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2.12.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 294/24 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal VAT and Duties Tribunal, London (Regno Unito) l'11 settembre 2006 — Asda Stores Ltd/Commissioners of HM Revenue and Customs
(Causa C-372/06)
(2006/C 294/42)
Lingua processuale: l'inglese
Giudice del rinvio
VAT and Duties Tribunal, London (Regno Unito).
Parti nella causa principale
Ricorrente: Asda Stores Ltd.
Convenuti: Commissioners of HM Revenue and Customs.
Questioni pregiudiziali
Questioni riguardanti l'origine non preferenziale
Compatibilità delle pertinenti disposizioni dell'allegato 11 del regolamento di applicazione con il Codice
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1) |
Se le norme per determinare l'origine non preferenziale contenute nell'allegato 11 del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454 (1), che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (2) che istituisce il codice doganale comunitario («il regolamento di applicazione») siano invalide per quanto riguarda i televisori a colori fabbricati in Turchia che rientrano nella voce tariffaria della nomenclatura combinata ex 8528 come definiti nella colonna 3 della tabella relativa tale voce, in quanto incompatibili con le disposizioni dell'art. 24 del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario («il codice doganale comunitario»). Interpretazione dell'allegato 11 |
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2) |
Qualora la regola d'origine specifica applicabile ai televisori a colori di cui alla nomenclatura combinata ex 8528 come definita nella colonna 3 della tabella relativa a tale voce contenuta nell'allegato 11 del regolamento di applicazione sia valida, se l'origine non preferenziale di un componente separato, come lo chassis, che è incorporato in un televisore a colori finito, debba essere determinata separatamente; e, in tal caso, se tale origine non preferenziale debba essere determinata:
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3) |
Qualora un componente di un televisore a colori, come uno chassis, abbia ottenuto l'origine locale ai sensi dell'art. 24 del codice doganale comunitario sulla base del criterio della trasformazione o della lavorazione sostanziale, se sia ancora necessario determinare un valore per tale componente per poter applicare al televisore a colori la regola d'origine specifica applicabile ai televisori a colori contenuta nell'allegato 11 del regolamento di applicazione. |
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4) |
Qualora le regole concordate per la posizione negoziale della Comunità dinanzi all'Organizzazione mondiale del commercio possano essere applicate allorché si applica l'allegato 11, se sia necessario che un componente di un televisore a colori, come lo chassis, debba avere il suo prezzo franco fabbrica reale oppure se possa essergli attribuito un valore equivalente ad un prezzo franco fabbrica. |
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5) |
Se la risposta alla terza questione o alla quarta questione richiede che si debba considerare un valore equivalente ad un prezzo franco fabbrica reale, in che modo debba essere determinato tale valore. In particolare:
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Questioni riguardanti gli artt. 44-47 della decisione n. 1/95 e l'art. 47 del protocollo addizionale all'accordo di Ankara
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6) |
Se le disposizioni dell'art. 44 della decisione del Consiglio di Associazione CE-Turchia 22 dicembre 1995, n. 1, relativa all'attuazione della fase finale dell'unione doganale, in combinato disposto con l'art. 47 del protocollo addizionale all'accordo di Ankara, impongano alla Comunità di inoltrare al consiglio di Associazione CE-Turchia una richiesta di rivolgere raccomandazioni e di procedere alla notificazione al detto consiglio prima di rendere applicabili i dazi antidumping istituiti dal regolamento (CE) del Consiglio n. 2584/98 (3) anche ai prodotti importati dalla Turchia e che erano in libera pratica. |
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7) |
Se l'art. 46 della decisione n. 1/95 imponga alla Comunità, la quale ha modificato, mediante il regolamento (CE) del Consiglio n. 2584/98, la gamma dei prodotti e le aliquote dei dazi istituiti da tre precedenti regolamenti del Consiglio relativi alle importazioni di taluni televisori a colori originari della Cina e della Corea, di informare il comitato misto dell'unione doganale che essa intende applicare tali misure anche alle importazioni dalla Turchia, prima di poter assoggettare le importazioni dalla Turchia di televisori a colori originari della Cina e della Corea ed in libera pratica all'applicazione di nuovi dazi antidumping istituiti con il regolamento (CE) del Consiglio n. 2584/98. |
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8) |
Se gli artt. 44-47 della decisione n. 1/95 richiedano che gli operatori commerciali siano informati, o altrimenti edotti, delle informazioni fornite ai sensi dell'art. 46 della decisione n. 1/95 o di una notificazione effettuata ai sensi dell'art. 47, n. 2 del protocollo addizionale all'accordo di Ankara. |
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9) |
In caso di obbligo di domanda, di notificazione o di informazione:
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10) |
Se gli artt. 44, 46 e 47 della decisione n. 1/95 e l'art. 47 del protocollo addizionale all'accordo di Ankara siano direttamente applicabili o abbiano efficacia diretta dinanzi ai giudici nazionali, così da conferire ai singoli operatori commerciali il diritto di rivendicare la loro violazione per opporsi al pagamento di dazi antidumping altrimenti esigibili. |
(1) GU L 11, p. 88.
(2) GU L 3, p. 23.
(3) GU L 324, p. 1.