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18.11.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 281/34 |
Sentenza del Tribunale di primo grado del 6 settembre 2006 — DEF-TEC Defense Technology/UAMI — Defense Technology (FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR)
(Causa T-6/05) (1)
(Marchio comunitario - Procedura di opposizione - Domanda di marchio figurativo FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR - Impedimento relativo alla registrazione - Art. 8, n. 3, del regolamento (CE) n. 40/94 - Esistenza del consenso del titolare del marchio)
(2006/C 281/58)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: DEF-TEC Defense Technology GmbH (Francfort-sur-le Main, Germania) (Rappresentante: H. Daniel, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (Rappresentante: D. Botis, agente)
Altra parte dinanzi alla commissione di ricorso: Defense Technology Corporation of America (Jacksonville, Florida, Stati Uniti) (Rappresentanti: G. Würtenberger e R. Kunze, avvocati)
Oggetto della causa
Ricorso avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 8 novembre 2004 (procedimento R 493/2002-2), relativa ad un procedimento di opposizione tra DEF-TEC Defense Technology GmbH e Defense Technology Corporation of America
Dispositivo della sentenza
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1) |
È annullata la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 8 novembre 2004 (procedimento R 493/2002-2). |
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2) |
L'UAMI sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla ricorrente, ad eccezione delle spese derivanti dall'intervento. |
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3) |
La ricorrente sopporterà le proprie spese relative all'intervento. |
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4) |
L'interveniente sopporterà le proprie spese. |