsdorff, Lax, Losco, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mohácsi, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pistelli, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson

IND/DEM: Wohlin

NI: Belohorská, Bobošíková, De Michelis, Piskorski, Rivera

PPE-DE: Albertini, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Braghetto, Brejc, Březina, Brunetta, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Carollo, Casa, Casini, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chmielewski, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Eurlings, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kauppi, Kelam, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, Mann Thomas, Marques, Martens, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Patriciello, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Strejček, Stubb, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, van den Berg, Berlinguer, Berman, Bozkurt, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Díez González, Dobolyi, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Evans Robert, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Ford, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Gurmai, Hänsch, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Krehl, Kristensen, Kuc, Kuhne, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leinen, Liberadzki, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Occhetto, Öger, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Piecyk, Pinior, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rosati, Rothe, Rouček, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vincenzi, Walter, Westlund, Wiersma, Willmott, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Didžiokas, Foltyn-Kubicka, Janowski, Krasts, Kristovskis, Kuźmiuk, Libicki, Ó Neachtain, Pirilli, Podkański, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zīle

Contrari: 167

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Gabriele, Guerreiro, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, Manolakou, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Batten, Bloom, Bonde, Booth, Clark, Coûteaux, Farage, Goudin, Grabowski, Knapman, Krupa, Lundgren, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Titford, Tomczak, Wise, Zapałowski

NI: Allister, Borghezio, Claeys, Dillen, Giertych, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Mölzer, Mussolini, Romagnoli, Schenardi, Speroni, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Deva, Dover, Hannan, Kamall, Kirkhope, McMillan-Scott, Mathieu, Nicholson, Parish, Purvis, Stevenson, Sturdy, Sumberg, Tannock, Van Orden, Veneto

PSE: Arif, Berès, Berger, Bösch, Bono, Bourzai, Carlotti, Castex, Cottigny, Ettl, Falbr, Fruteau, Guy-Quint, Hamon, Hazan, Laignel, Le Foll, Leichtfried, Moscovici, Navarro, Obiols i Germà, Pahor, Patrie, Prets, Reynaud, Rocard, Roure, Savary, Schapira, Scheele, Trautmann, Vaugrenard, Vergnaud, Weber Henri

Verts/ALE: Aubert, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Astensioni: 15

IND/DEM: Belder, Blokland, Karatzaferis, Sinnott

NI: Baco, Czarnecki Marek Aleksander, Kozlík, Mote, Rutowicz

PPE-DE: Brepoels

PSE: Busquin, Hutchinson

UEN: Berlato, Camre

Verts/ALE: van Buitenen

6.   Relazione Böge A6-0150/2006

Emendamento 2

Favorevoli: 115

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Gabriele, Guerreiro, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Grabowski, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Tomczak, Zapałowski

NI: Giertych, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Brepoels, Liese

PSE: Arif, Berès, Berger, Bösch, Bono, Bourzai, Carlotti, Castex, Cottigny, Douay, Ettl, Fruteau, Guy-Quint, Hamon, Hazan, Laignel, Le Foll, Leichtfried, Moscovici, Navarro, Occhetto, Patrie, Pinior, Poignant, Prets, Reynaud, Rocard, Roure, Savary, Schapira, Scheele, Trautmann, Vaugrenard, Vergnaud, Weber Henri

UEN: Kuźmiuk

Verts/ALE: Aubert, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contrari: 502

ALDE: Andrejevs, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cappato, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, in't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Kułakowski, Lambsdorff, Lax, Losco, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mohácsi, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pistelli, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Bonde, Booth, Clark, Coûteaux, Farage, Goudin, Karatzaferis, Knapman, Lundgren, Nattrass, Sinnott, Titford, Wise, Wohlin

NI: Bobošíková, Borghezio, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, De Michelis, Dillen, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Mölzer, Mussolini, Piskorski, Rivera, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi, Speroni

PPE-DE: Albertini, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Březina, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Casini, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Eurlings, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hannan, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marques, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, van den Berg, Berlinguer, Berman, Bozkurt, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Díez González, Dobolyi, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Evans Robert, Falbr, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Ford, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Gurmai, Hänsch, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Krehl, Kristensen, Kuc, Kuhne, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leinen, Liberadzki, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Piecyk, Pleguezuelos Aguilar, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rosati, Rothe, Rouček, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vincenzi, Walter, Westlund, Wiersma, Willmott, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Camre, Didžiokas, Foltyn-Kubicka, Janowski, Krasts, Kristovskis, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pirilli, Podkański, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zīle

Astensioni: 13

GUE/NGL: Manolakou, Toussas

NI: Allister, Baco, Belohorská, Kozlík, Martin Hans-Peter, Mote

PSE: Busquin, Hutchinson, Tarabella

Verts/ALE: van Buitenen, Schlyter

Correzioni di voto

Astensioni

Eva-Britt Svensson, Jonas Sjöstedt

7.   Relazione Böge A6-0150/2006

Emendamento 3

Favorevoli: 158

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Gabriele, Guerreiro, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, Manolakou, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Booth, Clark, Coûteaux, Farage, Grabowski, Karatzaferis, Knapman, Nattrass, Piotrowski, Rogalski, Sinnott, Titford, Tomczak, Wise, Wohlin

NI: Allister, Borghezio, Czarnecki Marek Aleksander, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Mussolini, Romagnoli, Schenardi, Speroni

PPE-DE: Ayuso González, del Castillo Vera, Díaz de Mera García Consuegra, Fatuzzo, Fernández Martín, Fraga Estévez, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, de Grandes Pascual, Herranz García, Herrero-Tejedor, Iturgaiz Angulo, López-Istúriz White, Mato Adrover, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Millán Mon, Montoro Romero, Pomés Ruiz, Rudi Ubeda, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Varela Suanzes-Carpegna, Vidal-Quadras Roca

PSE: Arif, Berger, Bösch, Bono, Bourzai, Carlotti, Cashman, Castex, Cottigny, Douay, Ettl, Fruteau, Guy-Quint, Hamon, Hazan, Laignel, Le Foll, Leichtfried, Navarro, Occhetto, Patrie, Prets, Reynaud, Rocard, Roure, Savary, Schapira, Scheele, Trautmann, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Weber Henri

Verts/ALE: Aubert, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contrari: 458

ALDE: Andrejevs, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cappato, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, in't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Kułakowski, Lambsdorff, Lax, Losco, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mohácsi, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pistelli, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson

IND/DEM: Bonde, Goudin, Lundgren

NI: Bobošíková, Claeys, Giertych, Helmer, Mölzer, Piskorski, Rivera, Rutowicz, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Ashworth, Atkins, Audy, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Březina, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Casini, Caspary, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Fajmon, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hannan, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mikolášik, Mitchell, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Poettering, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rübig, Saïfi, Samaras, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Spautz, Šťastný, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Berès, van den Berg, Berlinguer, Berman, Bozkurt, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carnero González, Casaca, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Díez González, Dobolyi, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Ford, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Gurmai, Hänsch, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Krehl, Kristensen, Kuc, Kuhne, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leinen, Liberadzki, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Piecyk, Pinior, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rosati, Rothe, Rouček, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Vincenzi, Walter, Westlund, Wiersma, Willmott, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Camre, Didžiokas, Foltyn-Kubicka, Janowski, Krasts, Kristovskis, Kuźmiuk, Muscardini, Ó Neachtain, Pirilli, Podkański, Roszkowski, Ryan, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zīle

Verts/ALE: Evans Jill, Rühle

Astensioni: 13

IND/DEM: Krupa, Pęk

NI: Baco, Belohorská, Kozlík, Martin Hans-Peter, Mote

PPE-DE: Brepoels

PSE: Busquin, Hutchinson, Moscovici, Tarabella

Verts/ALE: van Buitenen

Correzioni di voto

Contrari

Michael Cashman

Astensioni

Eva-Britt Svensson, Jonas Sjöstedt

8.   Relazione Böge A6-0150/2006

Paragrafo 10

Favorevoli: 455

ALDE: Andrejevs, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cappato, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Ek, Fourtou, Gentvilas, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, in't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Kułakowski, Lambsdorff, Lax, Losco, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mohácsi, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pistelli, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Gabriele, Morgantini

IND/DEM: Blokland

NI: Bobošíková, De Michelis, Giertych, Helmer, Mussolini, Piskorski, Rivera, Rutowicz, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Ashworth, Atkins, Audy, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Březina, Brunetta, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Casini, Caspary, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, Dombrovskis, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Fajmon, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hannan, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mikolášik, Mitchell, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Poettering, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rübig, Saïfi, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, van den Berg, Berman, Bozkurt, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, Díez González, Dobolyi, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Ford, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Gurmai, Hänsch, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Krehl, Kristensen, Kuc, Kuhne, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Liberadzki, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Rosati, Rothe, Rouček, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vincenzi, Walter, Westlund, Wiersma, Willmott, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Didžiokas, Janowski, Kristovskis, Kuźmiuk, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Podkański, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Zīle

Verts/ALE: Evans Jill, de Groen-Kouwenhoven, Kusstatscher

Contrari: 173

ALDE: Duff

GUE/NGL: Agnoletto, Brie, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, Manolakou, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Batten, Belder, Bloom, Bonde, Booth, Clark, Coûteaux, Farage, Goudin, Karatzaferis, Knapman, Krupa, Lundgren, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Sinnott, Titford, Tomczak, Wise, Wohlin, Zapałowski

NI: Allister, Borghezio, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Mölzer, Romagnoli, Schenardi, Speroni

PPE-DE: Ayuso González, Bushill-Matthews, del Castillo Vera, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Fatuzzo, Fernández Martín, Fraga Estévez, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, de Grandes Pascual, Herranz García, Herrero-Tejedor, Iturgaiz Angulo, Liese, López-Istúriz White, Mato Adrover, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Millán Mon, Montoro Romero, Nicholson, Pomés Ruiz, Rudi Ubeda, Salafranca Sánchez-Neyra, Varela Suanzes-Carpegna, Vidal-Quadras Roca, Wijkman, Wortmann-Kool

PSE: Arif, Berès, Berger, Berlinguer, Bösch, Bono, Bourzai, Carlotti, Castex, Douay, Ettl, Fruteau, Guy-Quint, Hamon, Laignel, Le Foll, Leichtfried, Leinen, Moraes, Moscovici, Navarro, Occhetto, Patrie, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Roure, Savary, Schapira, Scheele, Trautmann, Vaugrenard, Vergnaud, Weber Henri

UEN: Foltyn-Kubicka, Krasts, Pirilli, Vaidere, Wojciechowski Janusz

Verts/ALE: Aubert, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Kallenbach, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Astensioni: 10

NI: Baco, Belohorská, Kozlík, Martin Hans-Peter, Mote

PPE-DE: Brepoels

PSE: Busquin, Hutchinson

UEN: Camre

Verts/ALE: van Buitenen

Correzioni di voto

Favorevoli

Jo Leinen, Andrew Duff

9.   Relazione Böge A6-0150/2006

Paragrafo 11

Favorevoli: 478

ALDE: Andrejevs, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cappato, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, in't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Kułakowski, Lambsdorff, Lax, Losco, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mohácsi, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pistelli, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson

NI: Belohorská, Bobošíková, Czarnecki Marek Aleksander, De Michelis, Helmer, Piskorski, Rivera, Rutowicz

PPE-DE: Albertini, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Březina, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Casini, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Dover, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hannan, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zwiefka

PSE: Andersson, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, van den Berg, Berlinguer, Berman, Bozkurt, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Díez González, Dobolyi, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Ford, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Gurmai, Hänsch, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Krehl, Kristensen, Kuc, Kuhne, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leinen, Liberadzki, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rosati, Rothe, Rouček, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vincenzi, Walter, Westlund, Wiersma, Willmott, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Didžiokas, Foltyn-Kubicka, Janowski, Krasts, Kristovskis, Kuźmiuk, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pirilli, Podkański, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zīle

Contrari: 142

ALDE: Neyts-Uyttebroeck

GUE/NGL: Agnoletto, Brie, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Gabriele, Guerreiro, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, Manolakou, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Batten, Bloom, Bonde, Booth, Clark, Farage, Goudin, Grabowski, Knapman, Krupa, Lundgren, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Titford, Tomczak, Wise, Wohlin, Zapałowski

NI: Claeys, Dillen, Giertych, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Mölzer, Mussolini, Romagnoli, Schenardi, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Deva, Duchoň, Škottová, Vlasák, Zvěřina

PSE: Arif, Berès, Berger, Bösch, Bono, Bourzai, Carlotti, Castex, Cottigny, Douay, Ettl, Fruteau, Guy-Quint, Hamon, Hazan, Laignel, Le Foll, Leichtfried, Moscovici, Navarro, Patrie, Prets, Reynaud, Rocard, Roure, Savary, Schapira, Scheele, Trautmann, Vaugrenard, Vergnaud, Weber Henri

UEN: Camre

Verts/ALE: Aubert, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Astensioni: 15

IND/DEM: Belder, Blokland, Coûteaux, Karatzaferis, Sinnott

NI: Allister, Baco, Borghezio, Kozlík, Mote, Speroni

PPE-DE: Brepoels

PSE: Busquin, Hutchinson

Verts/ALE: van Buitenen

10.   Relazione Böge A6-0150/2006

Decisione

Favorevoli: 440

ALDE: Andrejevs, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cappato, Carlshamre, Cavada, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, in't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Kułakowski, Lax, Losco, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mohácsi, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pistelli, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson

NI: Baco, Belohorská, Bobošíková, Czarnecki Marek Aleksander, De Michelis, Giertych, Kozlík, Piskorski, Rivera, Rutowicz, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Audy, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Berend, Böge, Bonsignore, Braghetto, Brejc, Březina, Brok, Brunetta, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Carollo, Casa, Casini, Caspary, Cederschiöld, Chmielewski, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Esteves, Eurlings, Fajmon, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kauppi, Kelam, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, Maat, McGuinness, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mikolášik, Mitchell, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Patriciello, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Poettering, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rübig, Saïfi, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Strejček, Stubb, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, van den Berg, Berlinguer, Berman, Bozkurt, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, De Rossa, De Vits, Díez González, Dobolyi, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Ford, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Gurmai, Hänsch, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Krehl, Kristensen, Kuc, Kuhne, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leinen, Liberadzki, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rosati, Rothe, Rouček, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vincenzi, Walter, Westlund, Wiersma, Willmott, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Didžiokas, Foltyn-Kubicka, Janowski, Krasts, Kristovskis, Kuźmiuk, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pirilli, Podkański, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zīle

Verts/ALE: Evans Jill

Contrari: 190

GUE/NGL: Agnoletto, Brie, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Gabriele, Guerreiro, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, Manolakou, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Bonde, Booth, Clark, Coûteaux, Farage, Goudin, Grabowski, Karatzaferis, Knapman, Krupa, Lundgren, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Sinnott, Titford, Tomczak, Wise, Wohlin, Zapałowski

NI: Allister, Borghezio, Claeys, Dillen, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Mölzer, Mote, Mussolini, Romagnoli, Schenardi, Speroni

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Ayuso González, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, del Castillo Vera, Chichester, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dover, Elles, Fatuzzo, Fernández Martín, Fraga Estévez, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, de Grandes Pascual, Hannan, Herranz García, Herrero-Tejedor, Iturgaiz Angulo, Kamall, Kirkhope, López-Istúriz White, McMillan-Scott, Mato Adrover, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Millán Mon, Montoro Romero, Nicholson, Parish, Pomés Ruiz, Purvis, Rudi Ubeda, Salafranca Sánchez-Neyra, Stevenson, Sturdy, Sumberg, Tannock, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vidal-Quadras Roca

PSE: Arif, Berès, Berger, Bösch, Bono, Bourzai, Carlotti, Castex, Douay, Ettl, Fruteau, Goebbels, Guy-Quint, Hamon, Hazan, Laignel, Le Foll, Leichtfried, Moscovici, Navarro, Patrie, Prets, Reynaud, Rocard, Roure, Savary, Schapira, Scheele, Trautmann, Vaugrenard, Vergnaud, Weber Henri

UEN: Camre

Verts/ALE: Aubert, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Astensioni: 14

ALDE: Chatzimarkakis, Klinz, Lambsdorff, Schuth

GUE/NGL: Adamou

PPE-DE: Belet, Brepoels

PSE: Busquin, Cottigny, Désir, Hutchinson, Occhetto, Poignant

Verts/ALE: van Buitenen

11.   Relazione Plestinska A6-0107/2006

Risoluzione

Favorevoli: 535

ALDE: Andrejevs, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cappato, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Costa, Davies, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Kułakowski, Lambsdorff, Lax, Losco, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Polfer, Prodi, Resetarits, Riis-Jørgensen, Savi, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Toia, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Agnoletto, Brie, Catania, de Brún, Flasarová, Gabriele, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Meyer Pleite, Morgantini, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Strož, Uca, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Grabowski, Karatzaferis, Krupa, Piotrowski, Sinnott, Tomczak, Zapałowski

NI: Baco, Belohorská, Bobošíková, Borghezio, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, De Michelis, Dillen, Kozlík, Mussolini, Piskorski, Rivera, Rutowicz, Speroni, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Braghetto, Brejc, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Carollo, Casa, Casini, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Gahler, Gál, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Nassauer, Nicholson, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Sonik, Spautz, Šťastný, Stevenson, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Veneto, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fernandes, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Goebbels, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Gurmai, Hänsch, Hamon, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Krehl, Kristensen, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Leichtfried, Leinen, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Patrie, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Skinner, Sornosa Martínez, Stockmann, Swoboda, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Berlato, Camre, Crowley, Didžiokas, Foltyn-Kubicka, Janowski, Krasts, Kristovskis, Libicki, Muscardini, Roszkowski, Szymański, Tatarella, Vaidere

Verts/ALE: Aubert, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Rühle, Schmidt, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contrari: 25

GUE/NGL: Svensson

IND/DEM: Batten, Bonde, Booth, Clark, Coûteaux, Goudin, Knapman, Lundgren, Nattrass, Titford, Wohlin

NI: Helmer, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Cabrnoch, Duchoň, Fajmon, Ouzký, Škottová, Strejček, Vlasák, Zahradil, Zvěřina

UEN: Zīle

Verts/ALE: Schlyter

Astensioni: 14

GUE/NGL: Adamou, Liotard, Manolakou, Meijer, Sjöstedt, Toussas, Triantaphyllides

NI: Gollnisch, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Mölzer, Romagnoli, Schenardi

Verts/ALE: van Buitenen


TESTI APPROVATI

 

P6_TA(2006)0207

Nomina di un membro del comitato direttivo della BCE

Decisione del Parlamento europeo sulla raccomandazione del Consiglio relativa alla nomina di un membro del comitato esecutivo della Banca centrale europea (C6-0071/2006 — 2006/0801(CNS))

Il Parlamento europeo,

vista la raccomandazione del Consiglio in data 14 febbraio 2006 (1),

visto l'articolo 112, paragrafo 2, lettera b), del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0071/2006),

visto l'articolo 102 del proprio regolamento,

vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A6-0136/2006),

1.

esprime parere positivo sulla raccomandazione del Consiglio di nominare Jürgen Stark membro del comitato esecutivo della Banca centrale europea;

2.

incarica il proprio Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e ai governi degli Stati membri.


(1)  GU L 47 del 17.2.2006, pag. 58.

P6_TA(2006)0208

Adesione all'Atto di Ginevra relativo alla registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio recante approvazione dell'adesione della Comunità europea all'Atto di Ginevra dell'accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, adottato a Ginevra il 2 luglio 1999 (COM(2005)0687 — C6-0061/2006 — 2005/0273(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta di decisione del Consiglio (COM(2005)0687) (1),

visti l'articolo 308 e l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, seconda frase, del trattato CE,

visto l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma, del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0061/2006),

visti l'articolo 51 e l'articolo 83, paragrafo 7, del suo regolamento,

vista la relazione della commissione giuridica (A6-0166/2006),

1.

approva la proposta di decisione del Consiglio;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


(1)  Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

P6_TA(2006)0209

Misure in vista dell'adesione all'Atto di Ginevra concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica i regolamenti (CE) n. 6/2002 e (CE) n. 40/94 allo scopo di rendere operativa l'adesione della Comunità europea all'Atto di Ginevra dell'accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali (COM(2005)0689 — C6-0058/2006 — 2005/0274(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2005)0689) (1),

visto l'articolo 308 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0058/2006),

visto l'articolo 51 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione giuridica (A6-0167/2006),

1.

approva la proposta della Commissione;

2.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

3.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


(1)  Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

P6_TA(2006)0210

Accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria

Decisione del Parlamento europeo sulla conclusione dell'Accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (2004/2099(ACI) — 2006/2028(ACI))

Il Parlamento europeo,

visto il trattato CE, in particolare l'articolo 272,

visto l'Accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio (1), in particolare il punto 26,

vista la propria risoluzione dell'8 giugno 2005 sulle sfide e i mezzi finanziari dell'Unione allargata nel periodo 2007-2013 (2),

vista la propria risoluzione del 1o dicembre 2005 sull'Accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio e sul miglioramento della procedura di bilancio (3),

vista la propria risoluzione del 18 gennaio 2006 sulla posizione del Consiglio europeo in merito alle prospettive finanziarie e al rinnovo dell'Accordo interistituzionale 2007-2013 (4),

visto il documento di lavoro della Commissione sulla proposta di rinnovo dell'Accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio (COM(2004)0498),

visto il documento di lavoro della Commissione sul contributo ai negoziati interistituzionali sulla proposta di rinnovo dell'Accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio (COM(2006)0075),

visto il documento di lavoro della Commissione sulla proposta modificata di rinnovo dell'Accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio (COM(2006)0036),

viste le comunicazioni della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo dal titolo «Costruire il nostro avvenire comune: Sfide e mezzi finanziari dell'Unione allargata 2007-2013 »(COM(2004)0101) e dal titolo «Prospettive finanziarie 2007-2013 »(COM(2004)0487), nonché il documento di lavoro della Commissione sugli adeguamenti tecnici della proposta della Commissione relativa al quadro finanziario pluriennale 2007-2013 (SEC(2005)0494),

vista la dichiarazione congiunta sugli orientamenti per le proposte legislative relative al quadro finanziario pluriennale per il periodo 2007-2013, concordata il 18 ottobre 2005,

viste le conclusioni del Consiglio europeo del 15 e 16 dicembre 2005 (CADREFIN 268),

visti i triloghi del 23 gennaio 2006, del 21 febbraio 2006, del 21 marzo 2006 e del 4 aprile 2006,

visto il progetto di accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio e su una buona gestione finanziaria allegato alla presente decisione,

visti l'articolo 120, paragrafo 1, del suo regolamento nonché la Sezione IV, punti 1 e 2, e la Sezione XVIII, punto 4, del relativo allegato VI,

vista la relazione della commissione per i bilanci e i pareri della commissione per gli affari esteri, della commissione per lo sviluppo, della commissione per il controllo dei bilanci, della commissione per lo sviluppo regionale, della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, della commissione per la pesca, della commissione per la cultura e l'istruzione e della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0150/2006),

vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali (A6-0144/2006),

A.

considerando che il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno concluso negoziati in merito a un nuovo accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio e su una buona gestione finanziaria per il periodo 2007-2013 (qui di seguito denominato «progetto di accordo»),

B.

considerando che, a norma del punto 26 dell'Accordo interistituzionale del 6 maggio 1999, la Commissione ha avviato l'elaborazione delle nuove prospettive finanziarie e del nuovo Accordo interistituzionale presentando le relative proposte rispettivamente il 10 febbraio e il 14 luglio 2004,

C.

considerando che, in seguito all'approvazione della posizione negoziale del Parlamento l'8 giugno 2005 e all'accordo raggiunto dagli Stati membri nel dicembre 2005, la Commissione ha presentato una proposta modificata relativa al nuovo Accordo interistituzionale e documenti tecnici sull'incidenza delle conclusioni del Consiglio europeo, consentendo in tal modo di avviare i negoziati su una base equa,

D.

considerando la propria determinazione a definire un quadro finanziario pluriennale sostenibile, che preveda mezzi finanziari sufficienti per far fronte alle esigenze politiche negli anni a venire, nonché strumenti e riforme idonei al fine di migliorare l'esecuzione,

E.

