2.12.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 294/44 |
Sentenza del Tribunale di primo grado del 27 settembre 2006 — Ferriere Nord/Commissione
(Causa T-153/04) (1)
(Concorrenza - Ammenda - Violazione dell'art. 81 CE - Poteri della Commissione in materia di esecuzione - Prescrizione - Artt. 4 e 6 del regolamento (CEE) n. 2988/74 - Ricevibilità)
(2006/C 294/92)
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: Ferriere Nord SpA (Osoppo, Italia) (rappresentanti: W. Viscardini e G. Donà, avv.ti)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: sigg. A. Nijenhuis e A. Whelan, agenti, assistiti dall'avv. A. Colabianchi)
Oggetto della causa
Domanda di annullamento delle decisioni della Commissione comunicate con lettera del 5 febbraio 2004 e con fax del 13 aprile 2004, relative alla parte non pagata dell'ammenda inflitta alla ricorrente dalla decisione della Commissione 2 agosto 1989, 89/515/CEE, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 85 del Trattato CEE (IV/31.553 — Rete metallica elettrosaldata) (GU L 260, pag. 1).
Dispositivo della sentenza
1) |
Le decisioni della Commissione comunicate con lettera del 5 febbraio 2004 e con fax del 13 aprile 2004, relative alla parte non pagata dell'ammenda inflitta alla ricorrente dalla decisione della Commissione 2 agosto 1989, 89/515/CEE, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 85 del Trattato CEE (IV/31.553 — Rete metallica elettrosaldata), sono annullate. |
2) |
La Commissione è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla ricorrente. |
(1) GU C 168 del 26 giugno 2004.