2.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 294/23


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het betrijfsleven (Paesi Bassi) il 4 settembre 2006 — Feinchemie Schwebda GmbH e Bayer CropScience AG/College voor de toelating van betrijdingsmiddelen, interveniente: Agrichem B.V.

(Causa C-361/06)

(2006/C 294/40)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

College van Beroep voor het betrijfsleven

Parti nella causa principale

Ricorrenti: Feinchemie Schwebda GmbH e Bayer CropScience AG

Convenuto: College voor de toelating van betrijdingsmiddelen

Interveniente: Agrichem B.V.

Questione pregiudiziale

Se l'art. 4, n. 1, della direttiva 2002/37/CE (1) debba essere interpretato nel senso che questa disposizione non obbliga gli Stati membri a porre fine entro il 1o settembre 2003 all'autorizzazione di un pesticida contenente etofumesate per il motivo che il titolare dell'autorizzazione non possieda un fascicolo che soddisfi le condizioni di cui all'Allegato II della direttiva 91/414/CEE (2) o non possa accedere allo stesso.


(1)  Direttiva della Commissione 3 maggio 2002, 2002/37/CE, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva etofumesate (GU L 117, pag. 10).

(2)  Direttiva del Consiglio 15 luglio 1991, 91/414/CEE, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230, pag. 1).