considerando che l'esecuzione della totalità dell'importo destinato ai programmi pluriennali è subordinata alla tempestiva adozione dell'Accordo interistituzionale e del quadro finanziario,

F.

considerando che il Parlamento è stato l'unica istituzione che ha sviluppato una strategia globale e ha effettuato un'analisi approfondita e completa dei fabbisogni, al fine di individuare le priorità politiche, a differenza dell'approccio adottato del Consiglio, basato su massimali e percentuali,

G.

considerando che la relazione della commissione per i bilanci fornisce una valutazione positiva delle scelte politiche e finanziarie compiute nel progetto di accordo,

H.

considerando che il progetto di accordo non sembra sollevare problemi di incompatibilità con il diritto europeo primario e rispetta pienamente le prerogative di bilancio del Parlamento,

I.

considerando che il progetto di accordo non sembra essere in alcun modo incompatibile con il regolamento del Parlamento; ciononostante, si potrebbe sollevare la questione se non sarebbe prudente apportare alcune modifiche al regolamento, in particolare al relativo allegato IV, al fine di consentire che la partecipazione del Parlamento a varie procedure specifiche previste nel progetto di accordo abbia luogo nelle migliori condizioni possibili; ciò potrebbe in particolare essere il caso per quanto riguarda le procedure riguardanti:

gli adeguamenti connessi con eccessivi deficit di governo,

la revisione del quadro finanziario,

la mobilizzazione della riserva per aiuti d'urgenza,

la mobilizzazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea,

la mobilizzazione dello Strumento di flessibilità,

la mobilizzazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione,

l'adeguamento del quadro finanziario per far fronte all'allargamento,

1.

ricorda che per la prima volta dall'entrata in vigore delle prospettive finanziarie, il Parlamento ha deliberato per oltre otto mesi in seno a una commissione temporanea ad hoc e ha approvato una posizione negoziale globale basata su tre pilastri, intesa a:

conciliare priorità politiche ed esigenze finanziarie,

ammodernare la struttura del bilancio,

migliorare la qualità dell'esecuzione del bilancio dell'Unione europea;

2.

ricorda che ha respinto le conclusioni del Consiglio europeo del dicembre 2005 nella loro formulazione attuale, ritenendo che esse non dotino l'Unione europea dei mezzi quantitativi e qualitativi necessari per far fronte alle sfide future, e invita il Consiglio ad assicurarsi un vero e proprio mandato a negoziare con il Parlamento;

3.

ricorda il proprio disappunto per il modo in cui l'accordo è stato raggiunto in seno al Consiglio europeo, dal momento che il punto centrale dei negoziati sono stati i singoli interessi nazionali, anziché gli obiettivi comuni europei;

4.

sottolinea che in molte occasioni ha indicato la propria volontà di avviare negoziati costruttivi con il Consiglio, sulla base delle rispettive posizioni, al fine di giungere a un accordo basato su miglioramenti quantitativi e qualitativi accettabili in tempi realistici;

5.

ritiene che l'accordo raggiunto dalle tre istituzioni il 4 aprile 2006 fosse l'unico compromesso per un bilancio pluriennale che il Parlamento poteva raggiungere nell'ambito della portata dei negoziati, al fine di assicurare la continuità della legislazione dell'Unione europea, di garantire una sana gestione finanziaria dei fondi comunitari e di conservare i propri poteri legislativi e di bilancio nel corso del prossimo periodo;

6.

accoglie con favore la decisione del Consiglio europeo di invitare la Commissione ad intraprendere una revisione ampia e completa di tutti gli aspetti delle spese e delle risorse dell'Unione europea; insiste che, come co-autorità di bilancio insieme al Consiglio, intende partecipare a questa revisione allo scopo di raggiungere un accordo su un nuovo sistema finanziario globale che sia equo, generoso, progressivo e trasparente e che fornisca all'Unione la capacità di equilibrare le sue aspirazioni con le risorse proprie piuttosto che con contributi da parte degli Stati membri;

7.

si compiace dell'accordo raggiunto e, in particolare, dei progressi realizzati nel quadro dei tre pilastri della sua posizione negoziale:

 

Conciliare priorità politiche ed esigenze finanziarie attraverso le seguenti misure:

un incremento di 4 miliardi euro per le politiche decise dal Consiglio europeo del dicembre 2005, da destinare direttamente ai programmi nell'ambito delle rubriche 1a, 1b, 2, 3b e 4,

un aumento sostanziale della riserva della BEI di 2,5 miliardi euro, importo che deve essere stanziato dagli Stati membri nel quadro di un nuovo sistema di cofinanziamento tra la BEI e il bilancio dell'Unione europea, al fine di potenziare l'effetto leva del bilancio comunitario nei settori della ricerca e dello sviluppo, delle TEN e delle PMI, sino a un totale di 60 miliardi euro,

il finanziamento di fabbisogni non programmati, quali la riserva per gli aiuti di emergenza (1,5 miliardi euro) e il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (fino a 7 miliardi euro) al di fuori del quadro finanziario, mediante risorse supplementari richieste eventualmente agli Stati membri,

il finanziamento del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (fino a 3,5 miliardi euro) mediante il riutilizzo degli stanziamenti soppressi al di fuori del quadro finanziario;

 

Migliorare la struttura del bilancio mediante una maggiore flessibilità attraverso le seguenti misure:

il mantenimento di un importo complessivo di 1,4 miliardi euro destinato alla flessibilità nel corso del periodo, finanziato, in caso di utilizzo, mediante risorse supplementari richieste agli Stati membri con la possibilità di riportare l'importo annuale (200 milioni euro) in caso di non utilizzo ai due esercizi successivi e l'introduzione della possibilità di ricorrere allo strumento di flessibilità per gli stessi fabbisogni per oltre un anno,

la possibilità per il Parlamento neoeletto di valutare il funzionamento dell'Accordo interistituzionale e del quadro finanziario entro la fine del 2009 sulla base di una relazione che la Commissione si è unilateralmente impegnata a presentare, accompagnata se necessario da proposte;

 

Migliorare la qualità dell'esecuzione dei finanziamenti comunitari e preservare le prerogative del Parlamento attraverso le seguenti misure:

l'inclusione nel nuovo regolamento finanziario dei principi della proporzionalità e del ricorso a procedure di facile utilizzo, la responsabilità degli Stati membri nelle attività in gestione comune ai fini di un migliore controllo interno dei finanziamenti comunitari, la necessità di introdurre un meccanismo di cofinanziamento con la BEI per potenziare l'effetto leva delle politiche comunitarie, la partecipazione del Parlamento europeo alla programmazione finanziaria e il finanziamento di nuove agenzie senza pregiudicare i programmi operativi,

la piena partecipazione del Parlamento a una revisione approfondita, una maggiore partecipazione del Parlamento al processo decisionale PESC e un più forte controllo democratico delle azioni esterne;

8.

è consapevole, tuttavia, del fatto che alcuni problemi non sono stati risolti nell'ambito dei negoziati e ritiene che essi vadano affrontati in occasione del riesame 2008-2009 e, se possibile, nel quadro delle procedure di bilancio annuali; sottolinea che è urgentemente necessario, in particolare, riformare il sistema delle risorse proprie e il versante della spesa, onde evitare il ripetersi, in occasione del prossimo quadro finanziario, della dolorosa esperienza di un mercanteggiamento all'insegna degli interessi nazionali;

9.

conferma la propria opinione secondo cui ogni quadro finanziario futuro dovrebbe essere fissato per un periodo di 5 anni, compatibilmente con i mandati del Parlamento e della Commissione;

10.

ricorda che la propria posizione, figurante nella summenzionata risoluzione dell'8 giugno 2005, rimane l'obiettivo atto a garantire un livello ottimale di finanziamento e ulteriori riforme, al fine di realizzare le ambizioni dell'Unione europea;

11.

ricorda che sarà necessario introdurre disposizioni transitorie affidabili nel caso in cui il Trattato costituzionale entri in vigore prima del termine del nuovo quadro finanziario;

12.

si attende che le riforme previste dal nuovo Accordo interistituzionale producano un rapido effetto sull'esecuzione qualitativa del bilancio, inclusa la riduzione degli oneri amministrativi, nonché un impatto visibile per i cittadini europei grazie a un più agevole accesso ai finanziamenti comunitari;

13.

accetta le implicazioni del nuovo Accordo interistituzionale dal punto di vista finanziario e di bilancio;

14.

sottolinea che i pareri delle commissioni specializzate hanno fornito un utile supporto nel corso dei negoziati; ritiene che il nuovo AII tenga conto della maggio parte delle richieste delle commissioni specializzate in termini qualitativi e/o quantitativi;

15.

approva il testo del progetto di accordo allegato alla presente decisione;

16.

chiede alla propria commissione competente di esaminare in quale misura sarebbe opportuno modificare il regolamento, e in particolare il relativo Allegato IV, al fine di consentire al Parlamento di partecipare alle procedure specifiche previste nel progetto di accordo nelle migliori condizioni possibili;

17.

incarica il proprio Presidente di trasmettere la presente decisione, per conoscenza, al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1. Accordo modificato da ultimo dalla decisione 2005/708/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 269 del 14.10.2005, pag. 24).

(2)  Testi approvati, P6_TA(2005)0224.

(3)  Testi approvati, P6_TA(2005)0453.

(4)  Testi approvati, P6_TA(2006)0010.

ALLEGATO

ACCORDO INTERISTITUZIONALE TRA IL PARLAMENTO EUROPEO, IL CONSIGLIO E LA COMMISSIONE SULLA DISCIPLINA DI BILANCIO E LA SANA GESTIONE FINANZIARIA

IL PARLAMENTO EUROPEO, IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA E LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÁ EUROPEE,

in seguito denominate le «istituzioni»,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

1.

Il presente accordo ha lo scopo di dare applicazione alla disciplina di bilancio e di migliorare lo svolgimento della procedura annuale di bilancio e la cooperazione interistituzionale in materia di bilancio, nonché di garantire una sana gestione finanziaria.

2.

La disciplina di bilancio, nel quadro del presente accordo, si applica a tutte le spese e impegna tutte le istituzioni per tutta la durata del presente accordo.

3.

Il presente accordo non incide sulle rispettive competenze di bilancio delle istituzioni, quali definite nei trattati. Quando si fa riferimento al presente punto, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata e il Parlamento europeo alla maggioranza dei membri che lo compongono e dei tre quinti dei suffragi espressi, secondo le regole di voto di cui all'articolo 272, paragrafo 9, quinto comma del trattato che istituisce la Comunità europea (in prosieguo il «trattato CE»).

4.

Qualora si proceda a una revisione del trattato con implicazioni di bilancio, nel corso del quadro finanziario pluriennale 2007-2013 (in prosieguo il «quadro finanziario»), sono apportati di conseguenza gli adeguamenti necessari.

5.

Per qualsiasi modifica delle disposizioni del presente accordo è necessario il consenso di tutte le istituzioni. Le modifiche al quadro finanziario sono apportate secondo le procedure previste a tal fine nel presente accordo.

6.

Il presente accordo si compone di tre parti:

la parte I contiene la definizione e le modalità d'applicazione del quadro finanziario e si applica per tutta la durata di detto quadro finanziario;

la parte II riguarda il miglioramento della collaborazione interistituzionale nel corso della procedura di bilancio;

la parte III contiene disposizioni connesse alla sana gestione finanziaria dei fondi dell'Unione europea.

7.

La Commissione presenterà una relazione sull'attuazione del presente accordo, corredata se del caso di proposte di modifica, ogni volta che lo riterrà necessario e in ogni caso ove presenti una proposta per un nuovo quadro finanziario a norma del punto 30.

8.

Il presente accordo entra in vigore il 1o gennaio 2007 e sostituisce:

l'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio (1);

l'accordo interistituzionale del 7 novembre 2002, fra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, sul finanziamento del Fondo di solidarietà dell'Unione europea, che completa l'accordo interistituzionale, del 6 maggio 1999, sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio (2).

PARTE I — QUADRO FINANZIARIO: DEFINIZIONE E MODALITÀ D'APPLICAZIONE

A.   Contenuto e ambito di applicazione del quadro finanziario

9.

Il quadro finanziario è stabilito nell'allegato I. Esso costituisce il quadro di riferimento della disciplina di bilancio interistituzionale.

10.

Il quadro finanziario mira ad assicurare, a medio termine, l'ordinato andamento, per grandi categorie, delle spese dell'Unione europea, nei limiti delle risorse proprie.

11.

Il quadro finanziario stabilisce, per ognuno degli esercizi dal 2007 al 2013 e per ogni rubrica o sottorubrica, importi di spesa in stanziamenti per impegni. Sono indicati in stanziamenti per impegni e stanziamenti per pagamenti anche gli importi globali annui di spesa.

Tutti gli importi indicati sono calcolati a prezzi 2004.

Il quadro finanziario non tiene conto delle linee di bilancio finanziate da entrate con destinazione specifica, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento finanziario del 25 giugno 2002 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (3), in prosieguo il «regolamento finanziario».

Le informazioni relative alle operazioni che non figurano nel bilancio generale dell'Unione europea, nonché l'evoluzione prevedibile delle diverse categorie di risorse proprie della Comunità, sono presentate, a titolo indicativo, in tabelle separate. Le informazioni sono aggiornate annualmente, al momento dell'adeguamento tecnico del quadro finanziario.

12.

Le istituzioni riconoscono che ciascuno degli importi stabiliti in valore assoluto dal quadro finanziario rappresenta un massimale annuo di spesa per il bilancio generale dell'Unione europea. Fatte salve le eventuali modifiche di detti massimali, apportate a norma delle disposizioni del presente accordo, le istituzioni si impegnano ad esercitare le rispettive competenze in modo da rispettare i diversi massimali annui di spesa nel corso di ciascuna delle corrispondenti procedure di bilancio e nel corso dell'esecuzione del bilancio dell'esercizio interessato.

13.

Con la conclusione del presente accordo, i due rami dell'autorità di bilancio decidono di accettare, per l'intera durata del quadro finanziario, i tassi di aumento delle spese non obbligatorie che deriveranno dai bilanci stabiliti entro il limite dei massimali di cui al quadro finanziario.

Tranne che per la sottorubrica 1B «Coesione per la crescita e l'occupazione »del quadro finanziario e ai fini di una buona gestione finanziaria, le istituzioni, in occasione della procedura di bilancio e dell'adozione del bilancio, si adoperano affinché restino, per quanto possibile, margini disponibili sufficienti al di sotto dei massimali delle varie rubriche.

14.

L'attuazione finanziaria di ogni atto adottato secondo la procedura di codecisione dal Parlamento europeo e dal Consiglio e di ogni atto adottato dal Consiglio, che supera gli stanziamenti disponibili in bilancio o le dotazioni del quadro finanziario secondo quanto previsto al punto 12, può aver luogo soltanto quando il bilancio è stato modificato e, eventualmente, soltanto quando il quadro finanziario è stato riesaminato in modo adeguato, secondo la procedura prevista per ciascun caso.

15.

Per ognuno degli esercizi coperti dal quadro finanziario, il totale degli stanziamenti per pagamenti necessari, previo adeguamento annuale e tenuto conto degli adattamenti e revisioni intervenuti, non può portare ad un tasso di versamento delle risorse proprie superiore al massimale fissato per le medesime risorse.

Se necessario, i due rami dell'autorità di bilancio decidono, conformemente al punto 3, di ridurre i massimali del quadro finanziario, per garantire il rispetto del massimale delle risorse proprie.

B.   Adeguamenti annuali del quadro finanziario

Adeguamenti tecnici

16.

Ogni anno, la Commissione, prima della procedura di bilancio dell'esercizio n + 1, procede ai seguenti adeguamenti tecnici del quadro finanziario:

a)

rivalutazione ai prezzi dell'anno n + 1 dei massimali e degli importi degli stanziamenti per impegni e degli stanziamenti per pagamenti;

b)

calcolo del margine residuo disponibile sotto il massimale delle risorse proprie.

La Commissione procede a detti adeguamenti tecnici sulla base di un deflatore fisso del 2 % annuo.

I risultati di detti adeguamenti tecnici e le previsioni economiche di base vengono comunicati ai due rami dell'autorità di bilancio.

Per l'esercizio considerato non si procederà ad ulteriori adeguamenti tecnici, né nel corso dell'esercizio, né, a titolo di correzioni a posteriori, nel corso degli esercizi successivi.

17.

Nell'adeguamento tecnico per il 2011, se si accerterà che il PIL di uno Stato membro cumulato per gli anni 2007-2009 si è discostato di oltre il +/- 5 % dal PIL cumulato previsto al momento della preparazione del presente accordo, la Commissione adeguerà gli importi assegnati allo Stato membro interessato a titolo dei fondi a sostegno della coesione per il periodo in esame. L'effetto netto totale di tali adeguamenti, positivo o negativo, non supera i 3 miliardi euro. Se l'effetto netto è positivo, le risorse supplementari totali si limitano al livello della sottoesecuzione rispetto ai massimali per la sottorubrica 1B per gli anni 2007-2010. Gli adeguamenti richiesti vengono ripartiti in percentuali uguali sugli anni 2011-2013 e i massimali corrispondenti vengono modificati di conseguenza.

Adeguamenti connessi alle condizioni d'esecuzione

18.

Unitamente alla comunicazione dell'adeguamento tecnico del quadro finanziario, la Commissione sottopone ai due rami dell'autorità di bilancio le proposte di adeguamento dell'importo totale degli stanziamenti per pagamenti che essa ritiene necessarie, tenuto conto dell'esecuzione, per garantire un andamento ordinato rispetto agli stanziamenti per impegni. Il Parlamento europeo e il Consiglio deliberano, anteriormente al 1o maggio dell'esercizio n, su queste proposte conformemente al punto 3.

Aggiornamento delle previsioni per gli stanziamenti di pagamento dopo il 2013

19.

Nel 2010 la Commissione aggiornerà le previsioni relative agli stanziamenti di pagamento per il periodo successivo al 2013. Tale aggiornamento terrà conto dell'effettiva esecuzione degli stanziamenti di bilancio in impegni e in pagamenti, nonché delle previsioni di esecuzione. Terrà conto anche delle norme definite per garantire un'evoluzione ordinata degli stanziamenti di pagamento rispetto a quelli di impegno e alle previsioni di crescita del reddito nazionale lordo dell'Unione europea (RNL).

Adeguamenti connessi ai disavanzi pubblici eccessivi

20.

In caso di ritiro della sospensione degli impegni di bilancio per il Fondo di coesione nel contesto di una procedura per disavanzi pubblici eccessivi, il Consiglio, su proposta della Commissione e in conformità al pertinente atto di base, decide un riporto degli impegni sospesi agli anni successivi. Gli impegni sospesi dell'anno n non possono essere reiscritti oltre l'anno n + 2.

C.   Revisione del quadro finanziario

21.

A prescindere dai periodici adeguamenti tecnici e adeguamenti alle condizioni di esecuzione, il quadro finanziario può essere riveduto, su proposta della Commissione, per far fronte a situazioni non previste in origine, nel rispetto del massimale delle risorse proprie.

22.

In linea di principio, ogni proposta di revisione di cui al punto 21 deve essere presentata e adottata prima che abbia inizio la procedura di bilancio per l'esercizio o per il primo degli esercizi oggetto della revisione in questione.

Qualsiasi decisione di rivedere il quadro finanziario fino allo 0,03 % dell'RNL dell'Unione europea nel margine per imprevisti è adottata con decisione comune dei due rami dell'autorità di bilancio che agisce conformemente al punto 3.

Qualsiasi revisione del quadro finanziario eccedente lo 0,03 % dell'RNL dell'Unione europea nel margine per imprevisti è adottata con decisione comune dei due rami dell'autorità di bilancio; il Consiglio delibera all'unanimità.

23.

Fatto salvo il punto 40, le istituzioni esaminano le possibilità di una ridistribuzione delle spese fra i programmi previsti nella rubrica oggetto della revisione, in particolare in base alle prospettive di sottoesecuzione degli stanziamenti. L'obiettivo dovrebbe essere quello di costituire, sotto il massimale della rubrica interessata, un importo significativo sia in valore assoluto sia in percentuale della nuova spesa prevista.

Le istituzioni esaminano le possibilità di compensare l'aumento del massimale di una rubrica con la riduzione del massimale di un'altra rubrica.

La revisione del quadro finanziario a titolo delle spese obbligatorie non comporta una riduzione dell'importo disponibile per le spese non obbligatorie.

La revisione deve garantire il mantenimento di una relazione ordinata tra impegni e pagamenti.

D.   Conseguenze dell'omessa decisione comune sull'adeguamento o sulla revisione del quadro finanziario

24.

Ove il Parlamento europeo e il Consiglio dissentano relativamente ad adeguamenti o revisioni del quadro finanziario proposti dalla Commissione, restano applicabili, come massimali di spesa per l'esercizio in questione, gli importi determinati in precedenza dopo l'adeguamento tecnico annuale.

E.   Riserva per aiuti di emergenza

25.

La riserva per gli aiuti di emergenza è volta a consentire una risposta rapida alle esigenze di aiuto specifiche dei paesi terzi a seguito di eventi che non potevano essere previsti al momento della formazione del bilancio, in primo luogo per effettuare interventi umanitari ma anche, eventualmente, per la gestione civile delle crisi e la protezione. L' importo annuo della riserva è fissato a 221 milioni euro per la durata del quadro finanziario, a prezzi costanti.

La riserva è iscritta nel bilancio generale dell'Unione europea a titolo di stanziamento accantonato. Gli stanziamenti di impegno corrispondenti vengono iscritti in bilancio, se necessario, oltre i limiti dei massimali convenuti nell'allegato I.

Quando ritiene necessario fare ricorso alla riserva, la Commissione presenta una proposta di storno dalla riserva stessa alle linee di bilancio corrispondenti ai due rami dell'autorità di bilancio.

Qualsiasi proposta di storno della Commissione relativa ad un ricorso alla riserva per gli aiuti d'emergenza deve essere preceduta, tuttavia, da un esame delle possibilità di riassegnazione degli stanziamenti.

Contemporaneamente alla proposta di storno, la Commissione avvia una procedura di consultazione a tre, eventualmente in forma semplificata, per ottenere l'accordo dei due rami dell'autorità di bilancio sulla necessità di un ricorso alla riserva e sull'importo necessario. Gli storni sono effettuati conformemente all'articolo 26 del regolamento finanziario.

F.   Fondo di solidarietà dell'Unione europea

26.

Il Fondo di solidarietà dell'Unione europea è volto a consentire un'assistenza finanziaria rapida in caso di catastrofi gravi sul territorio di uno Stato membro o di un paese candidato, come definito nell'atto di base pertinente. È fissato un massimale sull'importo annuo disponibile per il Fondo di solidarietà pari a 1 miliardo euro (a prezzi correnti). Il 1o ottobre di ciascun anno, almeno un quarto dell'importo annuo deve essere ancora disponibile per far fronte al fabbisogno che può presentarsi entro la fine dell'anno. La quota dell'importo annuale non iscritta a bilancio non può essere riportata agli esercizi successivi.

In casi eccezionali, se le residue risorse finanziarie del Fondo disponibili per l'esercizio in cui si verifica la catastrofe, quali definite nell'atto di base pertinente, non sono sufficienti a coprire l'importo dell'intervento ritenuto necessario dall'autorità di bilancio, la Commissione può proporre di finanziare la differenza attingendo dagli importi annuali disponibili per l'esercizio successivo. L'importo annuale del Fondo da iscrivere in ciascun esercizio non supera, in alcun caso, 1 miliardo euro.

Quando sono soddisfatte le condizioni per mobilizzare il Fondo quali definite nell'atto di base pertinente, la Commissione presenta una proposta per ricorrere ad esso. Quando ci sono possibilità di riassegnare stanziamenti nel quadro della rubrica in cui sono richieste spese supplementari, la Commissione ne tiene conto al momento di formulare la proposta necessaria, in conformità del regolamento finanziario, mediante lo strumento di bilancio appropriato. La decisione di ricorrere al Fondo è presa di comune accordo tra i due rami dell'autorità di bilancio conformemente al punto 3.

Gli stanziamenti di impegno corrispondenti vengono iscritti in bilancio, se necessario, oltre i limiti dei massimali delle pertinenti rubriche come stabilito nell'allegato I.

