18.11.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 281/25


Ricorso proposto il 13 settembre 2006 da Thomas Faherty avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Prima Sezione) 13 giugno 2006, cause riunite T-218/03 e T-240/03, Cathal Boyle e a./Commissione delle Comunità europee

(Causa C-373/06 P)

(2006/C 281/40)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Thomas Faherty (rappresentanti: sigg. P. Gallagher SC, A. Collins SC, D. Barry, Solicitor)

Altre parti nel procedimento: Irlanda, Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Annullare la sentenza del Tribunale di primo grado 13 giugno 2006 in quanto essa respingeva il ricorso proposto nella causa T-224/03, Thomas Faherty/Commissione volto ad ottenere l'annullamento della decisione della Commissione 4 aprile 2003, 2003/245/CE (1), relativa alle richieste pervenute alla Commissione di aumentare gli obiettivi dei POP IV per tener conto dei miglioramenti in materia di sicurezza, navigazione in mare, igiene, qualità dei prodotti e condizioni di lavoro per i pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a 12 metri, che si riferiva alla domanda di aumento della capacità di una nuova nave progettata RSW destinata a sostituire la MFV Westward Isle e condannava il ricorrente a sopportare le sue spese.

Annullare la decisione della Commissione 4 aprile 2003, 2003/245/CE relativa alle richieste pervenute alla Commissione di aumentare gli obiettivi dei POP IV per tener conto dei miglioramenti in materia di sicurezza, navigazione in mare, igiene, qualità dei prodotti e condizioni di lavoro per i pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a 12 metri, che si riferiva alla domanda di aumento della capacità di una nuova nave progettata RSW destinata a sostituire la MFV Westward Isle.

Condannare la Commissione alla integralità delle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente sostiene che la sentenza del Tribunale di primo grado dovrebbe essere annullata per i seguenti motivi:

Il Tribunale di primo grado, valutando l'interesse del ricorrente a proporre il ricorso con riferimento alla data di adozione della decisione 2003/245 e non con riferimento alla data in cui il ricorso è stato proposto, ha adottato un criterio giuridico erroneo;

Il Tribunale ha commesso un errore sostanziale che risulta dai documenti prodotti, vale a dire il ricorrente è stato per tutto il tempo del procedimento, proprietario della MFV «Westward Isle»;

La conclusione secondo cui il ricorrente non era riguardato individualmente dalla decisione 2003/245 «dal momento che le navi in esame sono fittizie» non è fondata in diritto ed è, inoltre, contraddetta dalla motivazione del Tribunale di primo grado formulata nella sua sentenza;

Il ricorrente è, ed ha continuato ad essere per tutto il tempo, proprietario della MFW «Westward Isle». Non si può dunque affermare che esso abbia perso l'interesse che indubbiamente aveva al momento della proposizione del ricorso di annullamento della decisione 2006/245 in quanto essa si riferiva alla sua domanda per il tonnellaggio di sicurezza con riguardo alla progettata MFV «Westward Isle»;

Il Tribunale di primo grado è incorso in errore dichiarando che il ricorrente non era legittimato a domandare l'annullamento della decisione 2003/245 a causa delle misure adottate per attenuare le perdite e i danni subiti a seguito di detto provvedimento.


(1)  GU L 90, pag. 48