| 2.12.2006 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 294/31 | 
Ricorso presentato il 26 settembre 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica federale di Germania
(Causa C-401/06)
(2006/C 294/55)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: D. Triantafyllou, mandatario)
Convenuta: Repubblica federale di Germania
Conclusioni della ricorrente
| — | Constatare che, non avendo determinato conformemente all'art. 9, n. 2, lett. e), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CE (1), in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (in prosieguo: la «sesta direttiva»), il luogo di prestazione dell'attività di un esecutore testamentario se la prestazione è resa a destinatari stabiliti fuori della Comunità oppure a soggetti passivi stabiliti nella Comunità, ma fuori del paese del prestatore, la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della detta disposizione; | 
| — | condannare la Repubblica federale di Germania alle spese. | 
Motivi e principali argomenti
Ai sensi dell'art. 9, n. 2, lett. e), terzo trattino, della sesta direttiva, il luogo di determinate prestazioni di servizi, rese a destinatari stabiliti fuori della Comunità o a soggetti passivi stabiliti nella Comunità, ma fuori del paese del prestatore, è quello in cui il destinatario ha stabilito la sede della sua attività economica o ha costituito un centro di attività stabile o, in mancanza di tale sede o di tale centro d'attività stabile, il luogo del suo domicilio o della sua residenza abituale. Trattasi delle prestazioni di consulenti, ingegneri, uffici studi, avvocati, periti contabili ed altre prestazioni analoghe. La presente disposizione sarebbe una regola di conflitto che determinerebbe il luogo d'imposizione delle prestazioni di servizi e delimiterebbe la competenza degli Stati membri.
Conformemente alla legislazione tedesca e alla prassi amministrativa delle autorità tributarie che ne discende, per luogo di prestazione di servizi di un esecutore testamentario s'intenderebbe quello a partire dal quale il prestatore fornisce i suoi servizi. Ove i destinatari siano stabiliti fuori della Comunità o i soggetti passivi siano stabiliti nella Comunità, ma fuori del paese del prestatore, il luogo di tali prestazioni non sarebbe dunque determinato sul fondamento dell'art. 9, n. 2, lett. e), della sesta direttiva.
Questa legislazione e questa prassi amministrativa non sarebbero conformi alle disposizioni dell'art. 9 della sesta direttiva. Le prestazioni di servizi rese come esecutore testamentario a destinatari stabiliti fuori della Comunità o a soggetti passivi stabiliti nella Comunità, ma fuori del paese del prestatore sono prestazioni il cui luogo dovrebbe essere determinato a norma dell'art. 9, n. 2, lett. e), della sesta direttiva.
Contrariamente a quanto argomenta il governo tedesco, la Commissione ritiene che le attività di un esecutore testamentario siano di quelle che principalmente e abitualmente svolge anche un avvocato. La valutazione deve fondarsi non sul nome della professione, ma sull'attività in quanto tale: ciò che conta è la natura della prestazione.
La nozione di «altre prestazioni analoghe» non si riferirebbe a un eventuale elemento comune alle attività menzionate all'art. 9, n. 2, lett. e), terzo trattino, della sesta direttiva. Sarebbe sufficiente che la prestazione da valutare assomigli a una qualunque di quelle espressamente menzionate nella detta disposizione. Proprio come accadrebbe se entrambe le attività rispondessero al medesimo scopo. Secondo una decisione della Corte di giustizia delle Comunità europee, tra i servizi principali e abituali di un avvocato rientrano la rappresentanza e la tutela degli interessi del cliente. Visto che la Corte parla di «rappresentanza e tutela degli interessi di una persona», la condizione sarebbe soddisfatta anche da un esecutore testamentario, poiché egli rappresenta e tutela gli interessi del testatore. La sua attività corrisponderebbe a quella di un libero rappresentante e consulente. Dalla circostanza che l'esecuzione testamentaria non sia un'attività riservata agli avvocati non si potrebbe dedurre che le due attività non rispondono al medesimo scopo.
(1) GU L 145, pag. 1