Contemporaneamente alla proposta di decisione di ricorrere al Fondo di solidarietà, la Commissione avvia una procedura di consultazione a tre, eventualmente in forma semplificata, per ottenere l'accordo dei due rami dell'autorità di bilancio sulla necessità di un ricorso a tale Fondo e sull'importo necessario.

G.   Strumento di flessibilità

27.

Lo strumento di flessibilità, il cui massimale annuo è pari a 200 milioni euro (a prezzi correnti), è destinato a permettere il finanziamento, per un dato esercizio ed entro il limite degli importi indicati, di spese chiaramente identificate che non potrebbero essere finanziate all'interno dei massimali disponibili di una o più altre rubriche.

La porzione dell'importo annuale non utilizzata può essere riportata fino all'anno n + 2. In caso di mobilizzazione dello strumento di flessibilità, vengono utilizzati in primo luogo i riporti, cominciando dal più vecchio. La porzione dell'importo annuale dell'anno n non utilizzata nell'anno n + 2 viene annullata.

Il ricorso allo strumento di flessibilità è proposto dalla Commissione, previo esame di tutte le possibilità di riassegnazione degli stanziamenti nella rubrica cui si riferisce il fabbisogno di spesa supplementare.

La proposta riguarda il principio di ricorso allo strumento, l'identificazione dei fabbisogni da coprire e il loro importo. Essa può essere presentata, per l'esercizio finanziario interessato, nel corso della procedura annuale di bilancio. La proposta della Commissione è inserita nel progetto preliminare di bilancio o corredata, a norma del regolamento finanziario, dello strumento di bilancio pertinente.

La decisione di ricorrere allo strumento di flessibilità è presa di comune accordo tra i due rami dell'autorità di bilancio conformemente al punto 3. Quest'accordo interviene nell'ambito della procedura di concertazione di cui all'allegato II, parte C.

H.   Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione

28.

Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione è destinato a fornire sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze dei grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali, per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro.

Il Fondo non può superare un importo annuo massimo di 500 milioni euro (a prezzi correnti) che possono essere prelevati da qualsiasi margine esistente al di sotto del massimale globale di spesa dell'anno precedente, e/o dagli stanziamenti di impegno annullati nel corso dei due esercizi precedenti, esclusi quelli relativi alla rubrica 1B del quadro finanziario.

Gli stanziamenti sono iscritti nel bilancio generale dell'Unione europea come stanziamento accantonato mediante la procedura di bilancio consueta non appena la Commissione individua margini e/o impegni annullati sufficienti, come indicato nel secondo comma.

Quando esistono le condizioni per mobilizzare il Fondo, quali definite nell'atto di base pertinente, la Commissione presenta una proposta per ricorrere ad esso. La decisione di ricorrere al Fondo è presa di comune accordo tra i due rami dell'autorità di bilancio conformemente al punto 3.

Contemporaneamente alla presentazione della proposta di decisione di ricorrere al Fondo, la Commissione avvia una procedura di consultazione a tre, eventualmente in forma semplificata, per ottenere l'accordo dei due rami dell'autorità di bilancio sulla necessità di ricorrere al fondo e sull'importo necessario e presenta a questi ultimi una proposta di storno verso le linee di bilancio pertinenti.

Gli storni relativi al Fondo vengono effettuati in conformità all'articolo 24, paragrafo 4 del regolamento finanziario

Gli stanziamenti di impegno corrispondenti vengono iscritti in bilancio a titolo della rubrica pertinente, se necessario oltre i limiti dei massimali stabiliti nell'allegato I.

I.   Adeguamento del quadro finanziario in funzione dell'allargamento

29.

Nel caso in cui nuovi Stati membri aderiscano all'Unione europea nel corso del periodo coperto dal quadro finanziario, il Parlamento europeo e il Consiglio, che deliberano su proposta della Commissione e conformemente al punto 3, adegueranno congiuntamente il quadro finanziario per tenere conto delle spese necessarie a seguito dell'esito dei negoziati di adesione.

J.   Durata del quadro finanziario e conseguenze dell'assenza di un quadro finanziario

30.

Anteriormente al 1o luglio 2011 la Commissione presenterà le proposte per un nuovo quadro finanziario a medio termine.

Qualora non venga concluso un accordo per un nuovo quadro finanziario dai due rami dell'autorità di bilancio e salvo denuncia espressa del quadro finanziario in vigore ad opera di una delle istituzioni, i massimali per l'ultimo anno coperto dal quadro finanziario in vigore saranno adeguati a norma del punto 16 affinché i massimali 2013 siano mantenuti a prezzi costanti. Qualora dopo il 2013 aderiscano all'Unione europea nuovi Stati membri, e se ritenuto necessario, il quadro finanziario esteso verrà adeguato al fine di tenere conto dei risultati dei negoziati di adesione.

PARTE II — MIGLIORAMENTO DELLA COLLABORAZIONE INTERISTITUZIONALE NELLA PROCEDURA DI BILANCIO

A.   La procedura di collaborazione interistituzionale

31.

Le istituzioni decidono di instaurare una procedura di collaborazione interistituzionale in materia di bilancio. Le modalità di questa collaborazione sono definite all'allegato II.

B.   Formazione del bilancio

32.

La Commissione presenta, ogni anno, un progetto preliminare di bilancio che corrisponde al fabbisogno effettivo di finanziamento della Comunità.

Esso tiene conto:

a)

delle previsioni relative ai Fondi strutturali fornite dagli Stati membri,

b)

della capacità di esecuzione degli stanziamenti, adoperandosi per garantire una stretta relazione tra stanziamenti per impegni e stanziamenti per pagamenti,

c)

della possibilità di avviare politiche nuove attraverso progetti pilota e/o azioni preparatorie nuove o proseguire azioni pluriennali venute a scadenza, dopo avere valutato le condizioni per ottenere un atto di base ai sensi dell'articolo 49 del regolamento finanziario (definizione dell'atto di base, esigenza dell'atto di base per l'attuazione ed eccezioni),

d)

della necessità di assicurare un andamento delle spese, rispetto all'esercizio precedente, conforme alle esigenze della disciplina di bilancio.

Il progetto preliminare di bilancio è accompagnato da relazioni di attività che contengono le informazioni richieste dall'articolo 27, paragrafo 3, e dall'articolo 33, paragrafo 2, lettera d) del regolamento finanziario (obiettivi, indicatori e informazioni di valutazione).

33.

Le istituzioni fanno in modo di evitare, per quanto possibile, che vengano iscritte in bilancio linee di spese operative per importi non significativi.

I due rami dell'autorità di bilancio si impegnano anche a tenere conto della valutazione delle possibilità di esecuzione del bilancio, fatta dalla Commissione sia nei suoi progetti preliminari sia nel quadro dell'esecuzione del bilancio in corso.

Prima della seconda lettura del Consiglio, la Commissione invia una lettera al presidente della commissione per i bilanci del Parlamento europeo, con una copia all'altro ramo dell'autorità di bilancio, con le osservazioni sull'eseguibilità delle modifiche al progetto di bilancio adottato dal Parlamento europeo in prima lettura.

I due rami dell'autorità di bilancio tengono conto di queste osservazioni, nel contesto della procedura di concertazione di cui all'allegato II, Parte C.

Al fine di una sana gestione finanziaria e a causa dell'effetto dei grandi cambiamenti nella nomenclatura di bilancio quanto ai titoli e ai capitoli sulle responsabilità dei servizi della Commissione in materia di relazioni sulla gestione, i due rami dell'autorità di bilancio si impegnano a discutere eventuali modifiche di rilievo con la Commissione durante la procedura di concertazione.

C.   Classificazione delle spese

34.

Le istituzioni reputano che costituiscano spese obbligatorie le spese derivanti obbligatoriamente dal trattato o dagli atti adottati a sua norma

35.

Il progetto preliminare di bilancio comporta una proposta di classificazione per le linee di bilancio nuove o per quelle la cui base giuridica è stata modificata.

Qualora non accettino la classificazione proposta nel progetto preliminare di bilancio, il Parlamento europeo e il Consiglio esamineranno la classificazione della linea di bilancio interessata, basandosi sull'allegato III. L'accordo viene perseguito attraverso la concertazione di cui all'allegato II, parte C.

D.   Tasso massimo d'aumento delle spese non obbligatorie in assenza di un quadro finanziario

36.

Fatto salvo il punto 13, primo comma, le istituzioni decidono le disposizioni seguenti:

a)

il «margine di manovra »autonomo del Parlamento europeo, ai fini dell'articolo 272, paragrafo 9, quarto comma del trattato CE, la cui entità corrisponde alla metà del tasso massimo, si applica a partire dalla fissazione del progetto di bilancio da parte del Consiglio in prima lettura e tenendo conto di eventuali lettere rettificative.

Il rispetto del tasso massimo si impone al bilancio annuale, compresi i bilanci rettificativi. Salvo determinazione di un nuovo tasso, la parte eventualmente rimasta inutilizzata del tasso massimo resta disponibile per una sua eventuale utilizzazione nell'ambito dell'esame di un progetto di bilancio rettificativo;

b)

fatta salva la lettera a), qualora durante la procedura di bilancio risulti che, per portare a termine tale procedura, potrebbe essere necessario fissare di comune accordo, per l'aumento delle spese non obbligatorie, un nuovo tasso applicabile agli stanziamenti di pagamento e/o un nuovo tasso applicabile agli stanziamenti d'impegno (detto secondo tasso può essere fissato a livello diverso dal primo), le istituzioni cercano di giungere ad un accordo definitivo tra i due rami dell'autorità di bilancio durante la concertazione di cui all'allegato II, parte C.

E.   Iscrizione di disposizioni finanziarie negli atti legislativi

37.

Gli atti legislativi concernenti i programmi pluriennali adottati secondo la procedura di codecisione comprendono una disposizione nella quale il legislatore determina le dotazioni finanziarie del programma.

Tale importo costituisce, per l'autorità di bilancio, il riferimento privilegiato nel corso della procedura di bilancio annuale.

L'autorità di bilancio e la Commissione, quando presenta il progetto preliminare di bilancio, si impegnano a non discostarsi da quest'importo di oltre il 5 % per tutta la durata del programma in oggetto, salvo in caso di nuove circostanze oggettive e durature, esposte in una motivazione esplicita e precisa, che considera i risultati raggiunti nell'attuazione del programma, e basata in particolare su valutazioni. Eventuali aumenti risultanti da tale variazione devono restare entro il massimale esistente per la rubrica in questione, fatto salvo il ricorso agli strumenti previsti nel presente accordo.

Il punto in oggetto non si applica agli stanziamenti di coesione adottati nel quadro della procedura di codecisione e preassegnati dagli Stati membri, che contengono una dotazione finanziaria per l'intera durata del programma.

38.

Gli atti legislativi che riguardano programmi pluriennali non soggetti alla procedura di codecisione non contengono «un importo ritenuto necessario».

Qualora il Consiglio intenda introdurre un riferimento finanziario, detto riferimento indica la volontà del legislatore e non pregiudica le competenze dell'autorità di bilancio definite dal trattato. In ciascuno degli atti legislativi contenenti un siffatto riferimento finanziario sarà menzionata questa disposizione.

Qualora l'importo in questione sia stato oggetto di un accordo nell'ambito della procedura di concertazione prevista dalla dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, del 4 marzo 1975 (4), esso sarà considerato un importo di riferimento nel senso di cui al punto 37 del presente accordo.

39.

La scheda finanziaria di cui all'articolo 28 del regolamento finanziario traduce in termini finanziari gli obiettivi del programma proposto e comprende uno scadenzario per la durata del programma. Essa viene riveduta, eventualmente, all'atto dell'elaborazione del progetto preliminare di bilancio, tenendo conto dello stato di esecuzione del programma. La scheda riveduta viene trasmessa all'autorità di bilancio all'atto della presentazione del progetto preliminare di bilancio e dopo l'adozione del bilancio.

40.

Nell'ambito dei tassi massimi di aumento delle spese non obbligatorie, definiti al primo comma del punto 13, i due rami dell'autorità di bilancio si impegnano a rispettare le dotazioni in stanziamenti d'impegno previste nei pertinenti atti di base per le azioni strutturali, lo sviluppo rurale e il Fondo europeo per la pesca.

F.   Spese relative agli accordi di pesca

41.

Le istituzioni convengono che le spese relative agli accordi di pesca siano finanziate conformemente alle disposizioni figuranti nell'allegato IV.

G.   Finanziamento della politica estera e di sicurezza comune (PESC)

42.

Per le spese della PESC a carico del bilancio generale delle Comunità europee a norma dell'articolo 28 del trattato sull'Unione europea, le istituzioni si adoperano per giungere ogni anno, nell'ambito della procedura di concertazione di cui all'allegato II, parte C, e in base al progetto preliminare di bilancio elaborato dalla Commissione, ad un accordo sull'importo delle spese operative da imputare al bilancio delle Comunità e sulla ripartizione di tale importo tra gli articoli del capitolo PESC del bilancio, come suggerito al quarto comma del presente punto. In caso di mancato accordo, resta inteso che il Parlamento europeo e il Consiglio iscriveranno nel bilancio l'importo contenuto nel bilancio precedente o quello proposto nel progetto preliminare di bilancio, se quest'ultimo è inferiore.

L'importo totale delle spese operative della PESC è iscritto interamente nello stesso capitolo del bilancio (PESC), ripartito tra gli articoli di detto capitolo come suggerito al quarto comma del presente punto. Tale importo deve comprendere le effettive necessità, valutate nel quadro della formazione del progetto preliminare di bilancio sulla base delle previsioni elaborate annualmente dal Consiglio, e un ragionevole margine per azioni impreviste. Nessun fondo sarà iscritto in riserva. Ciascun articolo copre gli strumenti già adottati, gli strumenti che sono previsti ma non ancora adottati e tutti gli strumenti futuri, vale a dire imprevisti, che il Consiglio adotterà nel corso dell'esercizio in questione.

Poiché, in forza del regolamento finanziario, la Commissione è competente ad effettuare autonomamente storni di stanziamenti da articolo ad articolo all'interno di un capitolo PESC di bilancio, sarà assicurata la flessibilità ritenuta necessaria per una rapida attuazione delle azioni PESC. Qualora l'importo del capitolo PESC di bilancio durante un esercizio finanziario si riveli insufficiente a coprire le spese necessarie, il Parlamento europeo e il Consiglio si accordano per trovare con urgenza una soluzione su proposta della Commissione, tenendo conto del punto 25.

All'interno del capitolo PESC di bilancio, gli articoli in cui devono essere iscritte le azioni PESC potrebbero essere denominati nei termini seguenti:

gestione delle crisi, prevenzione e soluzione dei conflitti e misure di stabilizzazione, monitoraggio e attuazione dei processi di pace e sicurezza;

non proliferazione e disarmo;

misure d'emergenza;

azioni preparatorie e di controllo;

rappresentanti speciali dell'Unione europea.

Le istituzioni convengono che almeno 1 740 milioni euro sono a disposizione della PESC nel periodo 2007-2013 e che l'importo per le misure iscritte nell'articolo di cui al terzo trattino non può superare il 20 % dell'importo globale del capitolo PESC di bilancio.

43.

Ogni anno la presidenza del Consiglio consulta il Parlamento europeo su un documento di prospettiva del Consiglio, trasmesso entro il 15 giugno per l'anno in questione, che presenta gli aspetti principali e le scelte di base della PESC, comprese le implicazioni finanziarie per il bilancio generale dell'Unione europea, nonché una valutazione delle misure avviate nell'anno n-1. Inoltre, la Presidenza del Consiglio informa il Parlamento europeo organizzando riunioni di consultazione comuni almeno cinque volte all'anno, nel quadro del dialogo politico regolare sulla PESC, da convenire al più tardi nella riunione di concertazione che si tiene prima della seconda lettura del Consiglio. La partecipazione a tali riunioni è la seguente:

per il Parlamento europeo: gli uffici di presidenza delle due commissioni interessate;

per il Consiglio: l'Ambasciatore (presidente del comitato politico e di sicurezza).

la Commissione è associata a tali riunioni, a cui partecipa.

Quando adotta una decisione nel settore della PESC che comporti spese, il Consiglio immediatamente e in ogni caso non oltre i cinque giorni lavorativi successivi alla decisione definitiva, comunica al Parlamento europeo una stima dei costi previsti (scheda finanziaria), in particolare di quelli relativi ai tempi, al personale impiegato, all'uso di locali e di altre infrastrutture, alle attrezzature di trasporto, alle esigenze di formazione e alle disposizioni in materia di sicurezza.

Ogni tre mesi la Commissione informa l'autorità di bilancio dell'esecuzione delle azioni PESC e delle previsioni finanziarie per il restante periodo dell'anno.

PARTE III — SANA GESTIONE FINANZIARIA DEI FONDI UE

A.   Garantire un controllo interno efficace e integrato dei fondi comunitari

44.

Le istituzioni convengono sull'importanza di rafforzare il controllo interno senza aumentare l'onere amministrativo, che ha come prerequisito la semplificazione della normativa sottostante. In tale contesto, si dà priorità a una sana gestione finanziaria finalizzata a una dichiarazione di affidabilità positiva per i fondi in gestione concorrente. Le disposizioni a tale fine potrebbero essere fissate, se opportuno, negli atti legislativi di base pertinenti. Nel quadro delle loro maggiori responsabilità in materia di fondi strutturali e in conformità ai requisiti costituzionali nazionali, le autorità di revisione contabile competenti degli Stati membri elaborano una valutazione relativa alla conformità dei sistemi di gestione e di controllo con i regolamenti comunitari.

Gli Stati membri si impegnano pertanto a presentare ogni anno, al livello nazionale appropriato, una sintesi delle revisioni contabili e delle dichiarazioni disponibili.

B.   Regolamento finanziario

45.

Le istituzioni convengono che il presente accordo e il bilancio vengano eseguiti in un contesto di sana gestione finanziaria basata sui principi di economia, efficienza, efficacia, tutela degli interessi finanziari, proporzionalità dei costi amministrativi e facilità di comprensione e applicazione delle procedure. Le istituzioni adotteranno misure appropriate, in particolare nel regolamento finanziario che dovrebbe essere adottato secondo la procedura di concertazione istituita dalla dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione del 4 marzo 1975, nello stesso spirito che ha consentito l'accordo del 2002.

C.   Programmazione finanziaria

46.

Due volte all'anno, la prima in maggio/giugno (insieme ai documenti che accompagnano il progetto preliminare di bilancio) e la seconda volta in dicembre/gennaio (dopo l'adozione del bilancio), la Commissione trasmette una programmazione finanziaria completa per le rubriche 1A, 2 (per l'ambiente e la pesca), 3A, 3B e 4 del quadro finanziario. Il documento, strutturato per rubrica, settore e linea di bilancio, distingue due fasi:

a)

La normativa in vigore, con una distinzione fra programmi pluriennali e azioni annuali:

per i programmi pluriennali la Commissione dovrebbe indicare la procedura in base a cui sono stati adottati (codecisione e consultazione), la loro durata, gli importi di riferimento e la quota assegnata alle spese amministrative;

per le azioni annuali (progetti pilota, azioni preparatorie, agenzie) e le azioni finanziate in base alle prerogative della Commissione, essa dovrebbe fornire stime pluriennali e (per i progetti pilota e le azioni preparatorie) i margini rimanenti al di sotto dei massimali autorizzati di cui al punto D dell'allegato II;

b)

le proposte legislative in fase di adozione: proposte della Commissione in fase di adozione con riferimento alla linea di bilancio (livello inferiore), al capitolo e al settore. Al fine di valutare le conseguenze finanziarie, si dovrebbe individuare un meccanismo per aggiornare le tabelle ogni volta che viene adottata una nuova proposta.

La Commissione dovrebbe esaminare un sistema di riferimenti incrociati fra la programmazione finanziaria e quella legislativa al fine di fornire previsioni più precise e affidabili. Per ogni proposta legislativa, la Commissione dovrebbe indicare se essa è inclusa o meno nel programma maggio-dicembre. In particolare l'autorità di bilancio dovrebbe essere informata di quanto segue:

a)

tutti i nuovi atti legislativi adottati ma non inclusi nel documento di programmazione per maggio-dicembre (con gli importi corrispondenti);

b)

tutti gli atti legislativi in fase di adozione presentati ma non inclusi nel documento di programmazione per maggio-dicembre (con gli importi corrispondenti);

c)

gli atti legislativi previsti nel programma di lavoro legislativo annuale della Commissione con l'indicazione delle azioni che potrebbero avere un impatto finanziario (sì/no).

Ogniqualvolta sia necessario, la Commissione dovrebbe indicare la riprogrammazione conseguente alle nuove proposte legislative.

La consultazione a tre prevista dal presente accordo dovrebbe essere ogni volta l'occasione per effettuare una valutazione sulla base dei dati forniti dalla Commissione.

D.   Agenzie e scuole europee

47.

Al momento della preparazione della proposta per la creazione di una nuova agenzia, la Commissione valuta le implicazioni di bilancio per la rubrica di spese interessata. Sulla base di tali informazioni e fatte salve le procedure legislative che disciplinano l'istituzione dell'agenzia, i due rami dell'autorità di bilancio si impegnano, nel quadro della collaborazione di bilancio, a raggiungere un accordo tempestivo sul finanziamento dell'agenzia in questione.

Una procedura analoga deve essere seguita in caso di creazione di una nuova scuola europea.

E.   Adeguamento dei Fondi strutturali, del Fondo di coesione, dello Sviluppo rurale e del Fondo europeo per la pesca alla luce delle circostanze della loro esecuzione

48.

Qualora le nuove norme o i nuovi programmi che disciplinano i Fondi strutturali, il Fondo di coesione, lo Sviluppo rurale e il Fondo europeo per la pesca vengano adottati dopo il 1o gennaio 2007, i due rami dell'autorità di bilancio si impegnano ad autorizzare, su proposta della Commissione, il trasferimento agli anni successivi, oltre i corrispondenti massimali di spesa, delle assegnazioni non utilizzate nel 2007.

Il Parlamento europeo e il Consiglio adottano decisioni sulle proposte della Commissione relative al trasferimento delle assegnazioni non utilizzate per l'esercizio 2007 entro il 1o maggio 2008, in conformità al punto 3.

F.   Nuovi strumenti finanziari

49.

Le istituzioni convengono che l'introduzione di meccanismi di cofinanziamento è necessaria per rafforzare l'effetto propulsivo del bilancio dell'Unione europea incentivando maggiormente i finanziamenti.

Essi convengono di incoraggiare lo sviluppo di strumenti finanziari pluriennali adeguati che agiscano da catalizzatori degli investimenti pubblici e privati.

Al momento di presentare il progetto preliminare di bilancio, la Commissione riferisce all'autorità di bilancio in merito alle attività finanziate dalla Banca europea per gli investimenti, dal Fondo europeo per gli investimenti e dalla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo a sostegno degli investimenti nei settori della ricerca e sviluppo, delle reti transeuropee e delle piccole e medie imprese.

ALLEGATO I

QUADRO FINANZIARIO 2007-2013

(milioni di euro — prezzi 2004)

STANZIAMENTO DI IMPEGNO

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Totale

2007-2013

1.

Crescita sostenibile

51 267

52 415

53 616

54 294

55 368

56 876

58 303

382 139

1a.

Competitività per la crescita e l'occupazione

8 404

9 097

9 754

10 434

11 295

12 153

12 961

74 098

1b.

Coesione per la crescita e l'occupazione

42 863

43 318

43 862

43 860

44 073

44 723

45 342

308 041

2.

Conservazione e gestione delle risorse

54 985

54 322

53 666

53 035

52 400

51 775

51 161

371 344

di cui: spese connesse al mercato e pagamenti diretti

43 120

42 697

42 279

41 864

41 453

41 047

40 645

293 105

3.

Cittadinanza, libertà, sicurezza e giustizia

1 199

1 258

1 380

1 503

1 645

1 797

1 988

10 770

3a.

Libertà, sicurezza e giustizia

600

690

790

910

1 050

1 200

1 390

6 630

3b.

Cittadinanza

599

568

590

593

595

597

598

4 140

4.

L'EU come partner globale

6 199

6 469

6 739

7 009

7 339

7 679

8 029

49 463

5.

Amministrazione (5)

6 633

6 818

6 973

7 111

7 255

7 400

7 610

49 800

6.

