18.11.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 281/34


Sentenza del Tribunale di primo grado del 6 settembre 2006 — DEF-TEC Defense Technology/UAMI — Defense Technology (FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR)

(Causa T-6/05) (1)

(Marchio comunitario - Procedura di opposizione - Domanda di marchio figurativo FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR - Impedimento relativo alla registrazione - Art. 8, n. 3, del regolamento (CE) n. 40/94 - Esistenza del consenso del titolare del marchio)

(2006/C 281/58)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: DEF-TEC Defense Technology GmbH (Francfort-sur-le Main, Germania) (Rappresentante: H. Daniel, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (Rappresentante: D. Botis, agente)

Altra parte dinanzi alla commissione di ricorso: Defense Technology Corporation of America (Jacksonville, Florida, Stati Uniti) (Rappresentanti: G. Würtenberger e R. Kunze, avvocati)

Oggetto della causa

Ricorso avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 8 novembre 2004 (procedimento R 493/2002-2), relativa ad un procedimento di opposizione tra DEF-TEC Defense Technology GmbH e Defense Technology Corporation of America

Dispositivo della sentenza

1)

È annullata la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 8 novembre 2004 (procedimento R 493/2002-2).

2)

L'UAMI sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla ricorrente, ad eccezione delle spese derivanti dall'intervento.

3)

La ricorrente sopporterà le proprie spese relative all'intervento.

4)

L'interveniente sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 82 del 2.4.2005.