2.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 294/62


Ricorso presentato il 6 ottobre 2006 — Spagna/Commissione

(Causa T-281/06)

(2006/C 294/124)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentante: sig. M. Muñoz Pérez)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione della Commissione 27 luglio 2006, 2006/554/CE, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese effettuate dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione garanzia [notificata con il numero C(2006)3331], là dove esclude le spese oggetto del presente ricorso;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con la decisione impugnata la Commissione ha escluso dal finanziamento comunitario determinate spese effettuate dal Regno di Spagna in relazione agli aiuti compensativi alle banane.

Il motivo della correzione sono supposte carenze nei controlli di qualità e nella determinazione dei quantitativi di banane posti in commercio.

A sostegno delle sue conclusioni il Regno di Spagna allega che la Commissione:

ha violato gli artt. 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 729/70 e 2 del regolamento (CE) n. 1258/1999. Le autorità spagnole avrebbero applicato correttamente le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1858/93 vigenti per le campagne cui si riferisce la correzione finanziaria, visto che non potevano richiedere ai produttori di esibire le fatture di vendita delle banane e prendere in considerazione, al momento del calcolo dell'aiuto, un documento amministrativo, il DAU, comprovante la commercializzazione delle stesse. D'altra parte, la Commissione non avrebbe sconfessato le autorità spagnole nel senso che i quantitativi di banane che fruirono degli aiuti furono effettivamente commercializzati, ove si consideri anche il surplus di peso della confezione e altri fattori rilevanti.

Per quanto riguarda i controlli di qualità, lo Stato ricorrente afferma che, in conformità con il disposto dell'art. 7 e la sezione II.B dell'allegato I del regolamento (CE) n. 2257/94, le ispezioni eseguite durante la visita di controllo della Commissione corrispondevano a quelle realizzate dai tecnici del Ministero dell'Agricoltura della Comunità autonoma delle Canarie presso le organizzazioni di produttori per verificare la bontà dei loro controlli, ragion per cui il loro scopo primario non era garantire che le banane in commercio avessero la qualità richiesta.

Ha infranto il principio di proporzionalità, poiché si sarebbe limitata ad imporre una correzione percentuale, basata esclusivamente sulla valutazione dell'esistenza di livello di rischio molto basso per il Fondo, anziché una più adeguata ai danni teoricamente sofferti dallo stesso.