Compensazioni

419

191

190

 

 

 

 

800

TOTALE STANZIAMENTI DI IMPEGNO

120 702

121 473

122 564

122 952

124 007

125 527

127 091

864 316

in percentuale dell'RNL

1,10 %

1,08 %

1,07 %

1,04 %

1,03 %

1,02 %

1,01 %

1,048 %

TOTALE STANZIAMENTI DI PAGAMENTO

116 650

119 620

111 990

118 280

115 860

119 410

118 970

820 780

in percentuale dell'RNL

1,06 %

1,06 %

0,97 %

1,00 %

0,96 %

0,97 %

0,94 %

1,00 %

Margine disponibile

0,18 %

0,18 %

0,27 %

0,24 %

0,28 %

0,27 %

0,30 %

0,24 %

Massimale delle risorse proprie in percentuale dell'RNL

1,24 %

1,24 %

1,24 %

1,24 %

1,24 %

1,24 %

1,24 %

1,24 %

ALLEGATO II

COLLABORAZIONE INTERISTITUZIONALE IN MATERIA DI BILANCIO

A.

Dopo l'adeguamento tecnico del quadro finanziario per l'esercizio di bilancio successivo, tenendo conto della strategia politica annuale presentata dalla Commissione e prima della sua decisione sul progetto preliminare di bilancio, viene convocata una riunione a tre per discutere le priorità da stabilire per il bilancio di tale esercizio. Si terrà debitamente conto delle competenze delle istituzioni nonché del prevedibile sviluppo del fabbisogno per l'esercizio a venire e per quelli successivi coperti dal quadro finanziario. Si tiene conto anche dei nuovi elementi emersi dalla definizione del quadro finanziario iniziale che possono avere un impatto finanziario rilevante e duraturo sul bilancio dell'Unione europea.

B.

Per le spese obbligatorie, nella presentazione del suo progetto preliminare di bilancio la Commissione specifica:

a)

gli stanziamenti vincolati a disposizioni legislative nuove o previste;

b)

gli stanziamenti che derivano dall'applicazione della legislazione vigente al momento dell'adozione del bilancio precedente.

La Commissione procede ad una stima rigorosa delle implicazioni finanziarie degli obblighi della Comunità basati sulla regolamentazione. Se necessario, essa attualizza le stime nel corso della procedura di bilancio. Tiene a disposizione dell'autorità di bilancio tutti gli elementi giustificativi necessari.

Qualora lo ritenga necessario, la Commissione può presentare ai due rami dell'autorità di bilancio una lettera rettificativa ad hoc per aggiornare i dati sui quali era stata basata la stima delle spese agricole iscritte nel progetto preliminare di bilancio e/o per correggere, sulla base delle ultime informazioni disponibili sugli accordi di pesca che saranno in vigore al 1o gennaio dell'esercizio interessato, gli importi e la loro ripartizione tra gli stanziamenti iscritti sulle voci operative relative agli accordi internazionali in materia di pesca e quelli iscritti nella riserva.

La lettera rettificativa dovrà essere trasmessa all'autorità di bilancio entro la fine di ottobre.

Se la presentazione al Consiglio avviene meno di un mese prima della prima lettura del Parlamento europeo, di norma il Consiglio delibererà sulla lettera rettificativa ad hoc in occasione della sua seconda lettura del progetto di bilancio.

Di conseguenza, i due rami dell'autorità di bilancio si adoperano affinché, prima della seconda lettura del progetto di bilancio da parte del Consiglio, sia possibile deliberare sulla lettera rettificativa in una sola lettura da parte di ciascuna delle istituzioni interessate.

C.

1.

È istituita una procedura di concertazione per tutte le spese.

2.

L'obiettivo di questa concertazione è:

a)

proseguire il dibattito sull'evoluzione globale delle spese e, in tale contesto, sugli orientamenti generali da seguire per il bilancio dell'esercizio successivo, alla luce del progetto preliminare di bilancio della Commissione;

b)

ricercare un accordo tra i due rami dell'autorità di bilancio riguardo a quanto segue:

gli stanziamenti di cui alle lettere a) e b) della parte B, compresi quelli proposti nella lettera rettificativa ad hoc di cui alla stessa parte B,

gli stanziamenti da iscrivere nel bilancio a titolo delle spese non obbligatorie, nel rispetto del punto 40 del presente accordo, e

in particolare, le questioni per le quali è fatto riferimento a questa procedura nel presente accordo.

3.

La procedura inizia con una riunione a tre convocata in tempo utile perché le istituzioni possano cercare un accordo al più tardi al momento stabilito dal Consiglio per elaborare il proprio progetto di bilancio.

I risultati di questa riunione a tre sono oggetto di una concertazione tra il Consiglio e una delegazione del Parlamento europeo, con la partecipazione della Commissione.

La riunione di concertazione viene tenuta, salvo decisione diversa presa nel corso della riunione a tre, in occasione dell'incontro tradizionale fra gli stessi partecipanti nel giorno fissato dal Consiglio per stabilire il progetto di bilancio.

4.

Se necessario, una nuova riunione a tre può essere convocata prima della prima lettura del Parlamento europeo su proposta scritta della Commissione o richiesta scritta del presidente della commissione per i bilanci del Parlamento europeo o del presidente del Consiglio (bilanci). La decisione di convocare tale riunione viene convenuta fra le istituzioni dopo l'adozione del progetto di bilancio del Consiglio e prima del voto degli emendamenti in prima lettura da parte della commissione per i bilanci del Parlamento europeo.

5.

Le istituzioni proseguono la concertazione dopo la prima lettura del bilancio da parte di ciascuno dei due rami dell'autorità di bilancio, al fine di pervenire ad un accordo sulle spese obbligatorie e non obbligatorie e, in particolare, per discutere della lettera rettificativa ad hoc di cui alla parte B.

A tale scopo, una riunione a tre è convocata dopo la prima lettura del Parlamento europeo.

I risultati della riunione a tre sono oggetto di una seconda riunione di concertazione, che si svolge il giorno della seconda lettura del Consiglio.

Se necessario, le istituzioni proseguono le loro discussioni sulle spese non obbligatorie dopo la seconda lettura del Consiglio.

6.

ell'ambito delle riunioni a tre, le delegazioni delle istituzioni sono guidate rispettivamente dal presidente del Consiglio (bilanci), dal presidente della commissione per i bilanci del Parlamento europeo e dal membro della Commissione responsabile del bilancio.

7.

Ciascun ramo dell'autorità di bilancio prende le disposizioni necessarie affinché i risultati che potranno essere ottenuti in sede di concertazione siano rispettati nel corso di tutta la procedura di bilancio.

D.

Affinché la Commissione possa valutare a tempo debito l'attuabilità degli emendamenti previsti dall'autorità di bilancio, che creano nuove azioni preparatorie/progetti pilota o prorogano quelli esistenti, i due rami dell'autorità di bilancio informano la Commissione entro metà giugno delle loro intenzioni in materia, affinché si possa svolgere una prima discussione già alla riunione di concertazione della prima lettura del Consiglio. Si applicano anche le tappe successive della procedura di concertazione previste nel presente allegato, come pure le disposizioni sull'eseguibilità di cui al punto 36 del presente accordo.

Le istituzioni convengono inoltre di limitare l'importo totale degli stanziamenti per i progetti pilota a 40 milioni euro in tutti gli esercizi. Esse convengono altresì di limitare a 50 milioni euro l'importo totale degli stanziamenti per le nuove azioni preparatorie in tutti gli esercizi e a 100 milioni euro l'importo totale degli stanziamenti effettivamente impegnati per azioni preparatorie.

ALLEGATO III

CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE

RUBRICA 1

Crescita sostenibile

 

1A

Competitività per la crescita e l'occupazione

Spese non obbligatorie (SNO)

1B

Coesione per la crescita e l'occupazione

SNO

RUBRICA 2

Conservazione e gestione delle risorse naturali

SNO

Ad eccezione di:

 

Spese della politica agricola comune concernenti le misure di mercato e gli aiuti diretti, comprese le misure di mercato per la pesca e gli accordi di pesca conclusi con terzi

Spese obbligatorie (SO)

RUBRICA 3

Cittadinanza, libertà, sicurezza e giustizia

SNO

3A

Libertà, sicurezza e giustizia

SNO

3B

Cittadinanza

SNO

RUBRICA 4

L'UE quale attore globale

SNO

Ad eccezione di:

 

Spese risultanti dagli accordi internazionali conclusi dall'Unione europea con terzi

SO

Partecipazioni a organizzazioni o istituzioni internazionali

SO

Contributi a favore del fondo di garanzia dei prestiti

SO

RUBRICA 5

Amministrazione

SNO

Ad eccezione di:

 

Pensioni e indennità di cessazione dal servizio

SO

Indennità e contributi vari relativi alla cessazione definitiva dal servizio

SO

Spese di contenzioso

SO

Risarcimento del danno

SO

RUBRICA 6

Compensazioni

SO

ALLEGATO IV

FINANZIAMENTO DELLE SPESE DERIVANTI DAGLI ACCORDI IN MATERIA DI PESCA

A.

Le spese relative agli accordi in materia di pesca sono finanziate da due linee del settore «pesca »(riferimento alla nomenclatura ABB):

a)

accordi internazionali in materia di pesca (11 03 01)

b)

partecipazione alle organizzazioni internazionali (11 03 02).

Tutti gli importi che si riferiscono agli accordi e ai loro protocolli in vigore al 1o gennaio dell'esercizio interessato saranno iscritti nella linea 11 03 01. Gli importi che si riferiscono a tutti gli accordi nuovi o rinnovabili, che entreranno in vigore posteriormente al 1o gennaio dell'esercizio interessato, saranno attribuiti alla linea 40 02 41 02 — Riserve/Stanziamenti dissociati (spese obbligatorie).

B.

Su proposta della Commissione, il Parlamento europeo e il Consiglio si adopereranno per fissare di comune accordo, nell'ambito della procedura di concertazione di cui all'allegato II, parte C, l'importo da iscrivere nelle linee di bilancio e nella riserva.

C.

La Commissione si impegna a tenere il Parlamento europeo regolarmente informato sulla preparazione e sull'andamento dei negoziati, comprese le implicazioni di bilancio.

Nell'ambito dell'iter legislativo relativo agli accordi in materia di pesca, le istituzioni si impegnano a fare tutto il possibile per un rapido espletamento delle procedure.

Se gli stanziamenti relativi agli accordi in materia di pesca, compresa la riserva, risultano insufficienti, la Commissione fornisce all'autorità di bilancio le informazioni utili per uno scambio di opinioni sotto forma di dialogo a tre, eventualmente semplificato, sulle cause di questa situazione e sulle misure che possono essere adottate secondo le procedure stabilite. Se necessario, la Commissione proporrà le misure adeguate.

Ogni trimestre, la Commissione presenterà all'autorità di bilancio informazioni dettagliate sull'esecuzione degli accordi in vigore e sulle previsioni finanziarie per il resto dell'anno.

DICHIARAZIONI

1.   DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE SULLA VALUTAZIONE DEL FUNZIONAMENTO DELL'AII

In relazione al punto 7 dell'accordo interistituzionale, entro la fine del 2009 la Commissione preparerà una relazione sul funzionamento dell'accordo interistituzionale, corredata, se necessario, dalle proposte opportune.

2.   DICHIARAZIONE RELATIVA AL PUNTO 27

Nel quadro della procedura di bilancio annuale, la Commissione informa l'autorità di bilancio dell'importo disponibile per lo strumento di flessibilità di cui al punto 27 dell'accordo interistituzionale.

L'eventuale decisione di mobilizzare lo strumento di flessibilità per un importo superiore a 200 milioni euro richiede una decisione di riporto.

3.   DICHIARAZIONE SULLA REVISIONE DEL QUADRO FINANZIARIO

1.

In conformità alle conclusioni del Consiglio europeo, la Commissione è stata invitata a procedere a una revisione generale e approfondita comprendente tutti gli aspetti relativi alle spese dell'UE, compresa la politica agricola comune, e alle risorse, inclusa la correzione per il Regno Unito, e a presentarla nel 2008/2009. Tale revisione dovrebbe essere accompagnata da una valutazione del funzionamento dell'accordo interistituzionale. Il Parlamento europeo sarà associato alla revisione in tutte le fasi della procedura secondo le seguenti modalità:

durante la fase di esame a seguito della presentazione della revisione da parte della Commissione, si garantirà che abbiano luogo discussioni adeguate con il Parlamento europeo sulla base del dialogo politico consueto fra le istituzioni e che si tenga debitamente conto delle sue posizioni;

in conformità alle conclusioni del dicembre 2005, il Consiglio europeo «potrà decidere in merito a tutte le materie contemplate dalla revisione». Il Parlamento europeo parteciperà a tutte le fasi di seguito formale secondo le procedure pertinenti e nel pieno rispetto dei suoi diritti riconosciuti.

2.

Nel quadro del processo di consultazione e di riflessione che deve condurre alla preparazione della revisione, la Commissione si impegna a tenere conto dello scambio di vedute approfondito che avrà con il Parlamento europeo al momento di analizzare la situazione. La Commissione prende inoltre atto dell'intenzione del Parlamento europeo di chiedere una conferenza che coinvolga quest'ultimo e i parlamenti nazionali per riesaminare il sistema delle risorse proprie. Essa considererà l'esito di tale conferenza un contributo nel quadro del processo di consultazione di cui sopra. È inteso che le proposte della Commissione verranno formulate sotto sua esclusiva responsabilità.

4.   DICHIARAZIONE SUL CONTROLLO DEMOCRATICO E SULLA COERENZA DELLE AZIONI ESTERNE

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione riconoscono l'esigenza di una razionalizzazione dei vari strumenti per le azioni esterne. Essi convengono che tale razionalizzazione degli strumenti dovrebbe migliorare la coerenza e la rapidità di reazione delle azioni dell'Unione europea senza però incidere sui poteri dell'autorità legislativa — in particolare sul suo controllo politico delle scelte strategiche — o di quella di bilancio. I regolamenti pertinenti dovrebbero rispecchiare tali principi e includere, se del caso, il contenuto politico necessario nonché una ripartizione indicativa delle risorse e, se necessario, una clausola di revisione che preveda una valutazione dell'attuazione del regolamento, al più tardi dopo tre anni.

Nel quadro degli atti legislativi di base adottati secondo la procedura di codecisione, la Commissione informerà e consulterà sistematicamente il Parlamento europeo e il Consiglio inviando progetti di documenti strategici nazionali, regionali o tematici.

Quando il Consiglio decide sul passaggio di candidati potenziali allo status di candidati in fase di preadesione, durante il periodo coperto dall'accordo interistituzionale, la Commissione sottoporrà a revisione e comunicherà al Parlamento europeo e al Consiglio un quadro indicativo pluriennale ai sensi dell'articolo 4 e del regolamento che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA), per tenere conto del fabbisogno di spesa derivante da tale passaggio.

Nel progetto preliminare di bilancio la Commissione fornirà una nomenclatura che garantisca le prerogative dell'autorità di bilancio per le azioni esterne.

5.   DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE SUL CONTROLLO DEMOCRATICO E LA COERENZA DELLE AZIONI ESTERNE

La Commissione si impegna a mantenere un dialogo regolare con il Parlamento europeo sul contenuto dei progetti di documenti strategici nazionali, regionali o tematici e a tenere debitamente conto della posizione del Parlamento europeo nell'attuazione delle strategie.

Il dialogo comprende una discussione sul passaggio dei candidati potenziali allo status di candidati in fase di preadesione durante il periodo coperto dal presente accordo.

6.   DICHIARAZIONE SULLA REVISIONE DEL REGOLAMENTO FINANZIARIO

Nel quadro della revisione del regolamento finanziario, le istituzioni si impegnano a migliorare l'esecuzione del bilancio e a incrementare la visibilità e i vantaggi del finanziamento della Comunità per i cittadini senza mettere in questione i progressi compiuti con la rifusione del regolamento finanziario del 2002. Durante la fase finale dei negoziati sulla revisione del regolamento finanziario e delle modalità di esecuzione, esse cercheranno anche, per quanto possibile, di trovare un giusto equilibrio fra tutela degli interessi finanziari, principio di proporzionalità dei costi amministrativi e facilità di comprensione e applicazione delle procedure.

La revisione del regolamento finanziario verrà effettuata sulla base di una proposta modificata della Commissione secondo la procedura di concertazione prevista dalla dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione del 4 marzo 1975, nello stesso spirito che ha consentito un accordo nel 2002. Le istituzioni si adopereranno anche per una cooperazione interistituzionale stretta e costruttiva finalizzata a un'agevole adozione delle modalità di esecuzione, nell'ottica di semplificare le procedure di finanziamento, garantendo al tempo stesso un'elevata tutela degli interessi finanziari della Comunità.

Il Parlamento europeo e il Consiglio sono determinati a concludere i negoziati sul regolamento finanziario al fine di consentirne l'entrata in vigore, se possibile, il 1o gennaio 2007.

7.   DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE SULLA REVISIONE DEL REGOLAMENTO FINANZIARIO

Nel quadro della revisione del regolamento finanziario, la Commissione si impegna a quanto segue:

informare il Parlamento europeo e il Consiglio se, in una proposta di atto legislativo, essa ritiene necessario discostarsi dalle disposizioni del regolamento finanziario e indicarne le motivazioni specifiche;

garantire che, per le proposte legislative importanti e per tutte le loro modifiche sostanziali, vengano condotte valutazioni regolari dell'impatto legislativo, tenendo in debito conto i principi di sussidiarietà e proporzionalità.

8.   DICHIARAZIONE SUI NUOVI STRUMENTI FINANZIARI

Il Parlamento europeo e il Consiglio invitano la Commissione e la Banca europea per gli investimenti (BEI), nelle rispettive sfere di competenza, a formulare proposte:

in conformità alle conclusioni del Consiglio europeo del dicembre 2005, per rafforzare la capacità della BEI di fornire prestiti e garanzie alla ricerca e allo sviluppo con un importo supplementare pari a un massimo di 10 miliardi euro nel periodo 2007-2013, con un contributo BEI di importo fino a 1 miliardo euro proveniente da riserve per il finanziamento con componenti di ripartizione del rischio;

rafforzare gli strumenti a favore delle reti transeuropee (TEN) e delle piccole e medie imprese fino a un importo approssimativo di prestiti e garanzie pari rispettivamente a 20 miliardi euro e 30 miliardi euro con un contributo BEI di importo massimo rispettivamente di 0,5 miliardi euro a partire dalle riserve (TEN) e 1 miliardo euro (Competitività e innovazione).

9.   DICHIARAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO SULLA MODULAZIONE VOLONTARIA

Il Parlamento europeo prende atto delle conclusioni del Consiglio europeo del dicembre 2005 in materia di modulazione volontaria, dalla spesa relativa al mercato e dai pagamenti diretti della politica agricola comune allo sviluppo rurale fino a un massimo del 20 %, e di riduzioni per le spese relative al mercato. Quando stabilirà le disposizioni dettagliate di tale modulazione negli atti giuridici pertinenti, il Parlamento europeo valuterà la fattibilità di tali disposizioni rispetto ai principi UE, come ad esempio le norme in materia di concorrenza; attualmente il Parlamento europeo mantiene una riserva sulla propria posizione in merito all'esito della procedura. Esso ritiene che sarebbe opportuno valutare la questione del cofinanziamento dell'agricoltura nel contesto della revisione 2008-09.

10.   DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE SULLA MODULAZIONE VOLONTARIA

La Commissione prende atto del punto 62 delle conclusioni del Consiglio europeo del dicembre 2005 in base a cui gli Stati membri possono trasferire fino a un massimo del 20 % degli importi che avanzano loro dalla spesa relativa al mercato e dai pagamenti diretti.

Nello stabilire le disposizioni dettagliate di tale modulazione negli atti giuridici pertinenti, la Commissione si sforzerà di rendere possibile la modulazione volontaria, sforzandosi al tempo stesso di garantire che tale meccanismo rispecchi quando più fedelmente possibile le norme di base che disciplinano la politica di sviluppo rurale.

11.   DICHIARAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO SU NATURA 2000

Il Parlamento europeo esprime la propria preoccupazione quanto alle conclusioni del Consiglio europeo del dicembre 2005 sulla riduzione della spesa relativa allo sviluppo rurale della politica agricola comune e le sue ripercussioni sul cofinanziamento comunitario di Natura 2000. Invita la Commissione a valutare le conseguenze di tali disposizioni prima di formulare nuove proposte. Ritiene che si dovrebbe riconoscere la dovuta priorità all'integrazione di Natura 2000 nei Fondi strutturali e nello sviluppo rurale. In quanto autorità legislativa, mantiene attualmente una riserva sulla propria posizione in merito all'esito della procedura.

12.   DICHIARAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO SUL COFINANZIAMENTO PRIVATO E SULL'IVA A FAVORE DELLA COESIONE PER LA CRESCITA E L'OCCUPAZIONE

Il Parlamento europeo prende atto delle conclusioni del Consiglio europeo del dicembre 2005 sull'applicazione della disposizione «n + 3 »per il disimpegno automatico su base transitoria; esso invita la Commissione, al momento di definire le disposizioni dettagliate per l'applicazione di tale normativa, a garantire norme comuni per il cofinanziamento privato e l'IVA a favore della coesione per la crescita e l'occupazione.

13.   DICHIARAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO SUL FINANZIAMENTO DELLO SPAZIO DI LIBERTÀ, SICUREZZA E GIUSTIZIA

Il Parlamento europeo ritiene che, al momento della presentazione del progetto preliminare di bilancio, la Commissione dovrebbe fornire una stima accurata delle attività programmate per la libertà, la sicurezza e la giustizia e che il finanziamento di tali attività dovrebbe essere discusso nel quadro delle procedure previste all'allegato II dell'accordo interistituzionale.


(1)  GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1.

(2)  GU C 283 del 20.11.2002, pag. 1.

(3)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(4)  GU C 89 del 22.4.1975, pag. 1.

(5)  Le spese per le pensioni che rientrano nel massimale di questa rubrica sono calcolate al netto dei contributi del personale al regime pertinente, entro il limite di 500 milioni di euro a prezzi 2004 per il periodo 2007-2013.

P6_TA(2006)0211

Miglioramento delle prestazioni ambientali del sistema di trasporto merci («Marco Polo II») ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il secondo programma «Marco Polo »relativo alla concessione di contributi finanziari comunitari per migliorare le prestazione ambientali del sistema di trasporto merci (Marco Polo II) (COM(2004)0478 — C6-0088/2004 — 2004/0157(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2004)0478) (1),

visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 71, paragrafo 1, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0088/2004),

visto l'articolo 51 del proprio regolamento,

visti la relazione della commissione per i trasporti e il turismo e il parere della commissione per i bilanci (A6-0408/2005),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il proprio Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

P6_TC1-COD(2004)0157

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 17 maggio 2006 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. …/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il secondo programma «Marco Polo »relativo alla concessione di contributi finanziari comunitari per migliorare le prestazione ambientali del sistema di trasporto merci (Marco Polo II) e abroga il regolamento (CE) n. 1382/2003

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 71, paragrafo 1, e l'articolo 80, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (3),

considerando quanto segue:

(1)

Il Libro bianco della Commissione sulla politica comune dei trasporti del settembre 2001 sottolinea lo sviluppo dell'intermodalità quale strumento pratico ed efficace per raggiungere un sistema di trasporto equilibrato e propone sia lo sviluppo delle autostrade del mare, opzioni intermodali marittime integrate di alta qualità, sia un impiego più intensivo del trasporto ferroviario e per vie d'acqua interne, come elementi fondamentali di questa strategia. Il Consiglio europeo tenutosi a Göteborg il 15 e 16 giugno 2001 ha dichiarato che la modifica dell'equilibrio tra le modalità di trasporto è al centro della strategia per uno sviluppo sostenibile. Inoltre, nella riunione tenutasi a Barcellona il 15 e 16 marzo 2002 il Consiglio europeo ha sottolineato la necessità di ridurre la congestione nelle strozzature del traffico in numerose regioni menzionando in particolare le Alpi, i Pirenei e il Mar Baltico. Quest'ultima precisazione indica che le linee marittime delle autostrade del mare costituiscono parte integrante e importante della rete transeuropea dei trasporti. Un programma di sostegno dell'intermodalità orientato al mercato rappresenta uno strumento centrale per sviluppare ulteriormente l'intermodalità e dovrebbe sostenere in modo specifico la creazione delle autostrade del mare, garantendo anche un miglioramento della coesione economica, sociale e territoriale, nonché del trasporto ferroviario e per vie d'acqua interne.

(2)

In assenza di un'azione risoluta, il trasporto di merci complessivo su strada in Europa dovrebbe crescere di oltre il 60 % entro il 2013. L'effetto sarebbe un aumento previsto del trasporto internazionale di merci su strada durante il periodo 2007-2013 di 20,5 miliardi di tonnellate/km l'anno per venticinque Stati membri dell'Unione europea, con conseguenze negative in termini di ulteriori costi per infrastrutture stradali, incidenti, congestione del traffico, inquinamento locale e globale, affidabilità della catena di approvvigionamento, della logistica e di danni ambientali.

(3)

Per affrontare questo aumento del trasporto stradale di merci è necessario utilizzare maggiormente il trasporto marittimo a corto raggio, il trasporto ferroviario e per vie d'acqua interne ed incentivare nuove poderose iniziative del settore dei trasporti e della logistica, quali ad esempio lo sviluppo di innovazioni tecniche del materiale rotabile, per ridurre la congestione stradale.

(4)

Il programma istituito dal regolamento (CE) n. 1382/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativo alla concessione di contributi finanziari comunitari destinati a migliorare le prestazioni ambientali del sistema di trasporto merci («programma Marco Polo») (4) dovrebbe quindi essere rafforzato con nuove azioni, finalizzate alla riduzione effettiva del trasporto internazionale su strada. La Commissione ha proposto quindi un programma più ambizioso, in seguito denominato «programma Marco Polo II »o «il programma», volto a potenziare l'intermodalità, a ridurre la congestione stradale e a migliorare le prestazioni ambientali del sistema di trasporto merci nella Comunità. Per realizzare tale obiettivo il programma dovrebbe prevedere azioni di sostegno destinate al settore del trasporto merci, della logistica e ad altri mercati rilevanti, con particolare enfasi sulle piccole e medie imprese (PMI). Esso dovrebbe contribuire a trasferire per lo meno l'atteso aumento complessivo del traffico internazionale di merci su strada, ma preferibilmente un volume superiore, verso il trasporto marittimo a corto raggio, il trasporto ferroviario e per vie d'acqua interne, o una combinazione di questi modi di trasporto, dove i percorsi stradali siano i più brevi possibili. Il programma Marco Polo istituito dal regolamento (CE) n. 1382/2003 dovrebbe essere quindi sostituito.

(5)

Il programma Marco Polo II prevede diversi tipi di azioni, che dovranno contribuire a un trasferimento modale misurabile e sostenibile e ad una migliore cooperazione nel mercato intermodale. Inoltre, le iniziative previste dal programma Marco Polo II dovranno anche contribuire ad una reale riduzione del trasporto internazionale di merci su gomma.

(6)

Le azioni che saranno finanziate dal programma Marco Polo II dovrebbero esplicarsi in un ambito geografico internazionale. Per riflettere la dimensione europea delle azioni, i progetti dovrebbero essere presentati da imprese stabilite in paesi diversi sotto forma di un consorzio che presenti un'azione. I soggetti di diritto pubblico possono far parte di tale consorzio, quando intervengono in attività economiche, conformemente alle loro legislazioni nazionali.

(7)

I candidati dovrebbero essere in grado di presentare progetti nuovi o, se del caso, già esistenti che soddisfino al meglio le attuali esigenze di mercato. È opportuno non scoraggiare progetti accettabili, in particolare quelli che tengono conto delle esigenze delle PMI, introducendo una definizione eccessivamente restrittiva delle azioni ammissibili.

(8)

Vi possono essere casi in cui lo sviluppo di un servizio esistente può produrre benefici pari o superiori in termini di ulteriore trasferimento modale, di qualità, di vantaggi ambientali e redditività rispetto all'avviamento di un nuovo servizio che comporta una spesa significativa.

(9)

Per essere trasparente, obiettivo e chiaramente limitato, l'aiuto per la fase di avviamento delle azioni di trasferimento modale dovrebbe, ad esempio, fare riferimento alle economie di costi per la società generata dal trasferimento verso il trasporto marittimo a corto raggio, il trasporto ferroviario e per vie d'acqua interne anziché il solo trasporto su strada. Per questo motivo, il presente regolamento dovrebbe prevedere un contributo finanziario indicativo per tonnellate di merci per chilometro di merci trasportate.

(10)

L'assistenza finanziaria comunitaria basata sulle tonnellate per chilometro trasferite dal modo stradale al trasporto marittimo a corto raggio, al trasporto ferroviario o per vie d'acqua interne, oppure basata sulla riduzione delle tonnellate per chilometro o dei veicoli per chilometro di trasporto merci su strada dovrebbe essere regolabile in modo da premiare i progetti di elevata qualità o i progetti che dimostrino di apportare un effettivo beneficio ambientale.

(11)

In sede di attribuzione dei fondi è opportuno prestare particolare attenzione alle zone sensibili e alle zone metropolitane rientranti nell'ambito geografico di applicazione del programma.

(12)

È opportuno che i risultati di tutte le azioni del programma siano adeguatamente divulgati, per garantirne pubblicità, trasparenza e lo scambio delle migliori pratiche.

(13)

Nel corso della procedura di selezione e per tutta la durata dei progetti è necessario assicurare che le azioni selezionate contribuiscano effettivamente alla politica comune dei trasporti e non provochino distorsioni della concorrenza contrarie all'interesse comune. La Commissione dovrebbe pertanto valutare l'attuazione di entrambi i programmi. Entro il 30 giugno 2007 essa dovrebbe presentare la relazione di valutazione dei risultati del programma Marco Polo per il periodo 2003-2006.

(14)

Le azioni non dovrebbero dar luogo a distorsioni della concorrenza, in particolare tra i modi di trasporto diversi da quello stradale o nell'ambito di ciascun modo alternativo, in misura contraria all'interesse comune. É opportuno evitare accuratamente tali distorsioni, in modo che le azioni contribuiscano a trasferire il traffico merci dal trasporto stradale verso modi alternativi piuttosto che sottrarre merci a servizi esistenti di trasporto ferroviario, di trasporto marittimo a corto raggio o per vie d'acqua interne.

(15)

Poiché lo scopo del programma Marco Polo II non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, considerata la sua portata, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale scopo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(16)

Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (5).

(17)

Il presente regolamento stabilisce per tutta la durata del programma, una dotazione finanziaria che costituisce per l'autorità di bilancio il riferimento privilegiato nel corso della procedura di bilancio annuale ai sensi del punto 37 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 concluso tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (6).

(18)

Per garantire la continuità e la trasparenza del programma Marco Polo dovrebbero essere stabilite disposizioni transitorie relative ai contratti e alla procedura di selezione,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce uno strumento finanziario, in seguito denominato «il programma Marco Polo II »o «il programma», volto a ridurre la congestione stradale, a migliorare le prestazioni ambientali del sistema di trasporto e a potenziare il trasporto intermodale, contribuendo in tal modo ad un sistema di trasporti efficace e sostenibile che dia valore aggiunto all'UE, senza conseguenze negative per la coesione economica, sociale o territoriale. Il programma ha durata dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 e la sua finalità è il trasferimento, entro la fine del programma, di una parte sostanziale del previsto aumento aggregato annuo del traffico merci internazionale su strada, misurato in tonnellate/chilometro, verso il trasporto marittimo a corto raggio, il trasporto ferroviario e per vie d'acqua interne o una combinazione di modi di trasporto in cui i percorsi stradali sono i più brevi possibili.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a)

«azione»: qualunque progetto eseguito da imprese, che contribuisca a ridurre la congestione nel sistema del trasporto merci su strada e/o a migliorare le prestazioni ambientali del sistema dei trasporti nel territorio degli Stati membri o dei paesi partecipanti; azioni catalizzatrici, azioni di trasferimento fra modi e azioni comuni di apprendimento possono comprendere vari progetti coordinati fra di loro;

b)

«azione catalizzatrice»: qualsiasi azione innovativa volta a superare importanti barriere strutturali nella Comunità presenti nel mercato del trasporto merci che ostacolano il buon funzionamento dei mercati, la competitività del trasporto marittimo a corto raggio, del trasporto ferroviario o per vie d'acqua interne e/o l'efficienza della catena dei trasporti che fa ricorso a tali modi, inclusa la modifica o la creazione delle infrastrutture ausiliarie; ai fini della presente definizione per dette «barriere strutturali »si intendono qualsiasi ostacolo reale, non temporaneo né di natura regolamentare che impediscono il buon funzionamento della catena del trasporto merci;

c)

«azione autostrade del mare»: qualsiasi azione innovativa intesa a trasferire direttamente il traffico merci dalla strada al trasporto marittimo a corto raggio o ad una combinazione di trasporto marittimo a corto raggio con altri modi di trasporto, in cui i percorsi stradali siano più corti possibile; azioni di questo tipo possono comprendere la modifica o la creazione delle infrastrutture ausiliarie necessarie per realizzare un servizio di trasporto intermodale marittimo di grande volume e con frequenza elevata. L'azione comprende preferibilmente l'impiego delle modalità di trasporto più ecologiche, quali le vie d'acqua interne e le ferrovie per il trasporto di merci nell'hinterland e servizi integrati porta a porta; se possibile, andrebbero integrate anche le risorse delle regioni ultraperiferiche;

d)

«azione di trasferimento fra modi»: qualsiasi azione intesa, in maniera diretta, misurabile, sostanziale ed immediata, a trasferire il traffico dalla strada al trasporto marittimo a corto raggio, al trasporto ferroviario e per vie d'acqua interne o a una combinazione di modi di trasporto in cui i percorsi stradali sono i più brevi possibile, e diversa dalle azioni catalizzatrici incluse, se del caso, le azioni in cui il trasferimento tra modi è originato dallo sviluppo di un servizio esistente; la Commissione esamina la possibilità di assicurare un sostegno ai progetti di infrastrutture ausiliarie;

e)

«azione di riduzione del traffico»: qualsiasi azione innovativa integrante il trasporto nelle logistiche di produzione per evitare il trasporto su strada di un'elevata percentuale di merci, senza ripercussioni negative sulle capacità globali di produzione o sull'occupazione; questo tipo di azioni può comprendere la modifica o la creazione di infrastrutture ausiliari e di impianti;

f)

«azione comune di apprendimento»: qualsiasi azione volta a migliorare la cooperazione, al fine di ottimizzare in maniera strutturale i metodi e le procedure di lavoro nella catena del trasporto merci, tenuto conto delle esigenze logistiche;

g)

«azione innovativa»: qualsiasi azione caratterizzata da elementi precedentemente assenti in un determinato mercato;

h)

«infrastruttura ausiliaria»: l'infrastruttura necessaria e sufficiente per la realizzazione degli obiettivi delle azioni, compresi gli impianti merci- passeggeri;

i)

«misure di accompagnamento»: qualsiasi misura preparatoria o di sostegno alle azioni in atto o pianificate, fra cui le attività di diffusione, quelle di valutazione e monitoraggio del progetto e quelle di raccolta ed analisi di dati statistici; le misure legate alla commercializzazione di prodotti, processi o servizi, nonché alle attività promozionali e di marketing non sono considerate misure di accompagnamento;

j)

«misura preparatoria»: qualsiasi misura che prepara un'azione catalizzatrice, un'autostrada del mare o un'azione per la riduzione del traffico, come studi di fattibilità tecnica, operativa o finanziaria e prove di impianti;

k)

«impresa»: qualunque soggetto che svolga un'attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica e dalle sue fonti di finanziamento;

l)

«consorzio»: qualunque accordo in base al quale almeno due imprese eseguono congiuntamente un'azione condividendone i rischi;

m)

«tonnellata per chilometro»: il trasporto di una tonnellata di merci, o il suo equivalente volumetrico, per la distanza di un chilometro;

n)

«veicolo per chilometro»: il trasporto di un autocarro, carico o vuoto, per la distanza di un chilometro.

o)

«paese terzo vicino»: qualunque Stato non membro dell'Unione europea che ha una frontiera comune con l'Unione europea o che si affaccia su un mare chiuso o semichiuso confinante con l'Unione europea;

Articolo 3

Ambito di applicazione

1.   Il programma si applica ad azioni:

a)

che riguardano il territorio di almeno due Stati membri, o

b)

che riguardano il territorio di almeno uno Stato membro e quello di un paese terzo vicino.

2.   Nel caso di azioni che riguardano il territorio di un paese terzo, i costi generati nel territorio di tale paese non sono finanziati dal programma, tranne nelle fattispecie di cui ai paragrafi 3 e 4.

3.   Il programma è aperto alla partecipazione dei paesi candidati all'adesione all'Unione europea. Detta partecipazione è disciplinata dalle condizioni previste dagli accordi di associazione con tali paesi e in base alle regole stabilite dalla decisione del Consiglio di associazione per ciascun paese interessato.

4.   Il programma è aperto inoltre alla partecipazione dei paesi dell'EFTA e del SEE e dei paesi terzi vicini, sulla base di stanziamenti supplementari e secondo procedure da concordare con tali paesi.

CAPO II

PROPONENTI ED AZIONI AMMISSIBILI

Articolo 4

Richiedenti ammissibili

1.   Le azioni sono presentate da un consorzio composto da due o più imprese stabilite in almeno due diversi Stati membri o in almeno uno Stato membro e un paese terzo vicino, o, nel caso di un collegamento di trasporto con un paese terzo vicino, e in via eccezionale, da una impresa stabilita in uno Stato membro.

2.   Le imprese stabilite al di fuori di uno dei paesi partecipanti di cui all'articolo 3, paragrafi 3 e 4, possono essere associate ai progetti, ma non possono in alcun caso beneficiare dei finanziamenti comunitari previsti dal programma.

Articolo 5

Azioni ammissibili e condizioni di finanziamento

1.   Possono essere finanziate dal programma le seguenti azioni:

a)

azioni catalizzatrici, con specifico riferimento a quelle volte a migliorare le sinergie nei settori ferroviario, delle vie d'acqua interne e del trasporto marittimo a corto raggio, comprese le autostrade del mare, mediante un miglior utilizzo delle infrastrutture esistenti;

b)

azioni per le autostrade del mare; all'interno dell'Unione europea queste azioni utilizzano le reti transeuropee di cui alla decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 1996, sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (7);

c)

le azioni di trasferimento fra modi;

d)

azioni per la riduzione del traffico;

e)

azioni comuni di apprendimento.

2.   Le specifiche condizioni per l'erogazione dei contributi e altre disposizioni relative alle diverse azioni sono riportate nell'allegato I. Le condizioni per l'erogazione dei contributi per le infrastrutture ausiliarie ai sensi dell'articolo 2, lettera h) sono riportate nell'allegato II.

3.   Il contributo finanziario comunitario si basa su contratti negoziati fra la Commissione e il beneficiario. I termini e le condizioni di tali contratti mantengono, per quanto possibile, i costi finanziari e amministrativi al minimo, ad esempio agevolando la concessione di garanzie bancarie vantaggiose per le imprese, conformi alle norme e ai regolamenti applicabili, in particolare al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (8), onde assicurare la massima efficacia e flessibilità amministrative.

4.   Senza pregiudicare gli obiettivi generali di cui all'articolo 1, le priorità annuali nell'invito a presentare candidature per le azioni catalizzatrici e le azioni comuni di apprendimento sono fissati e, se necessario, rivisti dalla Commissione, assistita dal comitato di cui all'articolo 10, e secondo la procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2.

Articolo 6

Disposizioni procedurali dettagliate

Le disposizioni procedurali dettagliate per la presentazione delle domande e la selezione delle azioni previste dal programma sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2.

Articolo 7

Aiuti di Stato

Il contributo finanziario comunitario alle azioni contemplate dal programma non impedisce la concessione alle stesse di aiuti di Stato a livello nazionale, regionale o locale purché, tali aiuti siano compatibili con il regime degli aiuti di Stato prescritto dal trattato e nei limiti cumulativi fissati per i singoli tipi di azione di cui all'allegato I. L'ammontare complessivo dell'aiuto concesso sotto forma di aiuto di Stato e il contributo finanziario comunitario alle infrastrutture ausiliarie non deve superare il 50 % dei costi ammissibili.

CAPO III

PRESENTAZIONE E SELEZIONE DELLE AZIONI

Articolo 8

Presentazione delle azioni

Le azioni sono presentate alla Commissione nell'osservanza delle disposizioni procedurali dettagliate adottate a norma dell'articolo 6. La presentazione contiene tutte le informazioni necessarie per consentire alla Commissione di procedere alla selezione a norma dell'articolo 9.

Articolo 9

Selezione delle azioni ai fini della concessione del contributo finanziario

Le azioni presentate sono valutate dalla Commissione. Nella selezione delle azioni ai fini della concessione del contributo finanziario ai sensi del programma, la Commissione tiene conto di quanto segue:

a)

degli obiettivi di cui all'articolo 1;

b)

se del caso, delle condizioni stabilite negli allegati I e II;

c)

del contributo delle azioni finalizzate alla riduzione della congestione stradale;

d)

dei benefici ambientali delle azioni, compreso il loro contributo alla riduzione delle incidenze ambientali negative causate dal trasporto marittimo a breve distanza, dal trasporto ferroviario e per vie d'acqua interne. Attenzione specifica sarà data ai progetti che prescrivono requisiti più severi di quelli previsti dalla normativa ambientale in vigore;

e)

della complessiva sostenibilità delle azioni.

La decisione sulla concessione del contributo finanziario è adottata secondo la procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2.

La Commissione informa i beneficiari delle decisioni adottate.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 10

Comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 11

Bilancio

La dotazione finanziaria per l'esecuzione del programma Marco Polo II, per il periodo tra il 1o gennaio 2007 e il 31 dicembre 2013, è pari a 400 000 000 euro (9).

Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti del quadro finanziario.

Articolo 12

Accantonamenti per le misure di accompagnamento e la valutazione del programma

Una percentuale non superiore al 5 % dei fondi previsti dal presente regolamento è accantonata per finanziare le misure di accompagnamento e la valutazione indipendente dell'attuazione dell'articolo 5.

Articolo 13

Protezione degli interessi finanziari delle Comunità europee

1.   La Commissione garantisce che nella realizzazione delle azioni finanziate ai sensi del presente regolamento siano tutelati gli interessi finanziari delle Comunità europee, applicando misure preventive contro frodi, corruzione e qualsivoglia altro tipo di attività illegale, eseguendo controlli efficaci e procedendo al recupero delle somme indebitamente versate e, nel caso in cui siano constatate irregolarità, applicando sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari della Comunità (10), al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (11) e al regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) (12).

2.   Per le azioni finanziate a norma del presente regolamento, la nozione di irregolarità di cui all'articolo 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 comprende qualsiasi violazione di disposizioni comunitarie o l'inadempienza contrattuale derivante da un atto o un'omissione di un operatore economico che ha o che potrebbe avere l'effetto di pregiudicare con una spesa ingiustificata il bilancio generale dell'Unione europea o i bilanci che essa gestisce.

3.   I contratti e gli accordi, come pure gli accordi con paesi terzi partecipanti, risultanti dal presente regolamento, devono prevedere in particolare la supervisione e il controllo finanziario della Commissione o di un rappresentante da essa autorizzato e verifiche contabili della Corte dei conti, se del caso, in loco.

Articolo 14

Valutazione

1.   La Commissione informa il comitato almeno due volte all'anno dell'esecuzione finanziaria del programma e fornisce un aggiornamento dello stato di tutte le azioni finanziate dal programma.

La Commissione effettua una valutazione a metà percorso e una valutazione finale del programma per stimare il suo contributo agli obiettivi della politica comunitaria dei trasporti e l'utilizzo effettivo degli stanziamenti.

2.   Entro il 30 giugno 2007 la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione di valutazione dei risultati ottenuti dal programma Marco Polo nel periodo 2003-2006. Se la relazione rivela che sono necessari adeguamenti del programma Marco Polo II, la Commissione presenta delle proposte in merito.

Articolo 15

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 1382/2003 è in tal modo abrogato con effetto dal … (13).

I contratti relativi alle azioni realizzate nell'ambito del regolamento (CE) n. 1382/2003 continueranno ad essere disciplinati da detto regolamento fino al loro completamento operativo e finanziario. Tutto il procedimento di valutazione e di selezione relativo all'anno 2006 è disciplinato altresì dal regolamento (CE) n. 1382/2003 anche nel caso in cui esso si concluda nel 2007.

Articolo 16

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il … (13).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì …

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  GU C 234 del 22.9.2005, pag. 19.

(2)  Parere espresso il … (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3)  Parere del Parlamento europeo del 17 maggio 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del …

(4)  GU L 196 del 2.8.2003, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 788/2004 (GU L 138 del 30.4.2004, pag. 17).

(5)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

(6)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(7)  GU L 228 del 9.9.1996, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dalla decisione n. 884/2004/CE (GU L 167 del 30.4.2004, pag. 1).

(8)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(9)  L'importo si basa sulle cifre del 2004 ed è soggetto ad adeguamento tecnico per tener conto dell'inflazione.

(10)  GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.

(11)  GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

(12)  GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

(13)  Venti giorni dopo la pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

ALLEGATO I

CONDIZIONI DI FINANZIAMENTO E REQUISITI DI CUI ALL'ARTICOLO 5, PARAGRAFO 2

Tipo di azione

A. Azioni catalizzatrici

B. Autostrade del mare

C. Trasferimento modale

D. Azioni di riduzione del traffico

E. Azioni comuni di apprendimento

 

Articolo 5, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 5, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 5, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 5, paragrafo 1, lettera d)

Articolo 5, paragrafo 1, lettera e)

1.

Condizioni di finanziamento

a)

l'azione catalizzatrice raggiunge i propri obiettivi entro 60 mesi al massimo e in seguito resta redditizia, come previsto da un piano d'impresa realistico.

a)

l'azione delle autostrade del mare (AdM) raggiunge i propri obiettivi entro 60 mesi al massimo e in seguito resta redditizia, come previsto da un piano d'impresa realistico.

a)

l'azione di trasferimento modale raggiunge i propri obiettivi entro 36 mesi al massimo e risulti in seguito autonomamente redditizia, come previsto da un piano d'impresa realistico.

a)

l'azione raggiunge i propri obiettivi entro 60 mesi al massimo e in seguito resta redditizia, come previsto da un piano d'impresa realistico.

a)

l'azione comune di apprendimento porta ad un miglioramento dei servizi commerciali offerti sul mercato, in particolare promuovendo e/o facilitando la riduzione del traffico e il trasferimento modale dalla strada al trasporto marittimo a corto raggio, al trasporto ferroviario e per vie d'acqua interne migliorando la cooperazione e condividendo le conoscenze con durata massima di 24 mesi.

 

b)

l'azione catalizzatrice presenta carattere innovativo a livello europeo, in termini di logistica, tecnologia, metodi, attrezzature, prodotti, infrastrutture o servizi forniti.

b)

l'azione AdM è innovativa a livello europeo, in termini di logistica, tecnologia, metodi, attrezzature, prodotti, infrastrutture o servizi forniti; saranno tenuti in considerazione anche l'alta qualità del servizio, la semplificazione delle procedure e delle ispezioni, la conformità con le norme di sicurezza tecnica-operativa e del personale, la facilità di accesso ai porti, l'efficienza dei collegamenti con l'hinterland e la flessibilità e l'efficienza dei servizi portuali.

b)

l'azione di trasferimento modale non comporta distorsioni di concorrenza nei mercati interessati, in particolare fra modi di trasporto alternativi al solo trasporto su strada o nell'ambito di ciascuno di essi, in misura contraria all'interesse comune.

b)

l'azione presenta carattere innovativo a livello europeo, in termini di integrazione della logistica di produzione nella logistica dei trasporti.

b)

l'azione presenta carattere innovativo a livello europeo.

 

c)

l'azione catalizzatrice realizza un trasferimento modale effettivo misurabile e sostenibile dal trasporto su gomma a quello marittimo a corto raggio, al trasporto ferroviario e per vie d'acqua interne.

c)

l'azione AdM si prefigge di incoraggiare il trasporto marittimo a corto raggio delle merci mediante servizi intermodali molto frequenti capaci di movimentare volumi molto elevati di merci, compresi, ove opportuno, i servizi combinati di trasporto o una combinazione tra trasporto marittimo a corto raggio e altri modi di trasporto che rendano più corti possibili i percorsi stradali. L'azione dovrebbe preferibilmente comprendere servizi integrati interni di trasporto merci su ferrovia e/o lungo le vie d'acqua interne.

c)

l'azione di trasferimento modale propone un progetto realistico che fissa tappe precise per il raggiungimento degli obiettivi.

c)

l'azione ha il fine di incoraggiare una maggiore efficienza del trasporto internazionale di merci nei mercati europei, senza ostacolare la crescita economica, focalizzandosi sulla modificazione della produzione e/o dei processi di distribuzione; per dar luogo a distanze minori, a carichi più elevati, a un minor numero di viaggi a vuoto, a una riduzione dei flussi di rifiuti, a una riduzione del volume e/o del peso e a qualsiasi altra iniziativa idonea a ridurre significativamente il traffico merci su strada, senza compromettere le capacità generali di produzione o di impiego.

c)

l'azione non comporta distorsioni di concorrenza nei mercati interessati, in particolare fra modi di trasporto alternativi al solo trasporto su strada o nell'ambito di ciascuno di essi, in misura contraria all'interesse comune.

 

d)

l'azione catalizzatrice propone un progetto realistico che fissa tappe precise per il raggiungimento degli obiettivi e determina la necessità degli interventi di indirizzo e controllo della Commissione.

d)

è previsto che l'azione AdM realizzi un trasferimento modale effettivo misurabile e sostenibile dal trasporto su gomma al trasporto marittimo a corto raggio, alle vie d'acqua interne o al trasporto ferroviario.

d)

qualora l'azione si avvalga di servizi forniti da terzi che non fanno parte del consorzio, il proponente fornisce la prova di una procedura trasparente, obiettiva e non discriminatoria di selezione dei servizi pertinenti.

d)

l'azione ha il fine di condurre a una riduzione del traffico effettiva, misurabile e sostenibile pari almeno al 10 % del volume attuale di merci misurato in tonnellate/chilometro o veicoli/chilometri.

d)

l'azione comune di apprendimento propone un progetto realistico che fissa tappe precise per il raggiungimento degli obiettivi e identifichi la necessità dell'intervento regolatore della Commissione.

 

e)

l'azione catalizzatrice non comporta distorsioni di concorrenza nei mercati interessati, in particolare fra modi di trasporto alternativi al solo trasporto su strada o nell'ambito di ciascuno di essi, in misura contraria all'interesse comune.

e)

l'azione AdM propone un progetto realistico che fissa tappe precise per il raggiungimento degli obiettivi e determina la necessità degli interventi di indirizzo e controllo della Commissione.

 

e)

l'azione propone un piano realistico precisando le tappe concrete previste per raggiungere i suoi obiettivi e determinare la necessità degli interventi di indirizzo e controllo della Commissione.

 

 

f)

qualora l'azione si avvalga di servizi forniti da terzi che non fanno parte del consorzio, il proponente fornisce la prova di una procedura trasparente, obiettiva e non discriminatoria di selezione dei servizi pertinenti.

f)

l'azione AdM non comporta distorsioni di concorrenza nei mercati interessati, in particolare fra modi di trasporto alternativi al solo trasporto su strada o nell'ambito di ciascuno di essi, in misura contraria all'interesse comune.

 

f)

l'azione non comporta distorsioni di concorrenza nei mercati interessati, in particolare fra modi di trasporto alternativi al solo trasporto su strada o nell'ambito di ciascuno di essi, in misura contraria all'interesse comune.

 

 

 

g)

qualora l'azione AdM si avvalga di servizi forniti da terzi che non fanno parte del consorzio, il proponente fornisce la prova di una procedura trasparente, obiettiva e non discriminatoria di selezione dei servizi pertinenti.

 

g)

qualora l'azione di riduzione del traffico si avvalga di servizi forniti da terzi che non fanno parte del consorzio, il proponente fornisce la prova di una procedura trasparente, obiettiva e non discriminatoria di selezione dei servizi pertinenti.

 

2.

Intensità e ampiezza del finanziamento

a)

Il contributo finanziario comunitario per le azioni catalizzatrici è limitato ad un massimo del 35 % dell'importo totale delle spese necessarie per il raggiungimento degli obiettivi dell'azione e generate nell'ambito dell'azione stessa, comprese le misure preparatorie e le infrastrutture ausiliarie. Tali spese sono ammissibili al contributo finanziario comunitario nella misura in cui siano direttamente legate alla realizzazione dell'azione. .

a)

Il contributo finanziario comunitario per le azioni AdM è limitato ad un massimo del 35 % dell'importo totale delle spese necessarie per il raggiungimento degli obiettivi dell'azione e generate nell'ambito dell'azione stessa, comprese le misure preparatorie e le infrastrutture ausiliarie. Tali spese sono ammissibili al contributo finanziario comunitario, nella misura in cui siano direttamente legate alla realizzazione dell'azione.

a)

Il contributo finanziario comunitario per le azioni di trasferimento fra modi è limitato ad un massimo del 35 % dell'importo totale delle spese necessarie per il raggiungimento degli obiettivi dell'azione e generate nell'ambito dell'azione stessa. Tali spese sono ammissibili al contributo finanziario comunitario, nella misura in cui siano direttamente legate alla realizzazione dell'azione.

a)

Il contributo finanziario comunitario per le azioni per la riduzione del traffico è limitato ad un massimo del 35 % dell'importo totale delle spese necessarie per il raggiungimento degli obiettivi dell'azione e generate nell'ambito dell'azione stessa, comprese le misure preparatorie, le infrastrutture ausiliarie e gli impianti. Tali spese sono ammissibili al contributo finanziario comunitario, nella misura in cui siano direttamente legate alla realizzazione dell'azione.

a)

Il contributo finanziario comunitario per le azioni comuni di apprendimento è limitato ad un massimo del 50 % dell'importo totale delle spese necessarie per il raggiungimento degli obiettivi dell'azione e generate nell'ambito dell'azione stessa. Tali spese sono ammissibili al contributo finanziario comunitario, nella misura in cui siano direttamente legate alla realizzazione dell'azione.

 

Sono considerate ammissibili ad un contributo finanziario comunitario le spese sostenute a partire dalla data di presentazione della domanda di finanziamento nell'ambito della procedura di selezione, purché il finanziamento comunitario venga definitivamente approvato. I contributi concessi per l'acquisizione di attività mobiliari implicano l'obbligo di utilizzare tali attività per la durata del contributo finanziario e principalmente ai fini dell'azione, come indicato nella convenzione di finanziamento

Sono considerate ammissibili ad un contributo finanziario comunitario le spese sostenute a partire dalla data di presentazione della domanda di finanziamento nell'ambito della procedura di selezione, purché il finanziamento comunitario venga definitivamente approvato. I contributi concessi per l'acquisizione di attività mobiliari implicano l'obbligo di utilizzare tali attività per la durata del contributo finanziario e principalmente ai fini dell'azione, come indicato nella convenzione di finanziamento.

Sono considerate ammissibili ad un contributo finanziario comunitario le spese sostenute a partire dalla data di presentazione della domanda di finanziamento nell'ambito della procedura di selezione, purché il finanziamento comunitario sia definitivamente approvato. I contributi concessi per l'acquisizione di attività mobiliari implicano l'obbligo di utilizzare tali attività per la durata del contributo finanziario e principalmente ai fini dell'azione, come indicato nella convenzione di finanziamento.

Sono considerate ammissibili ad un contributo finanziario comunitario le spese sostenute a partire dalla data di presentazione della domanda di finanziamento nell'ambito della procedura di selezione, purché sia il finanziamento comunitario sia definitivamente approvato. I contributi concessi per l'acquisizione di attività mobiliari implicano l'obbligo di utilizzare tali attività per la durata del contributo finanziario e principalmente ai fini dell'azione, come indicato nella convenzione di finanziamento.

Sono considerate ammissibili ad un contributo finanziario comunitario le spese sostenute a partire dalla data di presentazione della domanda di finanziamento nell'ambito della procedura di selezione, purché il finanziamento comunitario sia definitivamente approvato.

 

 

 

 

b)

L'aiuto finanziario comunitario alle azioni di riduzione del traffico non deve essere impiegato per sostenere imprese o attività produttive che non hanno alcun rapporto diretto con il trasporto o la distribuzione.

 

 

b)

I requisiti per il finanziamento di infrastrutture ausiliarie sono esposti nell'allegato II.

b)

Il contributo finanziario comunitario, tranne le spese per le misure preparatorie e per le infrastrutture ausiliarie, determinato dalla Commissione in relazione alle tonnellate per chilometro trasferite dalla strada al trasporto marittimo a corto raggio, al trasporto ferroviario, alle vie d'acqua interne è fissato inizialmente a 1 euro per ogni 500 tonnellate per chilometro di merci su strada trasferite. Tale importo indicativo può essere adeguato in funzione, in particolare, della qualità del progetto o dei benefici ambientali effettivamente ottenuti.

b)

Il contributo finanziario comunitario, tranne le spese per le infrastrutture ausiliarie, determinato dalla Commissione in relazione alle tonnellate per chilometro trasferite dalla strada al trasporto marittimo a corto raggio, al trasporto ferroviario, alle vie d'acqua interne o a una combinazione di modi di trasporto è fissato inizialmente a 1 euro per ogni 500 tonnellate/km di merci su strada trasferite ad altri modi. Tale importo indicativo può essere adeguato in funzione, in particolare, della qualità del progetto o dei benefici ambientali effettivamente ottenuti.

c)

Il contributo finanziario comunitario, tranne le spese per le misure preparatorie, per le infrastrutture ausiliarie e gli impianti, è fissato inizialmente a 1 euro per ogni riduzione di 500 tonnellate/km di merci trasportate su strada o di 25 veicoli/km. Tale importo indicativo può essere adeguato in funzione, in particolare, della qualità del progetto o dei benefici ambientali effettivamente ottenuti.

b)

i requisiti per il finanziamento di infrastrutture ausiliarie non sono applicabili.

 

 

c)

la Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2, può riesaminare periodicamente, se necessario, l'evoluzione degli elementi su cui si basa tale calcolo e adeguare di conseguenza, se ne ravvisa la necessità, l'importo del contributo finanziario comunitario.

c)

la Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2, può riesaminare periodicamente, se necessario, l'evoluzione degli elementi su cui si basa tale calcolo e adeguare di conseguenza, se ne ravvisa la necessità, l'importo del contributo finanziario comunitario.

d)

la Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2, può riesaminare periodicamente, se necessario, l'evoluzione degli elementi su cui si basa tale calcolo e adeguare di conseguenza, se ne ravvisa la necessità, l'importo del contributo finanziario comunitario.

 

 

 

d)

I requisiti per il finanziamento di infrastrutture ausiliarie sono esposti nell'allegato II.

d)

I requisiti per il finanziamento di infrastrutture ausiliarie, laddove applicabili, sono esposti nell'allegato II.

e)

I requisiti per il finanziamento di infrastrutture ausiliarie sono esposti nell'allegato II.

 

3.

Forma e durata della convenzione di finanziamento

Il contributo finanziario comunitario per le azioni catalizzatrici è concesso sulla base di convenzioni di finanziamento, che prevedono appropriate disposizioni in materia di indirizzo e controllo. La durata massima di tali convenzioni di regola non è superiore a 62 mesi.

Il contributo finanziario comunitario per le azioni AdM è concesso in base a convenzioni di finanziamento, che prevedono appropriate disposizioni in materia di indirizzo e controllo. La durata massima di tali convenzioni di regola non è superiore a 62 mesi.

Il contributo finanziario comunitario per le azioni di trasferimento fra modi è concesso in base a convenzioni di finanziamento. La durata di regola non è superiore a 38 mesi.

Il contributo finanziario comunitario per le azioni per la riduzione del traffico è concesso in base a convenzioni di finanziamento che prevedono appropriate disposizioni in materia di indirizzo e controllo. La durata massima di tali convenzioni di regola non è superiore a 62 mesi.

Il contributo finanziario comunitario per le azioni comuni di apprendimento è concesso in base a convenzioni di finanziamento, che prevedono appropriate disposizioni in materia di indirizzo e controllo. La durata massima di tali convenzioni di regola non è superiore a 26 mesi.

 

Il contributo finanziario comunitario non è rinnovabile oltre la durata massima prevista di 62 mesi.

Il contributo finanziario comunitario non è rinnovabile oltre la durata massima prevista di 62 mesi.

Il contributo finanziario comunitario non è rinnovabile oltre la durata massima prevista di 38 mesi.

Il contributo finanziario comunitario non è rinnovabile oltre la durata massima prevista di 62 mesi.

Il contributo finanziario comunitario non è rinnovabile oltre la durata massima prevista di 26 mesi.

4.

Soglie contrattuali

La soglia minima indicativa della sovvenzione per ogni azione catalizzatrice è di 2 000 000 euro.

La soglia minima indicativa della sovvenzione per ogni azione AdM è di 2 500 000 euro, corrispondenti al trasferimento modale di 1,25 miliardi di tonnellate/km o suo equivalente volumetrico.

La soglia minima indicativa della sovvenzione per ogni azione di trasferimento fra modi è di 500 000 euro, corrispondenti al trasferimento modale di 250 milioni di tonnellate/km. o suo equivalente volumetrico.

La soglia minima indicativa della sovvenzione finanziamento per ogni azione per la riduzione del traffico è di 1 000 000 euro corrispondenti a una riduzione di traffico di 500 milioni di tonnellate/km o di 25 milioni di veicoli/km.

La soglia minima indicativa della sovvenzione per ogni azione comune di apprendimento è di 250 000 euro.

5.

Divulgazione

I risultati e i metodi delle azioni catalizzatrici sono divulgati come specificato nel programma di divulgazione, per contribuire alla realizzazione degli obiettivi del presente regolamento.

I risultati e i metodi delle azioni delle AdM sono divulgati ed è incentivato lo scambio di migliori pratiche come specificato nel programma di divulgazione, per contribuire alla realizzazione degli obiettivi del presente regolamento.

Non sono previste attività di divulgazione per le azioni di trasferimento modale.

I risultati e i metodi delle azioni per la riduzione del traffico sono divulgati ed è incentivato lo scambio di migliori pratiche come specificato nel programma di divulgazione, per contribuire alla realizzazione degli obiettivi del presente regolamento.

I risultati e i metodi delle azioni comuni di apprendimento sono divulgati ed è incentivato lo scambio di migliori pratiche come specificato nel programma di divulgazione, per contribuire alla realizzazione degli obiettivi del presente regolamento.

ALLEGATO II

CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO FINANZIARIO APPLICABILE ALLE INFRASTRUTTURE AUSILIARIE AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, LETTERA H) E DELL'ARTICOLO 5, PARAGRAFO 2

(1)

Le infrastrutture ausiliarie sono ammesse al finanziamento previsto dal programma alle seguenti condizioni:

a)

l'azione richiede opere di infrastruttura per l'attuazione in tempo utile di un servizio di trasporto che trasferisca il trasporto di merci dalla gomma verso altri modi o che riduce il traffico di merci su strada;

b)

le opere infrastrutturali siano completate entro 24 mesi dalla data di inizio dell'azione;

c)

il servizio di trasporto o la riduzione del traffico inizia entro 3 mesi dal completamento delle opere infrastrutturali; inoltre, per le azioni per la riduzione del traffico la riduzione complessiva di traffico convenuta è ottenuta durante la vigenza della convenzione di finanziamento;

d)

il rispetto della legislazione comunitaria pertinente, in particolare quella in materia ambientale.

(2)

La durata massima del contratto stipulato per ogni tipo di azione di cui all'articolo 5 può essere prorogata per il tempo necessario al completamento delle opere infrastrutturali, ma in nessun caso oltre 74 mesi.

(3)

Qualora siano stati richiesti con il programma finanziamenti per le infrastrutture, le stesse non possono beneficiare di fondi provenienti da altri programmi comunitari e, in particolare, di quelli previsti dalla decisione n. 1692/96/CE.

P6_TA(2006)0212

Disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 999/2001 recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (COM(2004)0775 — C6-0223/2004 — 2004/0270B(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2004)0775) (1),

visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 152, paragrafo 4, lettera b), del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0223/2004),

visto l'articolo 51 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e il parere della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A6-0161/2006),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

P6_TC1-COD(2004)0270B

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 17 maggio 2006 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. …/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 999/2001 recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 152, paragrafo 4, lettera b),

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 999/2001 (3) intende fornire un unico quadro legale per quanto concerne le encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) nella Comunità.

(2)

Il regolamento (CE) n. 932/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 999/2001 per quanto concerne l'estensione del periodo di applicazione delle misure transitorie (4) ha prolungato il periodo di applicazione delle misure transitorie di cui al regolamento (CE) n. 999/2001 fino e non oltre il 1o luglio 2007.

(3)

Nella sessione generale dell'Organizzazione mondiale per la salute degli animali svoltasi nel maggio 2003 è stata adottata una risoluzione volta a semplificare gli attuali criteri internazionali per la classificazione dei paesi rispetto al rischio che presentano di encefalopatia spongiforme bovina (BSE). Una proposta è stata adottata alla sessione generale nel maggio 2005. Gli articoli del regolamento (CE) n. 999/2001 andrebbero adeguati per riflettere il nuovo sistema di categorizzazione concordato a livello internazionale.

(4)

Nuovi sviluppi in materia di prelievo di campioni e di analisi richiederanno ampie modifiche dell'allegato X del regolamento (CE) n. 999/2001. È quindi necessario apportare certe modifiche tecniche alla definizione esistente di «test diagnostici rapidi »nel regolamento (CE) n. 999/2001 per agevolare la modifica della struttura di tale allegato in una fase successiva.

(5)

A fini di chiarezza della legislazione comunitaria è opportuno chiarire che la definizione di «carni separate meccanicamente», presente in altri strumenti comunitari in materia di sicurezza degli alimenti, si dovrebbe applicare al regolamento (CE) n. 999/2001 nel contesto delle misure di eradicazione delle TSE.

(6)

Il regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce un programma di monitoraggio della BSE e dello scrapie. Nel suo parere del 6-7 marzo 2003 il Comitato scientifico direttivo ha raccomandato l'introduzione di un programma di monitoraggio delle TSE nei cervidi. Per tale motivo il sistema di monitoraggio previsto in detto regolamento dovrebbe essere esteso ad altre TSE con la possibilità di adottare ulteriori misure per attuare tale sistema in una fase successiva.

(7)

Un programma armonizzato di allevamento per selezionare ovini resistenti alle TSE è già stato attuato quale misura transitoria ad opera della decisione 2003/100/CE della Commissione, del 13 febbraio 2003, che fissa requisiti minimi per l'istituzione di programmi di allevamento di ovini resistenti alle encefalopatie spongiformi trasmissibili (5). Il regolamento (CE) n. 999/2001 andrebbe modificato in modo da offrire una base giuridica permanente a tale programma nonché la possibilità di modificare tali programmi per tener conto dei risultati delle valutazioni scientifiche e delle conseguenze generali della loro attuazione.

(8)

Il regolamento (CE) n. 999/2001 proibisce la somministrazione di certe proteine trattate di origine animale a determinate specie di animali, con la possibilità di prevedere deroghe. Nuovi sviluppi in materia di divieti relativi ai mangimi possono richiedere modifiche all'allegato IV di tale regolamento. È necessario apportare certe modifiche tecniche alla formulazione attuale dell'articolo corrispondente per consentire di modificare più agevolmente la struttura di tale allegato in una fase successiva.

(9)

Il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (6) stabilisce regole per l'eliminazione di materiali specifici a rischio e di animali infettati da TSE. Le regole relative al transito sul territorio della Comunità di prodotti di origine animale sono state ora adottate. Di conseguenza, nell'interesse della coerenza della legislazione comunitaria, le regole attuali contenute nel regolamento (CE) n. 999/2001 sull'eliminazione di tali materiali e animali andrebbero rimpiazzate da un riferimento al regolamento (CE) n. 1774/2002, e il riferimento alle regole sul transito contenuto nel regolamento (CE) n. 999/2001 andrebbe cancellato.

(10)

Nuovi sviluppi attinenti ai materiali specifici a rischio richiederanno anch'essi ampie modifiche all'allegato V del regolamento (CE) n. 999/2001. Occorre apportare certe modifiche tecniche all'attuale formulazione delle corrispondenti disposizioni di tale regolamento per consentire di modificare più agevolmente la struttura di detto allegato in una fase successiva.

(11)

Anche se lo stordimento tramite iniezione di gas nella cavità cranica è proibito nella Comunità, l'iniezione di gas può avvenire anche dopo lo stordimento. È quindi necessario modificare le pertinenti disposizioni sui metodi di macellazione presenti nel regolamento (CE) n. 999/2001 al fine di proibire l'iniezione di gas nella cavità cranica successivamente allo stordimento.

(12)

Il regolamento (CE) n. 1915/2003 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 999/2001 (7), enuncia nuove disposizioni in materia di eradicazione dello scrapie negli ovini e nei caprini. Di conseguenza, è necessario proibire lo spostamento di ovini e caprini dalle aziende in cui lo scrapie è sospettato ufficialmente.

(13)

Conformemente all'evolvere delle conoscenze scientifiche, il regolamento (CE) n. 999/2001 dovrebbe consentire di estendere ad altre specie il campo di applicazione delle regole concernenti l'immissione sul mercato e l'esportazione di animali delle specie bovina, ovina e caprina, e rispettivi sperma, embrioni e ovuli.

(14)

Il parere del Comitato scientifico direttivo del 26 giugno 1998 indica che si dovrebbero osservare certe restrizioni per quanto concerne la provenienza delle materie di base per la produzione di fosfato dicalcico. Di conseguenza, il fosfato dicalcico andrebbe rimosso dall'elenco dei prodotti che non sono soggetti a restrizioni all'immissione sul mercato in forza del regolamento (CE) n. 999/2001. Andrebbe chiarita l'assenza di restrizioni applicabili al latte e ai prodotti a base di latte.

(15)

Conformemente all'evolvere delle conoscenze scientifiche e della classificazione del rischio e fatta salva la possibilità di adottare misure di salvaguardia, il regolamento (CE) n. 999/2001 dovrebbe consentire l'adozione, secondo la procedura di comitatologia, di disposizioni più specifiche per l'immissione sul mercato e l'esportazione di prodotti di origine animale provenienti da Stati membri o da paesi terzi che presentino un rischio controllato o indeterminato di TSE.

(16)

Il regolamento (CE) n. 999/2001 va modificato di conseguenza,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 999/2001 è così modificato:

1)

è inserito il seguente considerando:

«(8 bis)

L'utilizzazione di talune proteine animali trasformate provenienti da non ruminanti per l'alimentazione dei non ruminanti dovrebbe essere autorizzata rispettando il principio del non cannibalismo, quale stabilito nel regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (8), e gli aspetti di controllo connessi, in particolare, con la differenziazione delle proteine animali trasformate specifiche a talune specie di cui alla comunicazione sul piano per le TSE adottato dalla Commissione il 15 luglio 2005.

(8)  GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 208/2006 della Commissione (GU L 36 dell'8.2.2006, pag. 25).»."

2)

sono inseriti i seguenti considerando:

«(11 bis)

Nella sua risoluzione del 28 ottobre 2004 (9) il Parlamento europeo ha espresso preoccupazioni in merito alla somministrazione di proteine animali ai ruminanti in quanto esse non sono un elemento naturale dell'alimentazione dei capi adulti. In seguito alle crisi della BSE e dell'afta epizootica si è accettato sempre più che il modo migliore per garantire la salute umana e animale è quello di allevare e nutrire gli animali nel rispetto delle peculiarità di ogni specie. In base al principio di precauzione e in linea con la dieta e le condizioni di vita naturali dei ruminanti è quindi necessario mantenere il divieto relativo alla somministrazione di proteine animali ai ruminanti in forme che non costituiscono abitualmente parte della loro dieta naturale.

(11 ter)

Le carni separate meccanicamente sono ottenute rimuovendo la carne dalle ossa con una tecnica che distrugge o modifica la struttura muscolo-fibrosa. Possono contenere parti delle ossa e del periosteo (strato fibroso che riveste le ossa). Le carni separate meccanicamente non sono pertanto comparabili alle carni prodotte normalmente. Di conseguenza, è opportuno sottoporre a revisione il loro uso per il consumo umano.

(9)  GU C 174 E del 14.7.2005, pag. 178.»."

3)

l'articolo 3, paragrafo 1 è così modificato:

a)

la lettera l) è sostituita dalla seguente:

«l)

test diagnostici rapidi: le procedure di analisi di cui all'allegato X che danno risultati entro 24 ore;»;

b)

sono aggiunte le seguenti lettere:

«n)

carni separate meccanicamente o “CSM”: il prodotto ottenuto mediante rimozione della carne da ossa carnose dopo il disosso utilizzando mezzi meccanici che conducono alla perdita o modificazione della struttura muscolo-fibrosa;

o)

sorveglianza passiva: la segnalazione di tutti gli animali in cui si sospetta la presenza di un'infezione da TSE e, là dove la TSE non può essere esclusa da indagini cliniche, il test di laboratorio su detti animali;

p)

sorveglianza attiva: il controllo degli animali non segnalati come sospetti di presentare un'infezione da TSE, quali animali macellati con urgenza, animali che presentano sintomi clinici ad un esame ante mortem, capi morti, animali macellati sani e animali abbattuti in relazione ad un caso di TSE, in particolare al fine di determinare l'evoluzione e la prevalenza di TSE in un paese o in una sua regione.»;

4)

l'articolo 5 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   La qualifica sanitaria di uno Stato membro, di un paese terzo o di una loro regione (in seguito denominati “paesi o regioni”) in relazione alla BSE è determinata dalla classificazione in una delle tre categorie seguenti:

rischio trascurabile di BSE, come definito all'allegato II,

rischio controllato di BSE, come definito all'allegato II,

rischio indeterminato di BSE, come definito all'allegato II.

La qualifica sanitaria dei paesi o regioni in relazione alla BSE può essere determinata solo sulla base dei criteri fissati all'allegato II, capo A. Tali criteri includono il risultato di un'analisi di rischio basata su tutti i fattori potenziali di insorgenza della encefalopatia bovina spongiforme elencati all'allegato II, capo B e sulla loro evoluzione nel tempo, nonché di esaustive misure di sorveglianza attiva e passiva che tengano conto della categoria di rischio del paese o della regione.

Gli Stati membri e i paesi terzi che intendono poter essere mantenuti negli elenchi dei paesi terzi autorizzati all'esportazione nella Comunità degli animali vivi o dei prodotti contemplati nel presente regolamento, presentano alla Commissione una domanda volta ad ottenere la determinazione della loro qualifica sanitaria relativa alla BSE, corredata delle pertinenti informazioni relative ai criteri indicati nell'allegato II, capo A e ai fattori di rischio potenziali elencati nell'allegato II, capo B nonché alla loro evoluzione nel tempo.»;

b)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Gli Stati membri e i paesi terzi che non hanno presentato una domanda a norma del paragrafo 1, terzo comma devono ottemperare, per quanto riguarda la spedizione di animali vivi e di prodotti di origine animale a partire dal loro territorio, ai requisiti per le importazioni che si applicano ai paesi con un rischio indeterminato di BSE, fino a quando non abbiano presentato detta domanda e non sia stata presa una decisione finale quanto alla loro qualifica sanitaria con riguardo alla BSE.»;

5)

l'articolo 6 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Ogni Stato membro attua un programma annuale per la sorveglianza delle TSE basato sulla sorveglianza attiva e passiva, conformemente a quanto disposto nell'allegato III. Se disponibile per le specie animali, tale programma include una procedura di screening che prevede il ricorso a test diagnostici rapidi.

I test diagnostici rapidi sono approvati a tal fine secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2, e inseriti nell'elenco di cui all'allegato X.»;

b)

sono inseriti i seguenti paragrafi:

«1 bis.   Il programma annuale per la sorveglianza, di cui al paragrafo 1, riguarda almeno le seguenti sottopopolazioni:

a)

tutti i bovini di età superiore ai 24 mesi inviati ad una macellazione di emergenza ovvero che, all'esame ante mortem, presentano sintomi clinici,

b)

tutti i bovini di età superiore ai 30 mesi soggetti a macellazione normale ai fini del consumo umano,

c)

tutti i bovini di età superiore ai 24 mesi non macellati per il consumo umano, morti o uccisi nell'azienda, durante il trasporto o in un mattatoio (capi morti).

Gli Stati membri possono derogare alle disposizioni di cui alla lettera c) in zone remote a scarsa densità di animali, dove non viene organizzata la raccolta di animali morti. Gli Stati membri che ricorrono a questa possibilità informano la Commissione e presentano un elenco delle zone interessate unitamente ad una motivazione per la deroga. La deroga non riguarda più del 10 % della popolazione bovina di uno Stato membro.

1 ter.   Previa consultazione del competente comitato scientifico, l'età stabilita al paragrafo 1 bis, lettere a) e c) può essere adeguata conformemente ai progressi scientifici, secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2.

Su richiesta di uno Stato membro che può dimostrare il miglioramento della situazione epidemiologica nel suo territorio, in base ad alcuni criteri da stabilire secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2, possono essere rivisti i programmi annuali per la sorveglianza relativi a tale specifico Stato membro.

Lo Stato membro interessato fornisce la prova della sua capacità di determinare l'efficacia delle misure applicate e di garantire la protezione della salute umana ed animale sulla base di un'esaustiva analisi del rischio. In particolare, lo Stato membro dimostra:

a)

la prevalenza della BSE è in evidente riduzione o costantemente bassa, sulla base dei risultati di test aggiornati;

b)

di aver attuato e applicato per almeno sei anni un piano globale di analisi in relazione alla BSE (normativa comunitaria sulla tracciabilità e l'individuazione degli animali vivi e sorveglianza della BSE);

c)

di aver attuato ed applicato per almeno sei anni la normativa comunitaria sul divieto assoluto concernente i mangimi per animali da allevamento.»;

c)

è aggiunto il seguente paragrafo:

«5.   Le regole per l'attuazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2.»;

6)

è inserito il seguente articolo:

«Articolo 6 bis

Programmi di allevamento

1.   Gli Stati membri possono introdurre programmi di allevamento finalizzato alla selezione di ovini resistenti alle TSE. Tali programmi comprendono un quadro per il riconoscimento dello status di resistenza alle TSE di talune greggi e possono essere estesi in modo da includere altre specie animali sulla base di prove scientifiche che corroborino la resistenza alle TSE di particolari genotipi di tali specie.

2.   Le regole specifiche per i programmi di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2.

3.   Gli Stati membri che adottano programmi di allevamento presentano regolarmente alla Commissione relazioni che consentano una valutazione scientifica dei programmi, in particolare in relazione al loro impatto sull'incidenza delle TSE ma anche sulla diversità e variabilità genetica e sul mantenimento di specie ovine vecchie o rare ovvero ben adattate a una particolare regione. I risultati scientifici e le conseguenze generali dei programmi di allevamento vengono valutati periodicamente e, se del caso, possono venire modificati di conseguenza.»;

7)

l'articolo 7 è così modificato:

a)

i paragrafi da 1 a 4 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   La somministrazione ai ruminanti di proteine animali è vietata.

2.   Il divieto di cui al paragrafo 1 è esteso agli animali diversi dai ruminanti ed è limitato, per quanto riguarda l'alimentazione di tali animali, ai prodotti di origine animale a norma dell'allegato IV.

3.   I paragrafi 1 e 2 si applicano fatte salve le disposizioni di cui all'allegato IV, che stabiliscono le deroghe al divieto contenuto in detti paragrafi.

La Commissione può decidere, secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2, sulla base di una valutazione scientifica del fabbisogno alimentare dei giovani ruminanti e in funzione delle norme adottate per l'applicazione del presente articolo di cui al paragrafo 5, e a seguito di una valutazione degli aspetti di controllo di tale deroga, di autorizzare l'alimentazione di giovani animali appartenenti alla specie dei ruminanti con proteine prodotte a partire dai pesci.

4.   Gli Stati membri o le loro regioni che presentano un rischio indeterminato di BSE non possono esportare o immagazzinare mangimi destinati ad animali d'allevamento che contengono proteine derivate da mammiferi, né mangimi destinati a mammiferi, ad eccezione dei mangimi per cani, gatti e animali da pelliccia, che contengono proteine trattate derivate da mammiferi.

I paesi terzi o le loro regioni che presentano un rischio indeterminato di BSE non possono esportare verso la Comunità mangimi destinati ad animali d'allevamento che contengono proteine derivate da mammiferi né mangimi destinati a mammiferi, ad eccezione dei mangimi per cani, gatti e animali da pelliccia, che contengono proteine trattate derivate da mammiferi.

Su richiesta di uno Stato membro o di un paese terzo si può decidere, secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2, di concedere deroghe individuali alle restrizioni figuranti nel presente paragrafo. Le deroghe devono tenere conto delle disposizioni di cui al paragrafo 3.»;

b)

è inserito il seguente paragrafo:

«4 bis.   In base ad una valutazione favorevole dei rischi che tenga conto almeno della portata e della possibile fonte della contaminazione nonché della destinazione finale della spedizione si può decidere, secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2, di introdurre un certo livello di tolleranza in relazione a quantitativi non significativi di proteine animali presenti nei mangimi a causa di una contaminazione casuale e tecnicamente inevitabile.»;

c)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare le norme sulla prevenzione della contaminazione incrociata e sui metodi di prelievo di campioni e di analisi per l'accertamento dell'osservanza del presente articolo, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2. Esse si basano su una relazione della Commissione concernente la provenienza, il trattamento, il controllo e la tracciabilità dei mangimi di origine animale.»;

8)

all'articolo 8 i paragrafi da 1 a 5 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   Il materiale specifico a rischio è rimosso ed eliminato conformemente all'allegato V del presente regolamento e al regolamento (CE) n. 1774/2002. Esso non è importato nella Comunità. L'elenco dei materiali specifici a rischio di cui all'allegato V include almeno il cervello, il midollo spinale, gli occhi e le tonsille dei bovini di età superiore a 12 mesi e la colonna vertebrale di animali bovini a partire da un'età da stabilire secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2. Tenendo conto delle diverse categorie di rischio previste all'articolo 5, paragrafo 1, primo comma e dei requisiti di cui all'articolo 6, paragrafo 1 bis e paragrafo 1 ter, lettera b), l'elenco di materiali specifici a rischio stabilito all'allegato V è modificato di conseguenza.

2.   Il paragrafo 1 del presente articolo non si applica ai tessuti provenienti da animali sottoposti, con esito negativo, a un test alternativo approvato specificamente a tal fine secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2, a patto che tale test sia inserito nell'elenco di cui all'allegato X e sia applicato alle condizioni di cui all'allegato V.

Gli Stati membri che autorizzano l'uso di un test alternativo di cui al presente paragrafo ne informano gli altri Stati membri e la Commissione.

3.   Negli Stati membri o nelle loro regioni che presentano un rischio controllato o indeterminato di BSE, la lacerazione, previo stordimento dell'animale, del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica o tramite iniezione di gas nella cavità cranica in connessione con lo stordimento non dev'essere praticata su animali delle specie bovina, ovina o caprina le cui carni sono destinate al consumo umano o animale.

4.   Le età indicate all'allegato V possono essere adeguate. Tali adeguamenti si effettuano in base alle più recenti conoscenze scientifiche certe sulla probabilità statistica del verificarsi di una TSE nei gruppi di età interessati del patrimonio comunitario di bovini, ovini e caprini.

5.   In casi specifici, possono essere adottate deroghe ai paragrafi da 1 a 4 del presente articolo secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2, relativa alla data effettiva di entrata in vigore delle disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 1, o, se del caso, nei paesi terzi o nelle loro regioni che presentano un rischio controllato di BSE, alla data effettiva di entrata in vigore del divieto di usare proteine derivate da mammiferi nell'alimentazione di ruminanti per limitare le prescrizioni individuali di rimuovere e distruggere materiale specifico a rischio agli animali nati prima di tale data in detti paesi o regioni.»;

9)

all'articolo 9, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   I prodotti di origine animale di cui all'allegato VI sono fabbricati utilizzando le condizioni di produzione approvate secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2.

2.   Le ossa dei bovini, degli ovini e dei caprini originari di paesi o regioni che presentano un rischio controllato o indeterminato di BSE non devono essere utilizzati per la produzione di carni separate meccanicamente (CSM). Anteriormente al 1o luglio 2008 gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione concernente l'uso e i metodi di produzione di CSM sul loro territorio. La relazione include una dichiarazione in merito all'eventualità che gli Stati membri intendano o meno continuare a produrre CSM.

La Commissione presenta quindi una comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla necessità e l'uso futuri di CSM nella Comunità, comprendente anche la politica di informazione dei consumatori.»;

10)

l'articolo 12 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Gli animali nei quali si sospetta la presenza di un'infezione da TSE sono sottoposti a una limitazione ufficiale di movimento in attesa dei risultati di un'indagine clinica ed epidemiologica effettuata dall'autorità competente, oppure sono abbattuti per essere esaminati in laboratorio sotto sorveglianza ufficiale.

Ove si sospetti ufficialmente la presenza di TSE in un bovino di un'azienda di uno Stato membro, tutti gli altri bovini della stessa azienda sono sottoposti a una limitazione ufficiale di movimento finché non saranno disponibili i risultati dell'indagine. Ove si sospetti ufficialmente la presenza di un'infezione da TSE in un ovino o caprino di un'azienda di uno Stato membro, tutti gli altri ovini o caprini della stessa azienda sono sottoposti a una limitazione ufficiale di movimento finché non saranno disponibili i risultati dell'indagine.

Tuttavia, qualora si provi che è improbabile che l'azienda in cui si trovava l'animale quando è stata sospettata la presenza di TSE sia l'azienda in cui detto animale possa essere stato esposto alla TSE, l'autorità competente può decidere che solo l'animale sospetto di infezione sia sottoposto alla limitazione ufficiale di movimento.

Qualora lo ritenga necessario, l'autorità competente può inoltre decidere che altre aziende o solo l'azienda in cui è avvenuta l'esposizione siano sottoposte a sorveglianza ufficiale, in funzione dei dati epidemiologici disponibili.

Secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2, e in deroga alle limitazioni ufficiali di movimento di cui al presente paragrafo, uno Stato membro può essere esonerato dall'applicazione di tali misure di limitazione di movimento se applica misure che offrono garanzie equivalenti, basate su un'adeguata valutazione dei possibili rischi per la salute umana e animale.»;

b)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Tutte le parti del corpo dell'animale sospetto restano sotto controllo ufficiale fino a che non è stata fatta una diagnosi negativa, ovvero sono eliminate conformemente al regolamento (CE) n. 1774/2002.»;

11)

all'articolo 13, il paragrafo 1 è così modificato:

a)

il primo comma, lettera a) è sostituito dal seguente:

«a)

tutte le parti del corpo dell'animale sono eliminate conformemente al regolamento (CE) n. 1774/2002 tranne il materiale conservato per la registrazione conformemente all'allegato III, capo B del presente regolamento;»;

b)

il primo comma, lettera c) è sostituito dal seguente:

«c)

tutti gli animali e i prodotti di origine animale di cui all'allegato VII, punto 2 del presente regolamento, che siano stati identificati come a rischio a seguito dell'indagine di cui alla lettera b) del presente paragrafo, sono abbattuti ed eliminati conformemente al regolamento (CE) n. 1774/2002.»;

c)

il seguente comma è inserito dopo il primo comma:

«Su richiesta di uno Stato membro e in base ad una valutazione favorevole del rischio che tenga conto in particolare delle misure di controllo applicate in tale Stato membro, si può adottare una decisione secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2, per consentire l'uso dei bovini di cui al presente paragrafo fino al termine della loro vita produttiva.»;

12)

all'articolo 15, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2:

a)

possono essere estese ad altre specie animali le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 e

b)

possono essere adottate regole per l'applicazione del presente articolo.»;

13)

l'articolo 16 è così modificato:

a)

il paragrafo 1, lettera b) è sostituito dal seguente:

«b)

latte e prodotti a base di latte, cuoio e pelli, nonché gelatina e collagene ottenuti da cuoio e pelli.»;

b)

i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2.   I prodotti di origine animale importati da paesi terzi che presentino un rischio controllato o indeterminato di BSE provengono da bovini, ovini e caprini sani che non hanno subíto la lacerazione del tessuto nervoso centrale né un'iniezione di gas nella cavità cranica di cui all'articolo 8, paragrafo 3.

3.   I prodotti alimentari di origine animale contenenti materiale ottenuto da bovini originari di un paese o di una regione, che presentano un rischio indeterminato di BSE, non vengono immessi sul mercato ad eccezione dei casi in cui provengano da animali:

a)

nati otto anni dopo la data a decorrere dalla quale è stato effettivamente applicato il divieto di utilizzare nell'alimentazione dei ruminanti proteine animali ottenute da mammiferi; e

b)

nati, allevati e rimasti in mandrie certificate come storicamente indenni dalla BSE da almeno sette anni.

Inoltre, i prodotti alimentari derivanti da ruminanti non possono essere spediti da uno Stato membro o da una sua regione che presentano un rischio indeterminato di BSE verso un altro Stato membro o essere importati da un paese terzo che presenta un rischio indeterminato di BSE.

Questo divieto non si applica ai prodotti di origine animale di cui all'allegato VIII, capo C, e che soddisfano i requisiti dell'allegato VIII, capo C.

Essi devono essere accompagnati da un certificato sanitario rilasciato da un veterinario ufficiale, che attesti che sono stati prodotti conformemente al presente regolamento.»;

14)

l'articolo 24, paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute animale. Tuttavia, per quanto concerne l'articolo 6 bis, la Commissione consulta anche il comitato permanente per la zootecnia.»;

15)

è inserito il seguente articolo:

«Articolo 24 bis

Le decisioni da adottare secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2, si basano su una valutazione dei possibili rischi per la salute umana e animale e, tenendo conto dei dati scientifici esistenti, mantengono o, se giustificato da un punto di vista scientifico, aumentano il livello di protezione della salute umana e animale garantito nella Comunità.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a …, il …

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

Per il Consiglio

Il Presidente


(1)  GU C 234 del 22.9.2005, pag. 26.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 17 maggio 2006 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del …

(3)  GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1041/2006 della Commissione (GU L 187 dell'8.7.2006, pag. 10).

(4)  GU L 163 del 23.6.2005, pag. 1.

(5)  GU L 41 del 14.2.2003, pag. 41.

(6)  GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 208/2006 della Commissione (GU L 36 dell'8.2.2006, pag. 25).

(7)  GU L 283 del 31.10.2003, pag. 29.

P6_TA(2006)0213

Finanziamento della normazione europea ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al finanziamento della normazione europea (COM(2005)0377 — C6-0252/2005 — 2005/0157(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2005)0377) (1),

visti l'articolo 251, paragrafo 2, e gli articoli 95 e 157, paragrafo 3, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0252/2005),

visto l'articolo 51 del proprio regolamento,

visti la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e i pareri della commissione per i bilanci e della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A6-0107/2006),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

sottolinea che gli stanziamenti indicati nella proposta legislativa per il periodo successivo al 2006 sono subordinati alla decisione relativa al prossimo quadro finanziario pluriennale;

3.

invita la Commissione a presentare, se del caso, dopo l'adozione del prossimo quadro finanziario pluriennale, una proposta intesa ad adeguare l'importo di riferimento finanziario del presente progetto;

4.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

5.

incarica il proprio Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

P6_TC1-COD(2005)0157

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 17 maggio 2006 in vista dell'adozione della decisione n. …/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al finanziamento della normazione europea

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95 e l'articolo 157, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo  (1) ,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

La normazione europea è un'attività volontaria svolta da e per le parti interessate al fine di istituire norme e altri prodotti di normazione che soddisfino le loro esigenze. I suddetti prodotti di normazione sono elaborati dal Comitato europeo di normazione (CEN), dal Comitato europeo di normazione elettrotecnica (CENELEC) e dall'Istituto europeo per le norme di telecomunicazioni (ETSI), organismi elencati nell'allegato I della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (3) (in prosieguo: «organismi europei di normazione»).

(2)

La direttiva 98/34/CE prevede che la Commissione, sentito il comitato istituito dalla direttiva stessa, possa trasmettere richieste di normazione agli organismi europei di normazione. I rapporti di partenariato (4) tra tali organismi, da un lato, e la Comunità e l'Associazione europea di libero scambio (EFTA) sono oggetto di orientamenti generali di cooperazione a sostegno della normazione europea.

(3)

Per la Comunità è necessario contribuire al finanziamento della normazione europea, vista l'utilità del suo ruolo come sostegno della legislazione e delle politiche comunitarie. La normazione europea contribuisce al funzionamento e al consolidamento del mercato interno, in particolare grazie alle direttive cosiddette di «nuovo approccio »nei settori della salute, della sicurezza, della tutela dell'ambiente e dei consumatori, o anche per garantire l'interoperabilità in settori come quello dei trasporti. Essa contribuisce inoltre a migliorare la competitività delle imprese agevolando la libera circolazione dei prodotti e dei servizi, l'interoperabilità delle reti, dei mezzi di comunicazione, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione in attività come quelle delle tecnologie dell'informazione. È quindi opportuno includere nella presente decisione il finanziamento delle attività di normazione europea nel settore delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni, disciplinato anche, più in particolare, dalla decisione 87/95/CEE del Consiglio del 22 dicembre 1986 relativa alla normalizzazione nel settore delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni (5).

(4)

È necessario fornire un fondamento giuridico esplicito, completo e dettagliato al finanziamento da parte della Comunità di tutte le attività di normazione europea necessarie all'attuazione delle sue politiche e della sua legislazione.

(5)

È necessario fare in modo che le piccole e medie imprese (PMI), e in particolare le piccole imprese, le microimprese e le imprese artigianali, possano effettivamente applicare le norme europee. Di conseguenza, è importante che tali norme siano concepite e adattate in funzione delle caratteristiche di tali imprese e del contesto in cui esse operano.

(6)

Il finanziamento comunitario deve essere volto a stabilire norme e altri prodotti di normazione, ad agevolarne l'uso da parte delle imprese grazie alla traduzione nelle varie lingue comunitarie, a rafforzare la coesione del sistema europeo di normazione ed a garantire un accesso equo e trasparente alle norme europee per tutti gli operatori del mercato nell'intera Unione . Ciò è particolarmente importante nei casi in cui l'applicazione delle norme consente di rispettare la legislazione comunitaria.

(7)

Gli stanziamenti destinati alle attività di normazione europea devono essere fissati annualmente dall'autorità di bilancio nell'ambito di una dotazione finanziaria indicativa per un periodo del relativo quadro finanziario ed essere oggetto di una decisione annuale della Commissione che ne stabilisca gli importi e, se del caso, il tasso massimo di cofinanziamento per tipo di attività.

(8)

Tenuto conto dell'ampiezza dell'area d'intervento della normazione europea a sostegno delle politiche e della legislazione comunitarie e dei vari tipi di attività di normazione, è opportuno prevedere diverse modalità di finanziamento. Si tratta principalmente di sovvenzioni senza invito a presentare proposte per gli organismi europei di normazione, secondo il disposto dell'articolo 110, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio del 25 giugno 2002 che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (6) (in prosieguo: «il regolamento finanziario») e dell'articolo 168, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione del 23 dicembre 2002 recante modalità di esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (7).

(9)

Inoltre, le stesse disposizioni dovrebbero applicarsi agli organismi che, pur non essendo riconosciuti come organismi europei di normazione ai sensi della direttiva 98/34/CE, hanno ricevuto mandato in un atto di base e sono incaricati di svolgere lavori preliminari a sostegno della normazione europea, in cooperazione con gli organismi europei di normazione.

(10)

Gli Stati membri sono incoraggiati a garantire finanziamenti nazionali adeguati per i compiti di normazione.

(11)

Inoltre, nella misura in cui gli organismi europei di normazione forniscono un costante sostegno alle attività comunitarie, è opportuno che dispongano di segreterie centrali efficaci e efficienti. La Commissione deve dunque poter concedere sovvenzioni a tali organismi che perseguono uno scopo d'interesse generale europeo, senza applicare, nel caso delle sovvenzioni per il funzionamento, il principio della riduzione progressiva di cui all'articolo 113, paragrafo 2 del regolamento finanziario. Il funzionamento efficace degli organismi europei di normazione presuppone inoltre che i membri nazionali di tali organismi rispettino i loro obblighi di contribuzione finanziaria al sistema europeo di normazione.

(12)

Il finanziamento delle attività di normazione deve poter coprire anche attività preparatorie o accessorie all'istituzione di norme o di altri prodotti di normazione. Si tratta in particolare di attività di ricerca, elaborazione dei documenti preparatori alla legislazione, dello svolgimento di prove eseguite in laboratori collegati, della convalida o della valutazione di norme. Inoltre, la promozione della normazione a livello europeo ed internazionale deve poter includere la realizzazione di programmi di cooperazione e di assistenza tecnica con paesi terzi. Per migliorare l'accesso ai mercati ed il rafforzamento della competitività delle imprese dell'Unione europea è opportuno quindi prevedere la possibilità di concedere sovvenzioni ad altri enti tramite inviti a presentare proposte o, se del caso, bandi di gara.

(13)

Tra la Commissione e gli organismi di normazione vengono stipulati regolarmente accordi di partenariato per stabilire le regole amministrative e finanziarie relative al finanziamento delle attività di normazione secondo il regolamento finanziario. Il Parlamento europeo e il Consiglio verranno informati del contenuto di tali accordi.

(14)

Considerata la specificità dei lavori di normazione e, in particolare, la partecipazione importante al processo di normazione dei vari soggetti interessati , è necessario ammettere che il cofinanziamento delle attività di elaborazione di norme europee o di altri prodotti di normazione oggetto di una sovvenzione comunitaria può essere fornito tramite contributi in natura , ad esempio tramite la messa a disposizione di esperti .

(15)

Per garantire l'attuazione efficace della presente decisione è opportuno poter ricorrere alla perizia necessaria, in particolare in materia di revisione e gestione finanziaria, nonché ai mezzi di sostegno amministrativo atti ad agevolarne l'esecuzione, e valutare a scadenza regolare la pertinenza delle attività oggetto del finanziamento comunitario per accertarne utilità e impatto.

(16)

È altresì opportuno adottare i provvedimenti adeguati per evitare le frodi e le irregolarità e per recuperare i fondi versati indebitamente, in conformità del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio del 18 dicembre 1995 relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità  (8), del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio dell'11 novembre 1996 relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi ed altre irregolarità (9) e del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 maggio 1999 relativo alle indagini effettuate dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) (10),

DECIDONO:

Articolo 1

Oggetto

La presente decisione reca norme sul contributo della Comunità al finanziamento della normazione europea al fine di sostenere l'attuazione di politiche , misure e azioni specifiche e della legislazione comunitaria .

Articolo 2

Entità ammissibili al finanziamento comunitario

Il finanziamento comunitario può essere concesso agli organismi europei di normazione riconosciuti, elencati nell'allegato I della direttiva 98/34/CE (in prosieguo: «gli organismi europei di normazione»), per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 3 della presente decisione.

Il finanziamento comunitario può tuttavia essere concesso anche ad altre entità per l'attuazione dei lavori preparatori o accessori alla normazione europea descritti all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), nonché per i programmi di cui all'articolo 3 , paragrafo 1, lettera f).

Articolo 3

Attività di normazione ammissibili al finanziamento comunitario

1.   La Comunità può finanziare le seguenti attività di normazione europea:

a)

elaborazione e revisione di norme europee o di qualsiasi altro prodotto di normazione necessario e adeguato all'attuazione delle politiche e della legislazione comunitarie;

b)

realizzazione di lavori preparatori o accessori alla normazione europea quali studi, programmi, valutazioni, analisi comparative, attività di ricerca, di laboratorio, prove eseguite in laboratori collegati e lavori di valutazione della conformità;

c)

attività delle segreterie centrali degli organismi europei di normazione , come la concezione delle politiche, il coordinamento delle attività di normazione, la realizzazione di lavori tecnici e la fornitura di informazione alle parti interessate ;

d)

verifica della qualità e della conformità alla legislazione comunitaria e alle politiche comunitarie pertinenti delle norme europee o di qualsiasi altro prodotto di normazione;

e)

traduzione, se necessario, di norme europee o di qualsiasi altro prodotto di normazione europeo impiegati a sostegno delle politiche e della legislazione della Comunità nelle lingue comunitarie che non sono lingue di lavoro degli organismi europei di normazione , elaborazione di documenti volti a spiegare, interpretare e semplificare le norme e messa a punto di manuali e prassi di eccellenza ;

f)

attività finalizzate alla realizzazione di programmi di assistenza tecnica e cooperazione con paesi terzi, promozione e valorizzazione del sistema europeo di normazione e delle norme europee presso le parti interessate nella Comunità e a livello internazionale .

2.    Le attività di cui al paragrafo 1, lettera a) sono ammissibili al finanziamento comunitario solo previa consultazione del comitato istituito dall'articolo 5 della direttiva 98/34/CE sulle richieste da trasmettere agli organismi europei di normazione.

Articolo 4

Finanziamento

Gli stanziamenti destinati alle attività di cui alla presente decisione vengono stabiliti annualmente dall'autorità di bilancio, entro i limiti di cui nel attuale quadro finanziario.

Articolo 5

Modalità di finanziamento

1.   I finanziamenti comunitari sono effettuati :

a)

sotto forma di sovvenzioni, senza invito a presentare proposte, agli organismi europei di normazione, per realizzare le attività di cui all'articolo 3, e alle entità cui è stato conferito mandato in un atto di base adottato a norma dell'articolo 49 del regolamento finanziario, per realizzare, in collaborazione con gli organismi europei di normazione, i lavori di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), della presente decisione;

b)

sotto forma di sovvenzioni, previo invito a presentare proposte o con procedura d'appalto pubblico, ad altre entità , per realizzare, in collaborazione con gli organismi europei di normazione, i lavori di normazione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) , o i programmi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera f), della presente decisione.

2.   Il finanziamento delle attività delle segreterie centrali degli organismi europei di normazione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), può essere eseguito sia sulla base di sovvenzioni all'azione, sia di sovvenzioni di funzionamento. Le sovvenzioni di funzionamento non vengono diminuite automaticamente in caso di rinnovo.

3.   La Commissione stabilisce le modalità di finanziamento di cui ai paragrafi 1 e 2 nonché gli importi e, se del caso, le percentuali massime di finanziamento per tipo di attività. La decisione della Commissione al riguardo viene resa pubblica.

4.     Gli accordi relativi alle sovvenzioni possono autorizzare una copertura forfettaria delle spese fisse del beneficiario fino a un massimo del 30 % del totale dei costi diretti ammissibili per le azioni, tranne nei casi in cui i costi indiretti del beneficiario siano coperti da una sovvenzione di funzionamento finanziata a titolo del bilancio della Comunità.

5.   E' ammesso il cofinanziamento sotto forma di contributi in natura. La valorizzazione dei contributi in natura viene effettuata secondo le modalità previste dal regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002.

6.   Gli obiettivi comuni di cooperazione e le condizioni amministrative e finanziarie relative alle sovvenzioni destinate agli organismi europei di normazione sono definiti negli accordi-quadro di partenariato sottoscritti dalla Commissione e dagli organismi, conformemente al regolamento finanziario e al regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002. Il Parlamento europeo e il Consiglio sono informati della conclusione di tali accordi.

Articolo 6

Gestione e sorveglianza

1.   Gli stanziamenti stabiliti dall'autorità di bilancio per il finanziamento delle attività di normazione possono coprire le spese amministrative riguardanti le attività di preparazione, sorveglianza, controllo, revisione e valutazione direttamente necessarie alla realizzazione degli obiettivi della presente decisione, in particolare di studi, riunioni, azioni d'informazione e pubblicazione, spese connesse alle reti informatiche per lo scambio d'informazioni nonché qualsiasi altra spesa per l'assistenza amministrativa e tecnica alla quale la Commissione può ricorrere per le attività di normazione.

2.   La Commissione valuta la pertinenza delle attività di normazione oggetto di un finanziamento comunitario rispetto alle esigenze delle politiche e della legislazione comunitarie e informa il Parlamento europeo e il Consiglio circa i risultati di tali attività almeno ogni cinque anni .

Articolo 7

Tutela degli interessi finanziari della Comunità

1.   La Commissione provvede affinché, in sede di esecuzione delle attività finanziate nell'ambito della presente decisione, vengano tutelati gli interessi finanziari della Comunità mediante l'applicazione di misure di prevenzione contro le frodi, la corruzione e qualsiasi altra attività illecita, tramite controlli efficaci e il recupero delle somme indebitamente corrisposte e, qualora venissero riscontrate delle irregolarità, mediante l'applicazione di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, in conformità dei regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95, (Euratom, CE) n. 2185/96 e (CE) n. 1073/1999.

2.   Per le attività comunitarie finanziate nell'ambito della presente decisione la nozione di irregolarità di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 comprende qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario o l'inadempimento di un obbligo contrattuale, derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale delle Comunità o ai bilanci da queste gestiti, a causa di una spesa indebita.

3.   Gli accordi e i contratti derivanti dalla presente decisione contemplano la sorveglianza ed il controllo finanziario della Commissione, o di qualsiasi suo rappresentante autorizzato, nonché la revisione finanziaria della Corte dei conti, se del caso in loco.

Articolo 8

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a …, il …

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)   GU C 110 del 9.5.2006, pag. 14 .

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 17.5.2006.

(3)  GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

(4)  GU C 91 del 16.4.2003, pag. 7.

(5)  GU L 36 del 7.2.1987, pag. 31. Decisione modificata dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).

(6)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(7)  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1. Modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1261/2005 ( GU L 201 del 2.8.2005, pag. 3 ).

(8)  GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.

(9)  GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

(10)  GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

P6_TA(2006)0214

Finanze pubbliche nell'UEM

Risoluzione del Parlamento europeo sulle finanze pubbliche nell'Unione economica e monetaria (UEM) (2005/2166(INI))

Il Parlamento europeo,

vista la comunicazione della Commissione sulle finanze pubbliche nell'UEM-2005 (COM(2005)0231),

visti gli orientamenti integrati per la crescita e l'occupazione (2005-2008) presentati dalla Commissione (COM(2005)0141),

viste le previsioni economiche della Commissione, dell'autunno 2005 (1),

visto il Regolamento (CE) n. 1056/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 1467/97 per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (2),

vista la raccomandazione del Consiglio all'Italia, del 12 luglio 2005, intesa a far cessare la situazione di disavanzo pubblico eccessivo (3),

vista la decisione 2005/729/CE del Consiglio, del 7 giugno 2005, che abroga la decisione 2005/136/CE sull'esistenza di un disavanzo eccessivo nei Paesi Bassi (4),

vista la raccomandazione del Consiglio del 7 ottobre 2005 intesa a porre fine alla situazione di disavanzo pubblico eccessivo in Portogallo (5),

vista la decisione 2005/843/CE del Consiglio, dell'8 novembre 2005, che stabilisce ai sensi dell'articolo 104, paragrafo 8, del trattato che istituisce la Comunità europea, che il seguito dato dall'Ungheria alla raccomandazione formulata dal Consiglio l'8 marzo 2005 a norma dell'articolo 104, paragrafo 7, del trattato si sta rivelando inadeguato (6),

vista la decisione del Consiglio del 24 gennaio 2006 sull'esistenza di un disavanzo eccessivo nel Regno Unito (7),

vista la relazione annuale 2005 dell'Istituto sindacale europeo sul coordinamento della contrattazione collettiva in Europa,

viste le Prospettive economiche mondiali del Fondo monetario internazionale (FMI) sulla globalizzazione e gli squilibri esterni, dell'aprile 2005,

visto l'articolo 45 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A6-0162/2006),

1.

esprime preoccupazione, in primo luogo, per la crescita persistentemente lenta in Europa dal 2002, che nella zona euro ha registrato solo una graduale accelerazione dallo 0,6 % nel 2003 all'1,3 % nel 2005, in contrasto con il tasso di crescita degli Stati Uniti del 3,5 % nel 2005 e con il rilancio dell'economia giapponese dovuto alla domanda interna finale privata; in secondo luogo, per il tasso di disoccupazione persistentemente elevato del 9 % nell'UE-25 e dell'8,1 % nell'UE-15 e, in terzo luogo, per il divario tra prodotto effettivo e potenziale (output gap), attualmente al -1 % del PIL, che dimostra che la crescita economica dell'UE rimane sostanzialmente al di sotto del potenziale a lungo termine, limitata da rigidità strutturali, da una domanda interna debole e dalla mancanza di un giusto equilibrio nel mix delle politiche macroeconomiche; sottolinea che il potenziale di crescita dell'economia europea continua ad essere eccessivamente basso, collocandosi intorno al 2 %, che è una percentuale molto più bassa di quella registrata in altre parti del mondo; ritiene che questo potenziale di crescita sia insufficiente per creare nuovi posti di lavoro e ridurre l'indice di disoccupazione o per sviluppare l'UE-25;

2.

evidenzia il rischio di adeguamenti rapidi agli squilibri globali, che potrebbe condurre a una riduzione della domanda negli USA e di conseguenza a un decremento delle esportazioni e a una crescita più debole nell'UE, e sottolinea che questo effetto potrebbe essere amplificato ulteriormente da fluttuazioni del tasso di cambio dell'euro rispetto al dollaro USA;

3.

rileva le diverse implicazioni della volatilità e degli aumenti del prezzo del petrolio sulla domanda interna e sulla crescita nell'UE e la minaccia rappresentata dagli effetti secondari che ne derivano; accoglie con favore l'atteggiamento responsabile adottato dagli attori sociali ed economici al fine di prevenire tali implicazioni nonostante i bassi consumi delle famiglie; sottolinea che politiche macroeconomiche stabili, rivolte all'esterno e competitive rappresentano un presupposto necessario per una politica finanziaria pubblica sostenibile;

4.

manifesta la propria preoccupazione per la debolezza dei consumi privati specie in taluni Stati membri, che ha contribuito a determinare bassi tassi di crescita nell'UE e quindi gli attuali squilibri globali, ed è dipesa dal clima di incertezza prevalente per quanto riguarda l'occupazione e le pensioni, dal persistente alto livello di disoccupazione e dalla lenta crescita dei salari reali; ricorda l'impegno di promuovere i salari nominali e uno sviluppo del costo del lavoro in linea con la stabilità dei prezzi e la tendenza alla produttività nel medio termine, così come risulta dal quarto orientamento integrato;

5.

accoglie con favore il rialzo del ritmo degli investimenti dovuto alla ripresa di confidenza degli imprenditori e ai margini di profitto attualmente stabilizzati, come indicato nelle previsioni economiche della Commissione e del FMI dell'autunno 2005; ritiene che sia ancora possibile e necessaria un'ulteriore accelerazione dell'attività di investimento e chiede quindi riforme strutturali e misure aggiuntive che migliorino permanentemente il clima degli investimenti e siano di stimolo a questi ultimi;

6.

appoggia il riorientamento delle politiche e della spesa pubbliche verso l' innovazione, le energie rinnovabili, l'istruzione e la formazione, la ricerca, le tecnologie dell'informazione, le reti di telecomunicazione e trasporto, ecc.;

7.

deplora che il quadro finanziario dell'UE per il periodo 2007-2013 non riflettano sufficientemente la priorità attribuita alle spese relative agli obiettivi della strategia di Lisbona; sottolinea che i contributi al bilancio europeo andrebbero esaminati alla luce dei vantaggi futuri, tenendo conto dei loro effetti di ricaduta e di stimolo e facendo sì che il bilancio dell'UE sia sufficientemente orientato verso spese che apportano un chiaro valore aggiunto;

8.

osserva che la salute delle finanze pubbliche non è un obiettivo in sé ma un mezzo a disposizione degli Stati membri per ottemperare ai loro adempimenti pubblici; sottolinea l'importanza di posizioni fiscali più sane per la crescita qualitativa, la creazione di posti di lavoro e la strategia di Lisbona, ma rileva che, a causa dell'applicazione non corretta del Patto di stabilità e di crescita nonostante il contesto fiscale, dall'anno scorso non è stato registrato nessun miglioramento delle posizioni fiscali degli Stati membri; rileva che la maggior parte degli Stati membri, non ha ancora conseguito gli obiettivi di medio termine riguardanti la bilancia dei pagamenti; rileva che il disavanzo pubblico generale dell'UE per il 2005 ha raggiunto il 2,9 % del PIL nella zona euro e circa il 2,7 % nell'UE, undici Stati membri hanno disavanzi superiori al 3 % del PIL, tra cui le quattro più grandi economie dell'UE, vale a dire Francia, Germania, Italia e Regno Unito, e che dall'estate 2004 dieci Stati membri sono sottoposti a procedura di disavanzo eccessivo;

9.

sottolinea l'importanza di misure volte ad alleviare le persistenti pressioni fiscali; valuta positivamente l'articolazione delle politiche e degli adempimenti pubblici da parte delle autorità degli Stati membri per ridurre i disavanzi pubblici;

10.

esprime preoccupazione per le prospettive di sostenibilità di bilancio a lungo termine, visto l'aumento dell'indice di indebitamento pubblico da 69,2 % nel 2002 a 71,7 % nel 2005 nella zona euro e da 61,4 % nel 2002 a 64,1 % nel 2005 nell'UE-25, dovuto alla crescita debole del PIL, a politiche a breve termine di controllo del deficit e alla mancanza di sforzi risoluti volti a ridurre gli squilibri di bilancio mediante riforme strutturali;

11.

mette in risalto che in un contesto UE caratterizzato dalla scarsa fiducia dei consumatori e degli investitori, la correzione dei disavanzi pubblici risulta fondamentale; osserva che la recente evoluzione delle finanze pubbliche è deludente e che gli Stati membri continuano ad avere disavanzi molto superiori a ciò che l'economia europea richiede; osserva che i governi utilizzano il pretesto della bassa crescita per giustificare tali disavanzi malgrado questi impediscano la ripresa economica e aggravino il ciclo; chiede per il 2006 una riduzione dei disavanzi pubblici molto più ambiziosa del mero aggiustamento economico in previsione della maggiore crescita europea;

12.

chiede maggiore trasparenza nelle finanze pubbliche dei singoli Stati membri, anche per quanto riguarda le sopravvenienze passive implicite, ad esempio gli impegni per le pensioni nel settore pubblico, destinati ad accrescere notevolmente il peso del debito del settore pubblico negli anni a venire;

13.

rammenta la sua richiesta di evitare politiche procicliche; evidenzia l'importanza di intraprendere riforme strutturali e fiscali e sottolinea al contempo che occorre prestare debita attenzione affinché queste siano attuate al momento opportuno;

14.

incoraggia ulteriori ricerche relative ai diversi tipi e misure di riforme strutturali e macroeconomiche, alla loro interazione e al loro impatto reciproco in diverse fasi del ciclo economico onde individuare la via migliore per rafforzare le finanze pubbliche realizzando nel contempo la strategia di Lisbona;

15.

evidenzia che la mancanza di volontà politica per il contenimento della spesa pubblica, il ricorso a proiezioni di entrate eccessivamente ottimistiche, alla contabilità creativa e al consolidamento fiscale basato principalmente su provvedimenti una tantum hanno ampiamente contribuito allo scostamento di bilancio e alla debolezza del quadro fiscale;

16.

raccomanda che venga esaminata la possibilità di istituire un calendario uniforme per le procedure di bilancio nell'UE, eventualmente con scadenza semestrale; ritiene che la programmazione di bilancio degli Stati membri debba fondarsi su ipotesi omogenee per quanto riguarda importanti parametri economici come l'andamento del prezzo del petrolio o dei tassi di cambio; chiede pertanto che si provveda ad una valutazione e determinazione uniforme a livello UE dei principali parametri economici;

17.

invita gli Stati membri a rispondere con urgenza alla sfida posta dall'invecchiamento della società e ad affrontare le dinamiche del debito, in particolare negli Stati membri ove sussistono gravi rischi in termini di sostenibilità a lungo termine;

18.

invita a concentrare maggiormente l'attenzione sulla sostenibilità nell'ambito delle riforme di bilancio, per quanto concerne sia le misure di entrata e di spesa atte a preservare la sostenibilità delle finanze pubbliche sia la prestazione adeguata di servizi pubblici, inclusi il rigore fiscale e i rischi di sopravvenienze passive esplicite ed implicite;

19.

sottolinea l'importanza degli sforzi della Commissione e del Consiglio volti a rafforzare la gestione statistica migliorando la trasmissione dei dati fiscali e accoglie con favore la raccomandazione rivolta agli Stati membri concernente le norme applicabili su scala UE agli istituti statistici, la quale enuncia principi di indipendenza professionale, di riservatezza, di attendibilità e tempestività dei dati e di adeguatezza delle risorse a disposizione degli istituti di statistica e il rafforzamento del controllo da parte della Commissione;

20.

ritiene che non vi sia possibilità di migliorare la contabilità degli attivi pubblici e delle passività implicite al fine di aumentare la trasparenza e la comparabilità e fornire una base più solida per l'adozione di decisioni; ritiene che la Commissione potrebbe lanciare un'iniziativa in tale ambito;

21.

raccomanda alla Commissione di preparare uno studio sulle migliori pratiche per quanto riguarda la governance statistica sui dati fiscali relativi alla contabilità degli attivi e dei passivi pubblici negli Stati membri;

22.

incoraggia la produzione di relazioni nazionali sulla sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche per rafforzare la consapevolezza rispetto agli impegni nazionali e la credibilità di questi ultimi e ritiene che i parlamenti nazionali dovrebbero partecipare a tale esercizio;

23.

sottolinea che è importante che le politiche fiscali dei nuovi Stati membri assicurino il raggiungimento dei livelli medi di entrate e di sviluppo finanziario dell'UE mediante politiche fiscali e di spesa che siano caratterizzate da efficienza, trasparenza e affidabilità e siano imperniate sul rafforzamento della crescita, sulla sostenibilità nonché sulla modernizzazione e stabilizzazione dell'economia;

24.

deplora la mancanza di un coordinamento politico nella zona euro, richiama l'attenzione sulle discrepanze delle politiche fiscali degli Stati membri della zona euro ed è preoccupato per gli eventuali effetti antagonistici di tale mancanza di coordinamento;

25.

deplora le inadeguatezze dell'attuale quadro di coordinamento macroeconomico nell'ambito del Consiglio ECOFIN e la mancanza di coordinamento tra gli Stati membri; invita la Commissione ad eseguire uno studio sui vantaggi economici e i limiti di un maggiore coordinamento di politica economica; chiede di intensificare il dialogo macroeconomico nel quadro del processo di Colonia tra ECOFIN, la BCE e le parti sociali europee;

26.

invita il Consiglio a rivedere il calendario relativo al coordinamento macroeconomico affinché il Parlamento possa disporre di tempo sufficiente per sottoporre il proprio contributo;

27.

invita il presidente dell'Eurogruppo a presentare un piano d'azione dettagliato, per la durata del suo mandato, in cui definisca chiaramente le sue finalità e le misure che intende adottare; si attende relazioni periodiche sul grado di attuazione raggiunto;

28.

invita gli Stati membri ad assumersi l'obbligo loro imposto dall'articolo 99 del trattato di considerare le loro politiche economiche una questione di interesse comune e di coordinarle; ricorda agli Stati membri che un coordinamento e una combinazione migliori delle politiche potrebbe migliorare il risultato aggregato delle politiche condotte; chiede che gli Stati membri si mostrino più sensibili rispetto all'impatto delle politiche economiche nazionali a livello dell'UE e all'obbligo di considerare le loro politiche economiche una questione di interesse comune e di coordinare tali politiche;

29.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri nonché alle parti sociali europee.


(1)  European Economy, No 5/2005.

(2)  GU L 174 del 7.7.2005, pag. 5.

(3)  11124/05, ECOFIN 242.

(4)  GU L 274 del 20.10.2005, pag. 89.

(5)  12401/05, ECOFIN 289.

(6)  GU L 314 del 30.11.2005, pag. 18.

(7)  5366/06, ECOFIN 11.